Pubblicata la bozza del Decreto Attuativo del Piano Transizione 5.0

  • Di Centro Studi
    • 11 Jun 2024
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Piano Transizione 5.0

Dopo una lunga attesa, durata più di 100 giorni, siamo molto vicini alla pubblicazione del testo definitivo del decreto attuativo del Piano Transizione 5.0. Attualmente il testo è in fase di revisione al MEF e non è esclusa la possibilità che possano essere apportate ulteriori modifiche.

La pubblicazione ufficiale del decreto attuativo, tuttavia, è una dei due provvedimenti tanto attesi. Infatti, si è ancora in attesa della circolare contenete le linee guida sull’operatività del nuovo Piano Transizione 5.0. Come già preannunciato più volte dai referenti del Ministero, l’intento è quello di pubblicare questi due nuovi provvedimenti in concomitanza per chiare le “zone di ombra” di una disciplina frammentata, che ha posto molteplici dubbi sulla sua concreta operabilità in capo ai professionisti del settore.

Le novità introdotte nel Piano Transizione 5.0

Le prime novità introdotte possiamo ritrovarle all’interno della sezione “definizioni”:

  • Impresa di nuova costituzione: “le imprese di nuova costituzione ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione”, sono incluse le imprese già attive che, da meno di sei mesi, hanno modificato prodotti e servizi;
  • Struttura produttiva o processo interessato: “sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi”;
  • Scenario controfattuale: “struttura produttiva o processo interessato di imprese dello stesso settore di attività economica e di analoga dimensione dell’impresa di nuova costituzione dotati, in luogo dei beni oggetto del progetto di innovazione, di beni che costituiscono le alternative disponibili sul mercato”;
  • Processo produttivo: “: insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore – che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione e/o distribuzione di servizi – che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto e/o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo)”.

L’articolo 4, commi 3 e 4, della bozza del decreto attuativo tratta dei “progetti d’innovazione” e fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla data di avvio del progetto e al completamento dello stesso. Nello specifico:

  • Data di avvio: si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Rileva, dunque, la data di effettuazione dell’ordine che, come ribadito in più occasioni, dev’essere necessariamente successiva al 1° gennaio 2024;
  • Completamento del progetto: il progetto s’intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento, ma è necessario fare una distinzione basata sulla tipologia dell’ultimo investimento:- Beni materiali e immateriali nuovi strumentali (allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232): si farà riferimento alla data di effettuazione degli investimenti secondo quanto previsto dalle regole generali sancite dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;- Investimenti F.E.R. (finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili): si considera la data di fine lavori dei medesimi beni;- Attività di formazione: fa fede la data di rilascio dell’attestato finale del risultato conseguito.

Tutto ciò premesso, in ogni caso, la comunicazione ex post dovrà essere inviata entro (e non oltre) il 28 febbraio 2026.

Inoltre, il comma 6 dell’art. 4, stabilisce che i progetti di innovazione si considerano completati entro il 31 dicembre 2024 anche nel caso in cui l’ultimo investimento che li compone è effettuato entro il 30 aprile 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024, gli ordini siano accettati dal venditore con pagamento di acconti in misura almeno pari al 50% del costo di acquisizione.

Un’ulteriore novità rilevante riguarda l’impossibilità di presentare più istanze contemporaneamente, infatti, le imprese potranno presentare una sola istanza per volta. Nel caso in cui il progetto di innovazione si riferisce a due o più processi interessati, occorrerà prendere come riferimenti l’intera struttura produttiva.

DNSH: adozione di una linea più morbida nel Piano Transizione 5.0

Importanti novità riguardano l’applicazione del principio del DNSH che, nel Piano Transizione 5.0, trova piena applicazione ma con un certo livello di morbidità (articolo 5). È prevista l’esclusione di progetti d’innovazione destinati a:

  • Attività direttamente connesse ai combustibili fossili (ad eccezione di progetti di produzione di energia elettrica e/o di calore e di attività che comportino l’uso di combustibili fossili in via temporanea ed inevitabile per una transizione tempestiva);
  • Attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (ad eccezione dei progetti che non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività dell’impresa dell’attività dell’impressa e di progetti che sono correlati ai flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività dell’impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni verificate nell’esercizio precedente all’avvio del medesimo progetto, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono le emissioni;
  • Attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  • Attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Per ogni tipologia di esclusione sono previste apposite eccezioni che rendono l’applicazione del principio del DNSH più “morbida” dando la possibilità di ampliare la platea dei soggetti potenzialmente beneficiari dell’agevolazione prevista.

Scenario controfattuale e calcolo della riduzione dei consumi

Tale fattispecie riguarda le imprese di nuova costituzione per le quali non esiste uno scenario reale di riferimento precedente. La soluzione viene fornita all’articolo 9, comma 5, lettere a) e b) secondo cui rispetto a ciascun investimento devono essere individuati almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferiti agli Stati membri dell’UE e dello spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione. Successivamente, dovrà essere calcolata la media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento.

Sommando questa media per ciascun bene oggetto dell’investimento, si otterrà lo scenario controfattuale.

