Transfer Pricing: Principi e vantaggi della disciplina antielusiva

  • Di Marco Natali e Vincenzo Straccia
    • 22 Gen 2024
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Transfer Pricing italia

In un contesto in cui le imprese multinazionali hanno assunto un ruolo sempre più rilevante nel commercio mondiale, la disciplina del Transfer Pricing, volta ad una congrua determinazione dei prezzi di scambio di beni e servizi realizzati tra società estere appartenenti al medesimo gruppo, ricopre una funzione di fondamentale importanza.

La crescita delle imprese multinazionali pone problemi sempre più complessi sia alle amministrazioni fiscali che alle imprese multinazionali stesse, dal momento che le regole in materia di imposizione variano da Paese a Paese e non possono essere considerate separatamente. Tali problemi derivano principalmente dalla difficoltà pratica di determinare il reddito di una società o di una stabile organizzazione facente parte di un gruppo multinazionale.

Cos’è il Transfer Pricing e perché si applica?

Quando si realizzano delle operazioni tra entità facenti parte del medesmo gruppo multinazionale, le parti potrebbero concordare dei prezzi diversi dal valore di mercato del bene al fine di trarre un beneficio fiscale.

Si consideri l’esempio di una società controllante residente in Italia che vende un bene ad una controllata estera ad un prezzo inferiore rispetto al valore di mercato. Tale ipotesi porterà ad un vantaggio in termini di minor reddito tassabile in favore della società che vende. In questo contesto si inserisce la disciplina del Transfer Pricing contenuta nell’articolo 110, comma 7, del TUIR con cui si prevede la modalità di determinazione del prezzo congruo nel trasferimento di beni, servizi e intangibili realizzato con operazioni infragruppo.

Dunque, la finalità della norma è garantire che i profitti siano allocati in modo corretto tra le diverse giurisdizioni fiscali, facendo sì che le operazioni infragruppo siano poste in essere rispettando il principio di libera concorrenza.

I principi alla base del Transfer Pricing

L’adozione del principio di libera concorrenza (arm’s lenght principle) rientra nella più generale strategia attuata dai paesi dell’OCSE (Organizzazione internazionale che opera con l’obiettivo di promuovere politiche che favoriscano prosperità, uguaglianza, opportunità e benessere). Essa è volta da un lato ad assicurare la corretta determinazione della base imponibile e dall’altro ad evitare la doppia imposizione in Stati diversi.

Questo principio, che prevede un trattamento fiscale sostanzialmente uguale sia per i gruppi multinazionali che per le imprese indipendenti, richiede che i prezzi di trasferimento siano stabiliti in modo da riflettere quelli che sarebbero stati applicati in una transazione tra parti indipendenti, ponendo così le imprese associate e le imprese indipendenti su un piano di maggiore parità ai fini fiscali.

Con tale approccio, dunque, si pone l’attenzione sulla natura delle transazioni realizzate tra questi soggetti e sulla possibilità che le condizioni contrattuali differiscano da quelle che si sarebbero verificate sul libero mercato. L’analisi delle transazioni tra imprese associate e quelle realizzate sul libero mercato prende il nome di “analisi di comparabilità” e rappresenta il fulcro del principio della libera concorrenza. Essa consiste nell’individuazione di transazioni comparabili tra imprese indipendenti, al fine di utilizzarle come base per determinare la coerenza dei prezzi applicati tra entità collegate ai prezzi di mercato.

Oneri documentali: di cosa disporre e perché

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina del Transfer pricing ponendo particolare attenzione alla documentazione idonea a verificare la conformità dei prezzi di trasferimento al principio di libera concorrenza. Occorre specificare che, al fine di incentivare l’elaborazione spontanea di tali documenti, la norma (D.l n. 471/1997) non prevede un obbligo di predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento, bensì una facoltà in capo al contribuente.

L’onere documentale consiste nell’elaborazione del Masterfile e del Countryfile:

MASTERFILE

Contiene informazioni relative al gruppo multinazionale e alle politiche in materia di prezzi di trasferimento nel loro complesso. Esso viene redatto dalla casa madre della multinazionale con la finalità di fornire un quadro completo circa la struttura organizzativa aziendale, le politiche di tranfer pricing e le transazioni realizzate con parti correlate.

COUNTRYFILE

Viene anche detto documento Nazionale, ed è di completamento al precedente. Esso viene redatto dall’impresa collegata con le finalità di descrivere la realtà locale, in particolare l’analisi dei prezzi di trasferimento riguardo le operazioni tra società principale e società del gruppo residente in un altro Stato.

In caso di verifica la suddetta documentazione dovrà essere consegnata all’Amministrazione finanziaria entro 10 giorni dalla richiesta. Quindi, nonostante sia facoltativo, assume particolare importanza la predisposizione e la comunicazione di tali documenti per non incombere in sanzioni di carattere amministrativo tributarie.

I vantaggi del Transfer Pricing

Una corretta gestione del Transfer Pricing comporta un duplice beneficio:

  • Riduzione del rischio: una corretta e trasparente trasformazione del prezzo riduce notevolmente il rischio fiscale, conformando lo scambio di beni e servizi ai principi di libera concorrenza.
  • Strumento gestionale: la documentazione risulta essere un vero e proprio strumento di gestione dell’attività imprenditoriale, facendo chiarezza sull’adeguamento del Gruppo alle normative fiscali nei diversi Paesi in cui opera.

Alla luce di quanto esposto, si può concludere affermando che l’importanza del Transfer Pricing va oltre la mera conformità fiscale. Infatti, una corretta determinazione dei prezzi di trasferimento, può contribuire a migliorare l’efficienza operativa delle imprese multinazionali. Tale miglioramento avviene grazie all’ottimizzazione della gestione dei costi, un migliore utilizzo delle risorse e una maggiore consapevolezza circa l’allocazione dei profitti.

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