Piano Transizione 5.0: aumenta il Credito d’Imposta se l’investimento genera un efficientamento energetico

  • Di Centro Studi
    • 12 Mar 2024
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Piano Transizione 5.0

Nonostante il nuovo Decreto-Legge relativo all’introduzione del nuovo Piano Transizione 5.0 sia arrivato con 3 mesi di ritardo, saranno ritenuti ammissibili al nuovo credito d’imposta anche gli investimenti effettuati con decorrenza dal 1° gennaio 2024 prevedendo, così, un’ammissibilità retroattiva degli investimenti.

I commi che compongono l’articolo 38, tuttavia, non fanno altro che delineare il background entro cui si muoverà concretamente il nuovo Piano e per cui, entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo Decreto-Legge, verrà pubblicato il relativo decreto attuativo che fornirà ulteriore specifiche (soprattutto per quanto riguarda le certificazioni ex ante ed ex post).

La sua pubblicazione dovrà avvenire entro il 2 aprile 2024. Si tratta di un’anomalia “tecnica-normativa” poiché, forse spinti dalla necessità di dare certezza e celerità all’attuazione del nuovo Piano, il decreto attuativo verrà pubblicato antecedentemente alla Legge di conversione del decreto-legge che, di norma, avviene entro 60 giorni.

La dotazione del Piano Transizione 5.0

Nel complesso, per il Piano Transizione 5.0 sono stati stanziati circa 6,3 miliardi di euro, così ripartiti:

  • 3.780 milioni per i beni strumentali;
  • 1.890 milioni per autoconsumo e autoproduzione;
  • 630 milioni per la formazione.

A queste risorse possono accedere tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione d’impresa e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Dal punto di vista dei soggetti beneficiari, quindi, nulla è cambiato rispetto al “vecchio” Piano Transizione 4.0 che continuerà ad essere attuato insieme al Piano Transizione 5.0 senza, però, potersi cumulare tra loro.

Gli investimenti previsti dal Piano Transizione 5.0

Per quanto riguarda gli investimenti effettuati/da effettuare per gli anni 2024 e 2025, questi devono necessariamente riguardare beni materiali e immateriali nuovi che:

Siano strumentali all’esercizio d’impresa e funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (rientrati negli allegati A e B annessi alla Legge 11 dicembre 2015 2016, n. 232). Una delle prime novità consiste nel far rientrare tra i beni strumentali immateriali 4.0 anche:

  • I software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • I software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.

Permettano una riduzione dei consumi energetici:

  • Della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%;
  • O, in alternativa, dei processi interessati dall’investimenti non inferiore al 5%.

La sussistenza di questi due requisiti è fondamentale per poter accedere alle agevolazioni previste dal Piano Transizione 5.0. L’esistenza di soltanto uno di essi non consente all’accesso alle agevolazioni previste dal nuovo Piano.

Unitamente agli investimenti sopraindicati, possono essere attuati anche ulteriori investimenti in fonti energetiche che apportano una maggiorazione dell’efficientamento energetico previsto inizialmente. Ci si riferisce a beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Si precisa che, nel caso in cui la fonte di autoproduzione e autoconsumo di energia avviene tramite fonte solare, sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici aventi le seguenti caratteristiche:

  • prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
  • moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%: base di calcolo maggiorata al 120%
  • moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0%: base di calcolo maggiorata al 140%

Formazione del personale

Il Governo ha tenuto conto della richiesta delle imprese italiane di reintrodurre (se pur in forma “ridotta”) un’agevolazione per quanto riguarda la formazione del personale che, obbligatoriamente, dev’essere finalizzata all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Anche in questo caso, sono previsti indicazioni ben precise in merito all’ammissibilità di tali spese:

  • l’importo massimo è stabilito nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali all’attività d’impresa (compresi i beni 4.0 e FER);
  • importo massimo complessivo pari a 300.000 €.

Per quanto riguarda le singoli voci di spesa, sono ammissibili:

  • le spese relative ai formatori esterni (non ammissibili quelle relative ai formatori interni);
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Base di calcolo per il Credito d’Imposta 5.0

Per calcolare correttamente il nuovo credito d’imposta spettante la “base di calcolo 5.0” è data dalla sommatoria degli investimenti in:

  • beni 4.0 (che consentano un efficientamento energetico alle condizioni sopra indicate);
  • investimenti in fonti di energia rinnovabili;
  • investimenti nella formazione.

Le aliquote potranno essere facilmente individuate secondo la seguente tabella riepilogativa:

investimenti 5.0

Come si calcola la riduzione dei consumi energetici?

