Certificazione delle attività di R&S, Innovazione e Design ammissibili al Credito d’Imposta

  • Di Centro Studi
    • 06 Dic 2023
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Innovazione

L’istituto della Certificazione R&S, Innovazione e Design è un tema di stretta attualità ma che, ad oggi, non ha ancora trovato piena attuazione.

Proprio per questo motivo si vogliono approfondire due aspetti fondamentali:

  • La ricostruzione dello status quo, mediante l’analisi degli elementi normativi attualmente noti;
  • L’individuazione degli elementi mancanti che dovranno essere colmati mediante successivi provvedimenti normativi, indispensabili al fine di garantire la vigenza dell’istituto.

Il Credito d’Imposta

Si può definire il Credito d’imposta come un’agevolazione fiscale, di carattere generale, che riconosce, a tutte le imprese che svolgono attività rilevanti, un incentivo, nella forma del credito d’imposta, che opera in via automatica ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Agevolazione automatica significa che le imprese, che svolgono le attività rilevanti e ammissibili, non dovranno, al fine di beneficiare del relativo credito, ottenere un’autorizzazione preventiva da parte degli enti pubblici, ma, ottemperando agli adempimenti normativamente previsti in tema di rendicontazione dell’attività di R&S potranno utilizzare il Credito d’imposta in piena autonomia.

Le agevolazioni c.d. automatiche, quindi, scardinano il processo per l’ottenimento di un’agevolazione pubblica tipico dei Bandi, con uno schema più snello:

  • svolgimento delle attività rilevanti e sostenimento dei costi;
  • predisposizione della documentazione di rendicontazione delle attività e dei costi;
  • utilizzo del credito d’imposta;
  • successivo ed eventuale controllo dell’Agenzia delle Entrate.

Quindi, il momento di confronto con l’Amministrazione finanziaria è successivo ed eventuale, e avviene in un momento in cui il beneficio fiscale è già stato utilizzato da parte dell’impresa.

Con l’introduzione della Certificazione si riconosce, alle imprese, la possibilità di anticipare il momento di confronto con l’ente pubblico rispetto a quello dello dell’accertamento. Anticipazione che addirittura arrivi al prima di svolgere l’attività rilevante, con riguardo alla certificazione dei progetti non ancora realizzati.

Come si è arrivati alla Certificazione R&S nel nostro ordinamento?

Il 21 giugno 2022 viene pubblicato in G.U. il c.d. Decreto Semplificazioni (DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73), in cui, all’articolo 23, fa, per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico, comparsa l’istituto della Certificazione delle attività di R&S, innovazione, design e ideazione estetica.

L’istituto, che ha come scopo quello di favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa del relativo credito d’imposta e quello di porre un freno agli scontri tra imprese beneficiarie del credito d’imposta e amministrazione finanziaria che contesta la legittimità del relativo utilizzo, che, in alcuni casi, si traducono in conflitti giudiziari, si sostanzia nella possibilità per le imprese di ottenere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di:

  • Ricerca o sviluppo;
  • Innovazione tecnologica, compresa la c.d. innovazione tecnologica finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica;
  • Design o ideazione estetica.

È bene sottolineare che la certificazione può riguardare sia gli investimenti da effettuare nel prossimo futuro sia gli investimenti già effettuati. Negli investimenti già effettuati rientrano sia quelli effettuati dal 2020 ad oggi sia (per effetto della Legge di conversione del c.d. Decreto Aiuti Ter) quelli effettuati, in vigenza della vecchia disciplina del Credito d’imposta Ricerca e sviluppo, dal 2015 al 2019.

Sono esclusi dalla procedura quegli investimenti, in cui l’utilizzo del relativo Credito d’Imposta sia stato contestato con processo verbale di contestazione.

Quali sono i vantaggi della Certificazione R&S?

La certificazione delle attività di R&S esplica effetti vincolanti nei confronti dell’amministrazione finanziaria, con la conseguenza che gli eventuali atti sanzionatori (e a contenuto impositivo) difformi a quanto attestato sono nulli. Questo effetto, però, non si produrrà nel caso venga data una rappresentazione dei fatti non corretta e, quindi, la certificazione venga rilasciata per un’attività diversa da quella realizzata.

L’albo dei soggetti certificatori

È stato pubblicato nella G.U. del 4 novembre il Decreto del presidente del consiglio dei ministri 15 settembre 2023 che istituisce l’albo dei certificatori e indica le procedure e il contenuto della certificazione.

Nello specifico:

Individua i soggetti che possono presentare istanza di iscrizione all’albo, che sono:

  • Le persone fisiche in possesso di titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione, che abbiano svolto, nei 3 anni precedenti, attività di presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti;
  • Le imprese svolgenti professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione (che abbiano i medesimi requisiti di cui al punto precedente);
  • Centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0;
  • I Centri di competenza ad alta specializzazione;
  • I poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence);
  • Le università statali, le università non statali legalmente riconosciute;
  • Gli enti pubblici di ricerca.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, dovranno essere stabilite le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’albo (nonché le ulteriori regole per la verifica delle domande, la formazione, l’aggiornamento e gestione dell’Albo)

Sono fissate le procedure e il contenuto della certificazione:

  • L’impresa, che intende avvalersi della procedura, deve farne richiesta al MIMIT, tramite apposito modello e mediante la procedura informatica che verrà definita da successivo provvedimento. Nel modello dovrà essere indicato il soggetto certificatore incaricato;
  • La certificazione, che attesta la qualificazione delle attività svolte, è rilasciata dal soggetto incaricato e iscritto all’Albo, sulla base del Decreto Attuativo 26 maggio 2020 (articoli da 2 a 5) e in coerenza con le “Linee Guida” ministeriali, che verranno, anch’esse definite con successivo provvedimento.

La certificazione dovrà contenere:

  • Le informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine di attestarne l’adeguatezza rispetto all’attività effettuata o programmata;
  • La descrizione dei progetti o dei sottoprogetti realizzati, in corso di realizzazione o da realizzare e delle relative fasi;
  • Le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta;
  • La dichiarazione, sotto la propria responsabilità, del soggetto certificatore di non essere in situazioni di conflitto d’interessi, di non aver rapporto parentali, di non aver interessi economici nell’attività oggetto di certificazione, quindi situazioni che possono minare la terzietà del soggetto certificatore;
  • Altri elementi utili a garantire la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa.

Le modalità di rilascio

Il Decreto stabilisce che con successivo provvedimento verranno stabilite le modalità con cui la certificazione rilasciata, verrà inviata al MIMIT. Invio che dovrà avvenire entro 15gg dalla data di rilascio all’impresa. A questo punto il MIMIT svolgerà un’attività di vigilanza e di controllo sulle attività svolte dai certificatori, verificando la regolarità formale delle certificazioni e verificandone il contenuto confrontandolo con le Linee Guida ministeriali.

Lo stesso decreto prevede, ed è questo un’ulteriore tassello mancante, l’adozione, entro il 31 dicembre 2023, delle c.d. “Linee Guida” del Ministero che dovranno essere seguite dalle imprese e dai certificatori nell’attività di qualificazione dei progetti o dei sottoprogetti come attività di R&S, innovazione, design e ideazione estetica. Linee Guida che dovranno essere costantemente aggiornate, al fine di tener conto dell’evoluzione della prassi interpretativa e delle modifiche normative sopravvenute. Con le Linee Guida, potranno essere adottati degli schemi di certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività e dei diversi settori e comparti economici.

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