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Si apre la fase di conferma per gli investimenti del Piano Transizione 5.0. Tutte le novità su sc...

Il Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo e del Consiglio, adottato il 31 maggio 2023, stabilisce nuove norme per la commercializzazione e l’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale. Noto anche con l’acronimo EUDR (European Deforestation-free Products Regulation), questo regolamento sostituisce il precedente Regolamento (UE) 995/2010 (EUTRS).
L’obiettivo principale dell’EUDR è ridurre al minimo il contributo dell’Unione alla deforestazione e al degrado forestale globale, contribuendo così a diminuire le emissioni di gas a effetto serra e la perdita di biodiversità a livello mondiale. L’azione si è resa necessaria poiché la deforestazione e il degrado forestale procedono a un ritmo allarmante (420 milioni di ettari scomparsi tra il 1990 e il 2020), e il consumo dell’Unione è considerato un fattore importante di questo fenomeno su scala globale.
Il regolamento si applica a quei prodotti che “contengono o che sono stati nutriti o fabbricati” utilizzando specifiche materie prime interessate. Le sette materie prime individuate come maggiormente responsabili della deforestazione imputabile all’UE sono:
I settori coinvolti sono vasti e includono l’alimentare (es. produttori di cioccolato, latte di soia, caffè), l’industria dei mobili, le industrie cartarie (riferendosi a tutti i prodotti di carta derivati dal legno) e il packaging.
Il regolamento non si applica alle merci prodotte interamente a partire da materiali che hanno concluso il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti

Le materie prime e i prodotti interessati non possono essere immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione o esportati a meno che non soddisfino cumulativamente tre condizioni essenziali:
L’EUDR impone agli operatori di stabilire e mantenere aggiornato un “sistema di dovuta diligenza”. Questo sistema deve essere riesaminato almeno una volta all’anno. La dovuta diligenza si articola in tre fasi:
1-Obblighi di Informazione (Raccolta Dati). L’operatore deve raccogliere e conservare per cinque anni informazioni dettagliate che provino la conformità dei prodotti. Tra le informazioni richieste figurano:
2- Valutazione del Rischio. L’operatore deve analizzare le informazioni raccolte per stabilire se esista un rischio che i prodotti non siano conformi. I criteri di valutazione includono:
3-Misure di Attenuazione del Rischio. Se la valutazione rivela un rischio non trascurabile di non conformità, l’operatore deve adottare misure adeguate per ridurre il rischio a un livello nullo o trascurabile. Queste misure possono includere la richiesta di informazioni supplementari, lo svolgimento di indagini o audit indipendenti.
Il regolamento distingue tra Operatori e Commercianti (entrambi possono essere PMI o Grandi Imprese).
Le date di applicazione variano:

La Commissione UE classificherà i paesi terzi (o parti di essi) in base al rischio di deforestazione in tre categorie: Alto Rischio, Basso Rischio o Rischio Standard. Tutti i paesi sono stati inizialmente classificati come a Rischio Standard dal 29 giugno 2023.
Gli Stati membri devono garantire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione. Queste possono includere:
Le autorità competenti devono effettuare controlli periodici basati su un approccio basato sul rischio, garantendo una copertura minima di operatori e prodotti a seconda del livello di rischio del paese di produzione.
Per facilitare l’applicazione, la Commissione sta istituendo un Sistema di Informazione che registrerà le dichiarazioni di dovuta diligenza e svilupperà un’interfaccia elettronica basata sull’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane per lo scambio di dati.
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