Per quanto riguarda il calcolo della riduzione dei consumi energetici, questa è calcolata “confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui all’articolo 6 con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento. La riduzione dei consumi energetici è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l’individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento”.

Un aspetto legato al tema dell’efficientamento energetico riguarda il tema delle rinnovabili (art. 7). Oltre al fotovoltaico sono agevolabili le spese relative a:

  • I gruppi di generazione dell’energia elettrica;
  • I servizi ausiliari di impianto;
  • I trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
  • Gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Sono stati inseriti, tuttavia, alcuni importanti parametri che devono essere rispettati:

  • Il dimensionamento degli impianti è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 5% del fabbisogno energetico della struttura produttiva;
  • Il costo massimo ammissibili delle spese è calcolato in euro/kW che varia a seconda della tipologia di impianto rinnovabile;
  • I beni devono essere allacciati alla rete dei produttori di energia entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione.

Attività di formazione previste nel Piano Transizione 5.0

Elemento di assoluta novità all’interno del nuovo Piano Transizione 5.0, riguarda la reintroduzione (se pur in forma ridotta) delle agevolazioni connesse all’attività di formazione. La bozza del decreto attuativo definisce in modo più puntuale l’elenco delle attività ammesse. In realtà, si tratta di due elenchi separati riguardanti rispettivamente le attività di formazione su aspetti legati alla transizione green e le attività di formazione sulla transizione digitale.

In ogni caso, i progetti formativi devono avere una durata non inferiore a 12 ore e dovranno sempre includere almeno un modulo formativo (minimo di 4 ore) su una delle seguenti tematiche:

  • Integrazione di politiche energetiche volte alla sostenibilità all’interno della strategia aziendale
  • Tecnologie e sistemi per la gestione efficace dell’energia
  • Analisi tecnico-economiche per il consumo energetico, l’efficienza energetica e il risparmio energetico
  • Impiantistica e fonti rinnovabili (produzione e stoccaggio energie da fonti rinnovabili)

E almeno un modulo formativo da quattro ore su:

  • integrazione digitale dei processi aziendali
  • Cybersecurity
  • Business data analyitcs
  • Intelligenza artificiale e Machine learning

Il comma 4, infine, afferma che le spese relative alla formazione sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati e comunque per un importo non superiore a 300.000€. Sono ammesse le seguenti spese:

  • Le spese relative ai formatori, cioè i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa
  • Le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca
  • I soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001
  • I soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37
  • I Competence Center
  • Gli European Digital Innovation Hubs
  • Le ITS Academy negli ambiti green e digitale
  • I costi di esercizio relativi ai formatori e al personale dipendente, nonché per i titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità
  • I costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione
  • Le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione

Come già previsto nei provvedimenti passati, permane l’obbligo della doppia comunicazione precisando che nel caso in cui un’azienda non porti a compimento il percorso tracciato per la fruizione del credito d’imposta relativo al piano 5.0, l’eventuale comunicazione ex ante (avvio degli investimenti) sarà ritenuta valida per gli investimenti ammessi al Piano Transizione 4.0 (articolo 11, comma 4).

Soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni del risparmio

In una prima fase il decreto si limitava a considerare abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche gli EGE (Esperti in Gestione dell’Energia) e le ESCO (Energy Service Company) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352. La bozza del decreto attuativo amplia questo elenco, includendo i seguenti organismi di valutazione/ingegneri iscritti nella sezione A dell’albo professionale purché in possesso del diploma di laurea richiesto:

  • UNI CEI EN ISO/IEC 17029;
  • UNI EN ISO 14065;
  • UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, specificatamente per lo standard UNI CEI EN ISO 50001:2018;
  • UNI CEI EN ISO/IEC 17024, specificatamente per lo standard UNI CEI 11339;
  • UNI CEI EN ISO/IEC 17065, specificatamente per lo standard UNI CEI 11352;
  • L07 Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale;
  • L09 Lauree in Ingegneria Industriale;
  • LM20 Lauree Magistrali in Ingegneria Aerospaziale e Astronautica;
  • LM22 Lauree Magistrali in Ingegneria Chimica;
  • LM23 Lauree Magistrali in Ingegneria Civile;
  • LM25 Lauree Magistrali in Ingegneria dell’Automazione;
  • LM28 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettrica;
  • LM29 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettronica;
  • LM30 Lauree Magistrali in Ingegneria Energetica e Nucleare;
  • LM33 Lauree Magistrali in Ingegneria Meccanica;
  • LM34 Lauree Magistrali in Ingegneria Navale.

Ulteriori novità del Piano Transizione 5.0

  • I soggetti sopraelencati dovranno essere in possesso del requisito di professionalità, indipendenza, imparzialità e onorabilità e non devono trovarsi in alcune delle situazioni di conflitto d’interesse (anche potenziale);
  • Il periodo di osservazione (inalienabilità dei beni prima del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto) viene esteso anche al risparmio energetico, nel senso che i minori consumi devono essere mantenuti per cinque anni;
  • I controlli da parte del GSE possono essere avviati già dopo la prima comunicazione.

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