ZES UNICA: Comunicazione integrativa

  • Di Centro Studi
    • 12 Set 2024
    • read
  • Twitter
  • Linkedin
Gruppo di lavoro, composto da professionisti, parla e discute davanti a un computer, mentre collaborano su un progetto o analizzano dati in un ambiente d'ufficio moderno e collaborativo.

Il Decreto-Legge 9 agosto 2024 n. 113 ha introdotto con l’articolo 1, comma 1, un’importante novità per quanto riguarda gli investimenti nella ZES Unica per il Mezzogiorno. Si tratta di un ulteriore onere comunicativo (a carattere integrativo) a carico delle imprese, volto ad attestare l’avvenuta realizzazione degli investimenti preventivamente comunicati. Il mancato invio determina la decadenza dall’agevolazione.

La comunicazione integrativa dev’essere inviata all’Agenzia delle Entrate dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 (termine perentorio).

Durante questo arco temporale, l’impresa ha la possibilità di :

  • Inviare una nuova comunicazione integrativa che sostituisce, integralmente, quella trasmessa in precedenza;
  • Annullare una comunicazione integrativa inviata precedente. Tale opzione comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni inviate in precedenza.

Come già ribadito più volte dall’Agenzia delle Entrate in più occasioni, gli investimenti oggetto dell’agevolazione devono essere realizzati entro, e non oltre, il termine del 15 novembre 2024.

Le stesse imprese, inoltre, devono indicare nella medesima comunicazione l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche.

Ciò vuol dire, sostanzialmente, che l’ammontare massimo del credito fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimenti dal direttore dell’Agenzia delle Entrate che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della comunicazione integrativa.

La comunicazione è vincolante per l’impresa e rappresenta una tutela sull’effettuazione degli investimenti a garanzia dell’Agenzia delle Entrate.

Com’è strutturata la comunicazione per la ZES Unica?

Si compone di un frontespizio contenente:

  • Informativa sul trattamento dei dati;
  • I dati dell’impresa beneficiaria/impresa avente causa in caso di operazioni straordinarie;
  • Dati del rappresentante firmatario;
  • Annullamento di comunicazioni integrative precedenti;
  • Dichiarazione sostituiva di atto notorio;
  • Dati relativi al progetto d’investimenti e al credito d’imposta (quado A);
  • Dati della struttura produttiva (quadro B);
  • Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia (quadro C);
  • Elenco di altre agevolazioni concesse (quadro D);
  • Estremi delle fatture elettroniche e della relativa certificazione (quadro E).

L’impresa, entro cinque giorni dall’invio della comunicazione, potrà ottenere una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto, in quest’ultimo caso saranno indicati anche i motivi.

In quali casi la comunicazione integrativa può essere scartata?

  • Il richiedente non è titolare di una P.IVA attiva al momento dell’inoltro della comunicazione integrativa;
  • Gli estremi delle fatture elettroniche indicate nell’apposito quadro E non trovano corrispondenza nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate;
  • Incongruità del codice attività e del codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva;
  • I dati dichiarati nella comunicazione integrativa non corrispondono rispetto a quelli indicati nella comunicazione originaria.

Le modifiche consentite

L’agenzia dell’entrate, con la pubblicazione del provvedimento del 9 settembre 2024, ha pubblicato sia il modello della comunicazione interattiva sia le relative istruzioni per la compilazione precisando che tale comunicazione non consente di:

  • Aumentare l’importo dell’investimento complessivo e del relativo credito d’imposta;
  • Modificare le dimensioni dell’impresa;
  • Aumentare il numero dei progetti;
  • Aumentare il numero delle strutture produttive;
  • Modificare la tipologia progetto per i progetti realizzati;
  • Modificare l’ubicazione delle strutture produttive per gli investimenti realizzati;
  • Modificare i codici Ateco delle attività svolte nelle strutture produttive;
  • Aumentare gli importi indicati nella comunicazione originaria.

Author

Centro Studi

I nostri articoli

Vedi altro arrow_forward
Competitività e innovazione in azione
Piano Transizione 5.0: al via la fase di conferma degli invest...

Si apre la fase di conferma per gli investimenti del Piano Transizione 5.0. Tutte le novità su sc...

Science Based Targets e decarbonizzazione aziendale
Science Based Targets (SBTi) nel percorso di decarbonizzazione...

Le Science Based Targets initiative (SBTi) traducono l’impegno climatico delle imprese in risulta...

Team discute scelta fondo pensione
Previdenza complementare: nuove regole sull’adesione automatic...

Con la Legge 199/2025 cambia il sistema di adesione ai fondi pensione. Dal 2026, i neoassunti avr...

Ricerca e sviluppo in azienda
Innovazione e proprietà intellettuale: come valorizzare ricerc...

L’innovazione crea valore solo se è documentata, protetta e patrimonializzata. Scopri come la val...