Regolamento UE 2023/1315: modifiche al Regolamento UE n. 651/2014

  • Di Centro Studi
    • 06 Lug 2023
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Regolamento UE 2023/1315

Il Regolamento UE 2023/1315, modifica il n. 651/2014 che disciplina il regime di esenzione per quanto riguarda la notifica all’Unione Europea degli aiuti di stato erogabili in favore delle imprese. Tale regime si muove all’interno della prescrizione dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento Europeo che prevede un obbligo di comunicazione, da parte dello Stato membro alla Commissione Europea, affinché quest’ultima possa presentare osservazioni o, addirittura, proporre modifiche su determinati aiuti di Stato. Il Regolamento n. 651/2014 ha introdotto una deroga a questa regola generale prevedendo, per determinate categorie di aiuti di Stato,  un’esenzione dall’obbligo di previa notifica. Nel corso del tempo si è dimostrato uno strumento importantissimo per agevolare ed incentivare gli investimenti delle imprese italiane, infatti, si stima che il regime di esenzione è stato adottato per circa il 75% degli aiuti di stato.

Cosa prevede il regolamento UE 2023/1315?

Il Regolamento UE 2023/1315 modifica il Regolamento n. 651/2014 al fine di garantire una maggiore certezza del diritto a livello europeo ed un continuo supporto alle imprese tenendo conto del tessuto economico, politico e finanziario in cui muovono i propri interessi. Nello specifico, si prevede:

  • La proroga di 3 anni, fino al 31 dicembre 2026, del Regolamento UE 651/2014;
  • L’aumento generale del 10% delle soglie di notifica e degli importi degli aiuti di stato;
  • Maggior chiarezza ed adeguamento delle sovvenzioni previste per investimenti di importi inferiori a 50 milioni di euro, realizzati dalle PMI;
  • Concessione, sotto forma di buoni, di aiuti alle PMI per servizi di consulenza inerenti il tema “green”;
  • Incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo a sostegno dell’innovazione, prevedendo soglie di notifica ed intensità di aiuto più elevate, capaci di apportare benefici transfrontalieri in termini di collaborazione efficace e diffusione delle conoscenze;
  • Inclusione di interventi in favore delle microimprese per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, gas naturale o calore;
  • Introduzione di condizioni di compatibilità per gli aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire dal gas naturale o energia elettrica al fine di attenuare l’impatto degli aumenti dei prezzi a seguiti della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina;
  • Inclusione di specifiche condizioni di compatibilità per gli aiuti all’idrogeno nei diversi settori;
  • Ampliamento delle disposizione relative agli aiuti al funzionamenti per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili anche per le comunità di energia rinnovabile.

I settori di esclusione

Il Regolamento apporta novità rilevanti soprattutto per quanto riguarda il campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale. Nello specifico, è stato modificato il contenuto dell’articolo 13 che individua i settori di esclusione. La sezione, infatti, non si applica:

  • Agli aiuti a favore dei settori siderurgico, della lignite e del carbone;
  • Agli aiuti a favore del settore dei trasporti e delle relative infrastrutture; agli aiuti a favore della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento; e agli aiuti nel settore della banda larga, ad eccezione dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento;
  • Agli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica; i regimi che riguardano le attività turistiche o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli non sono considerati destinati a settori specifici di attività economica;
  • Agli aiuti a finalità regionale al funzionamento concessi alle imprese le cui attività principali figurano tra quelle definite alla sezione K, “Attività finanziarie e assicurative”, della NACE Rev. 2, o alle imprese che esercitano attività intragruppo e le cui attività principali rientrano nelle classi 70.10, “Attività di sedi centrali”, o 70.22, “Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale”, della NACE Rev. 2.»;

Del pari, viene modificato anche l’articolo 14 che, in riferimento alle zone assistite che soddisfano le condizioni dell’articolo 107, paragrafo, 3 lettera a) rientra qualsiasi tipologia di investimento. Inoltre, per quanto riguarda gli attivi materiali, è ammissibile il 100% dei costi ma solo esclusivamente per le PMI.

Il Regolamento, poi, aumenta il tetto massimo dell’investimento nei progetti di sviluppo urbano, portandolo a 22 milioni di euro.

L’obiettivo del regolamento UE 2023/1315

Le nuove modifiche si muovono nell’ottica di rafforzare, e meglio chiarire, la regolamentazione in determinati settori e, al tempo stesso, di estendere l’applicabilità del Regolamento anche a nuovi ambiti fino ad oggi poco regolamentati. Sicuramente, i settori dell’energia rinnovabile e della sostenibilità green continueranno ad essere nel “mirino” del legislatore europeo, chiamato in più circostanze a garantire il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica fissati per il 2030 e per il 2050.

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