Transizione 5.0: aggiornate le F.A.Q. per rendere più agevole e chiaro l’accesso alla misura

  • Di Centro Studi
    • 15 Apr 2025
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Un gruppo di persone sedute attorno a un tavolo, mentre utilizzano un laptop per discutere e collaborare. FAQ Transizione 5.0

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con il GSE, ha aggiornato le FAQ relative al Piano Transizione 5.0 per offrire alle imprese maggiori chiarimenti e risolvere eventuali dubbi interpretativi, in attesa della pubblicazione del decreto attuativo e della circolare operativa che ridefiniranno il Piano 5.0.

Questo aggiornamento mira a chiarire al meglio alcuni aspetti fondamentali della disciplina normativa, offrendo alle aziende una guida più precisa e dettagliata per accedere ai benefici previsti.

Principali Aggiornamenti e Chiarimenti

Semplificazione della Procedura per le Macchine Mobili Non Stradali (FAQ 4.23):

Introduce una semplificazione per il calcolo del risparmio energetico nel caso di acquisto di macchine mobili non stradali. Il passaggio da un veicolo con motore Stage I a uno con motore Stage V è prova sufficiente per accedere alla procedura semplificata di calcolo del risparmio energetico.

Applicazione della Procedura Semplificata (FAQ 4.24):

Si prevedono diversi scenari relativi alla procedura semplificata per la sostituzione di macchinari ammortizzati da almeno 24 mesi (beni obsoleti):

  •  Sostituzione di un singolo bene obsoleto: si stima il consumo ex ante a partire dal consumo ex post del nuovo bene;
  • Sostituzione di più beni obsoleti: si applica la procedura semplificata a ciascun bene sostituito;
  • Sostituzioni di beni obsoleti su diverse linee produttive: si applica la procedura semplificata ai beni obsoleti di entrambe le linee;

Leasing (FAQ 4.25):

Vengono chiarite le modalità di verifica del requisito dell’ammortamento di 24 mesi per i beni sostituiti acquisiti in leasing. Si deve considerare il periodo di ammortamento fiscale come se il bene fosse stato acquistato in proprietà.

FAQ Transizione 5.0: Autoproduzione di Energia da Fonti Rinnovabili

Cumulabilità (FAQ 6.11):

Gli impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili per autoconsumo possono cumulare i benefici con quelli previsti dal Decreto CACER e dal TIAD, a condizione che rispettino specifici requisiti di localizzazione, titolarità e connessione alla rete.

Registro per i Pannelli Fotovoltaici (FAQ 6.1):

Specifica che l’incentivo per gli impianti fotovoltaici è limitato a quelli con moduli iscritti al registro previsto all’articolo 12 del Decreto-Legge 181/2023. Sono agevolabili anche gli impianti non inscritti nell’apposito registro, purché tramite autocertificazione del produttore si attesti che i moduli rispettano i requisiti richiesti. Successivamente dovrà essere verificata la relativa iscrizione;

Calcolo del Fabbisogno Energetico (FAQ 6.4):

chiarisce come determinare il fabbisogno energetico della struttura produttiva, includendo il caso in cui siano presenti impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo.

FAQ Transizione 5.0: Cumulabilità delle Misure di Incentivo

Metodo della nettizzazione (FAQ 8.6):

La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili. Il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti.

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