Sustainability Manager: tra Innovazione e Sostenibilità
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Con la risposta n. 187 del 17 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “…a partire dal 1° gennaio 2020, devono considerarsi escluse dall’ambito di applicazione della misura le spese sostenute per attività di ricerca svolte da commissionari residenti in Italia, sulla base di contratti con soggetti esteri.”
Diversamente da quanto in vigore dal 2017 al 2019, è stato escluso che il Credito di Imposta Ricerca & Sviluppo & Innovazione spetti per le spese sostenute per attività di ricerca svolte da commissionari residenti in Italia, sulla base di contratti con soggetti esteri, limitando dunque l’ambito di applicabilità dell’agevolazione ai soli soggetti residenti che si assumono il rischio dell’attività svolta e ne sostengono i relativi costi.
Fin dalla sua introduzione, il Credito di Imposta Ricerca & Sviluppo è stato oggetto di numerose modifiche sotto diversi aspetti come la tipologia di spese ammissibili, le modalità di calcolo, aliquote, massimali, etc.
Ripercorriamo la normativa di riferimento in relazione proprio alla ricerca commissionata dall’estero:
Come espressamente chiarito dal comma 16 della Legge di Bilancio 2017, la modifica aveva carattere innovativo, applicandosi a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Nella circolare 13/2017 l’Agenzia delle Entrate chiariva inoltre come la nuova disposizione fosse applicabile anche nel caso di contratti stipulati con una parte correlata “…(ad esempio, tra la società capo gruppo estera e la società controllata italiana dedita alle attività di ricerca e sviluppo)”; disposizione confermata anche nel principio di diritto 15/2018, in cui si affermava l’applicabilità del Credito di Imposta R&S alle spese agevolabili sostenute da una società residente su incarico del socio unico statunitense.
Un’ulteriore precisazione circa la ricerca commissionata dall’estero è contenuta nella risposta n. 83/2019: “…assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo che siano svolte direttamente dal soggetto commissionario in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato”. Diventano pertanto irrilevanti per il soggetto commissionario le attività subappaltate a soggetti terzi; sono infatti questi ultimi, se residenti, a far valere il diritto al credito di imposta per le attività agevolabili rese in subappalto.
La recente risposta dell’Agenzia delle Entrate, fondata sulla mancanza di un espresso riferimento, “per volontà del legislatore”, alla ricerca commissionata da soggetti esteri nella legge di Bilancio 2020, restringe quindi l’ambito soggettivo e oggettivo di applicabilità dell’agevolazione, tornado all’originaria interpretazione della norma.
Ad oggi dunque, le imprese italiane che per modello di business effettuano attività di ricerca commissionata da soggetti esteri, risultano escluse dall’agevolazione, nonostante abbiano beneficiato in passato del Credito di imposta, incrementando la propria attività di Ricerca & Sviluppo e riportando in Italia “talenti” e know-how.
Francesca Filippi
Sales Manager – Leyton Italia
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