Una volta riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimenti ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo di energia.

In caso di imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi riferibili a uno scenario controfattuale (da definire con il decreto attuativo), individuato secondo precisi criteri che saranno indicati nel prossimo decreto attuativo.

La cumulabilità del Piano Transizione 5.0

Il tema della cumulabilità con altre agevolazioni è stato un’ulteriore novità introdotta da questo nuovo Decreto-Legge che ha segnato un punto di “rottura” con la disciplina prevista per la 4.0. Sostanzialmente, la misura è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo.

Sono previsti, inoltre, due fattispecie ben precise di non cumulabilità:

Da questa impostazione ne risulterebbero “lese” le imprese del sud che dovranno scegliere se:

  • accedere al credito d’imposta in beni strumentali 4.0 e, eventualmente, anche al credito d’imposta per investimenti nella ZES UNICA (escludendo la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste dal nuovo piano 5.0);
  • accedere esclusivamente alle agevolazioni previste dal piano 5.0.

Il binario della doppia certificazione

La procedura di concessione del credito d’imposta non sarà più automatica, ma sarà obbligatoria la predisposizione di due certificazioni (“ex ante” ed “ex post”) ed effettuare una comunicazione preventiva al GSE che svolgerà un ruolo di controllo formale sulla documentazione tecnica da presentare al fine di consentire all’impresa la prenotazione delle risorse.

L’iter, quindi, prende il via con la comunicazione ex ante al GSE che dovrà contenere:

  • l’intenzione dell’impresa ad avviare l’investimento;
  • l’ammontare dell’investimento;
  • l’indicazione dei beni che costituiscono l’oggetto dell’investimento;
  • l’indicazione degli effetti in termini di riduzione energetica.

La certificazione ex ante deve indicare il risparmio presunto ed attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni 4.0. Può essere rilasciata da:

  • ESCO certificate ai sensi della norma UNI CEI 11352;
  • Esperti in gestione dell’energia (EGE) UNI CEI 11339.

Resta ferma la possibilità di individuare ulteriori soggetti autorizzati mediante il successivo decreto di attuazione.

Successivamente, dovrà essere predisposta un’ulteriore comunicazione ex post al GSE che dovrà contenere le caratteristiche relative all’investimenti realizzato dall’impresa. Per quanto riguarda la certificazione ex post, invece, dovrà attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante, andandone a confermarne il contenuto e il raggiungimento del risparmio energetico prefissato. Anche in questo caso, la certificazione può essere rilasciata dai soggetti sopra elencati.

Bonus extra del Piano Transizione 5.0

Al fine di agevolare gli investimenti volti ad ottenere un miglioramento dell’efficienza energetica, vengono riconosciuti alcuni bonus sui costi:

  • Certificazioni: per le PMI, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo dovuto non superiore a 10.000€, fermo restando il limite massimo complessivo;
  • Certificazione contabile: per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000€, fermo restando il limite massimo complessivo.

Quale sarà l’iter da seguire?

È possibile sintetizzare il processo, che andrà a definirsi con maggiori precisazioni nel tempo, con pochi semplici step:

  • Ideazione del progetto d’investimento;
  • Certificazione ex ante;
  • Comunicazione ex ante al GSE (prenotazione delle risorse);
  • Inizio dell’investimento;
  • Comunicazioni periodiche al GSE relative all’avanzamento dell’investimento;
  • Conclusione dell’investimento;
  • Interconnessione del bene (perizia);
  • Certificazione ex post;
  • Comunicazione ex post al GSE;
  • Utilizzo in compensazione mediante F24 (il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2025 o, in alternativa, in 5 quote annuali di pari importo per l’ammontare non ancora utilizzato entro tale data);
  • Certificazione contabile.

Recapture

Il decreto, infine, prevede un meccanismo di “recapture” nel caso in cui i beni siano:

  • Ceduti a terzi;
  • Destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa;
  • Destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto;
  • Mancato esercizio dell’opzione riscatto per i beni acquistati in leasing.

In sintesi, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Cosa conterrà il decreto attuativo?

L’approvazione e pubblicazione del decreto attutivo dovrebbe avvenire entro il 2 aprile 2024. Questo importante provvedimento dovrà indicare:

  • Il contenuto, le modalità ed i termini di trasmissione delle comunicazioni al GSE e delle certificazioni (oltre all’eventuale documentazione necessaria volta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l’attestazione dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione alla produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute);
  • I criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito;
  • Le procedure di fruizione del credito d’imposta e degli eventuali controlli;
  • L’individuazione dei requisiti dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni richieste.

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