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Con riguardo alle spettanze ed alla fruizione dei crediti d’imposta maggiormente riconosciuti, l’articolo 23, comma 2, del Dl 73/2022 (Decreto Semplificazioni) ha introdotto un nuovo mezzo utile per le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design: si tratta di una certificazione che consente agli investitori di proteggersi da eventuali contestazioni.
Questa certificazione riguarderà principalmente gli investimenti effettuati, o ancora da effettuarsi, e sarà affidata a numerosi tra soggetti pubblici e privati purché essi siano registrati in un apposito albo, al fine di garantire così un alto livello di professionalità e correttezza. Sarà necessario, per riuscire nell’obbiettivo, utilizzare le apposite linee guida predisposte dal ministero dello Sviluppo economico.
Le attività di ricerca e sviluppo sono tendenzialmente esposte a diverse valutazioni di carattere soggettivo, spesso non configurabili come chiare o certe. La certificazione introduce quindi uno strumento di tutela per le imprese davanti a numerosi rischi tra cui quello di sanzioni per credito inesistente e il credito non spettante, che comportano nella maggior parte dei casi sia un risvolto amministrativo che penale.
In particolare, per favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa dei crediti d’imposta previsti dalla legge 160/2019, è stato stabilito che le imprese possano richiedere una certificazione che attesti quindi quali investimenti sono previsti ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività ammissibili al beneficio, di solito, relative a: ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica, innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica.
Questa certificazione può essere richiesta solo a certe condizioni tra cui, in posizione di grande importanza, che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
La proposta del Ministro dello sviluppo economico prevede che siano individuati i requisiti di ingresso all’albo dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione entro il 22 luglio 2022 (quindi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto). Con tale ulteriore decreto dovranno chiaramente essere stabilite anche le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.
È bene ricordare che la certificazione esplica chiari effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Ne consegue che l’Amministrazione non potrà effettuare attività di accertamento potenzialmente sanzionatoria in presenza della Certificazione.
Centro Studi – Leyton Italia
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