Fiscalità internazionale, IVA, dogane e transfer pricing: perc...
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La Corte di Giustizia Tributaria dell’Emilia Romagna, 518/12/2023, ha confermato un indirizzo già tracciato nel corso degli ultimi anni in tema di omissione, nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. In tale circostanza non si verifica alcuna decadenza dal credito e non può essere considerato come inesistente.
La vicenda ha visto coinvolta una società che, prontamente, ha impugnato l’atto di recupero di un credito di imposta derivante da costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo. L’Agenzia delle Entrate, infatti, sosteneva che la mancata indicazione dell’imposto nell’apposito quadro RU della dichiarazione annuale dei redditi avrebbe reso il credito inesistete.
La società, nelle memorie difensive, eccepiva che essendo le spese riferibili a periodi d’imposta precedenti, erano già state indicate nei rispetti modelli di dichiarazione degli anni in cui il credito si era formato e, pertanto, l’Erario era stato messo nelle condizione di venire a conoscenza dell’ammontare complessivo del credito. Inoltre, richiamando la sentenza della Cassazione n.13822/18, se il credito era già stato comunicato negli anni pregressi non vi è la necessità di ripetere negli anni successi la stessa denuncia, in quanto l’Agenzia delle Entrate ne era già venuta a conoscenza. Tale sentenza ripercorre un principio giurisprudenziale ormai consolidatosi nel tempo per quanto riguarda la gestione dei rapporto tra ente impositore e contribuente: non possono essere richiesti a quest’ultimo informazioni e documenti già in possesso dell’ufficio. Contribuente ed Agenzia delle Entrate devono collaborare tra loro in buona fede.

I giudici della corte di II° grado hanno precisato che nessuna norma prevede che la mancata compilazione del suddetto quadro RU possa comportare la decadenza del beneficio o che possa costituire il presupposto per l’irrogazione di eventuali sanzioni. La stessa Corte, rimarcando che non vige alcun obbligo comunicativo ulteriore, ha dichiarato che non è possibile sanzionare l’impresa con la decadenza dal beneficio.
Infatti, dal combinato disposto del decreto attuativo del 27 maggio 2015 e della circolare n. 13 del 27 aprile 2017, si tratterebbe, al massimo, di un vizio formale che non determina in ogni caso la decadenza dal beneficio.
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