Rivalutazione dei beni d’impresa: la nuova disciplina e i suoi vantaggi

  • Di Stefano Fili
    • 18 Gen 2021
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beni d'impresa

Rispetto alle versioni proposte nel corso degli ultimi anni, compresa quella normata dalla L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), la nuova disciplina in merito alla rivalutazione dei beni di impresa introdotta dall’Art. 110 del DL 110/2020 (DL Agosto) è senz’altro quella caratterizzata da maggiori elementi di appeal per i contribuenti, a partire dall’imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, che scende fino al 3%, contro le vecchie aliquote molto più elevate (10%-12%).

Ma cosa prevede nello specifico questa nuova disciplina?

Le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono – in deroga a quanto disposto dall’Art. 2426 c.c. e di ogni altra disposizione oggi vigente – rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di controllo risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019.

Un primo aspetto che rende questa versione della norma particolarmente allettante è la possibilità di operare la rivalutazione anche su un singolo bene (rientrante tra quelli rivalutabili, cioè diverso dai beni-merce) senza dunque dover quindi necessariamente rivalutare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria con applicazione di un unico criterio all’interno della medesima categoria.

Possiamo inoltre identificare altri elementi incentivanti di questa nuova versione della norma ed in particolare:

  • la possibilità di attribuire alla stessa rilevanza solo ai fini civilistici;
  • la misura assai ridotta (rispetto a quella prevista dai provvedimenti che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni) dell’imposta sostitutiva per poter dare riconoscimento fiscale ai maggiori valori iscritti in bilancio (3% contro il 10-12%);
  • la deduzione immediata dei maggiori ammortamenti, già a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata ossia già dall’esercizio 2021 (modello Redditi 2022).

In termini operativi gli amministratori e il collegio sindacale dovranno indicare e motivare nelle loro relazioni (una perizia di stima risulta essere necessaria) i criteri seguiti nella rivalutazione che non potrà in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.

I beni potranno essere rivalutati secondo le seguenti metodologie:

  • rivalutazione del solo costo storico;
  • riduzione del fondo di ammortamento;
  • rivalutazione del costo storico e del relativo fondo di ammortamento.

In conclusione, facendo un esempio pratico, nel caso in cui si decida di rivalutare un bene per un importo di 6.000 euro, l’impresa – a fronte di un costo di 180 euro (imposta sostituiva del 3%) – otterrebbe un risparmio d’imposta del 27,9% (IRES 24% + IRAP 3,9%) con un risparmio netto effettivo di 1.674 euro.

Gli effetti che una rivalutazione del genere determinerebbe, ai fini della deduzione di maggiori quote di ammortamento, ipotizzando in cinque anni il piano di ammortamento del maggior valore attribuito al bene rivalutato, sono minori imposte per 334,8 euro (1674/5) nei versamenti del 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.

Stefano Fili
Research & Services Manager – Leyton Italia

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Stefano Fili
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