Piano Transizione 5.0: pubblicazione del testo ufficiale del Decreto Attuativo

  • Di Centro Studi
    • 29 Jul 2024
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Piano 5.0

Con quasi 4 mesi di ritardo dall’ultimo termine di scadenza previsto (1° aprile 2024), il Governo ha adottato il Decreto Attuativo relativo al Piano Transizione 5.0 apportando alcune modifiche alle bozze messe in circolazione nel corso dei mesi passati. L’atto è disponibile e scaricabile presso il sito del Dipartimento per il programma del Governo.

Prima di analizzare le principali novità introdotte, è opportuno precisare che, alla data odierna (29 luglio 2024) il testo è ancora in corso di pubblicazione in G.U. Fin tanto che non sarà completato quest’ultimo passaggio essenziale, il decreto non potrà produrre a pieno i suoi effetti. La pubblicazione è prevista nel corso di questi giorni e, in ogni caso, dovrà avvenire entro la giornata di venerdì 2 agosto 2024.

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, nulla è cambiato: posso accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Sato Italiano. Le principali esclusioni riguardano quelle imprese che hanno in essere una procedura concorsuale (ad esclusione del concordato con continuità aziendale), che siano destinatarie di sanzioni interdittive o che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavori applicabili in ciascun settore e inadempimenti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Per quanto riguarda i progetti di innovazione, sono ammissibili quelli avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentati all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, tramite i quali si consegue una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimenti non inferiore a 5%.

Per i beni rientranti negli allegati A e B, al fine di determinare il momento in cui il progetto d’investimento è da considerarsi completato, si applicano le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati. Inoltre, si conferma che gli investimenti ammessi sono agevolabili nel limite massimo complessivo di 50.000.000€ annui per ciascun beneficiario, indipendentemente dalla data di avvio del medesimo progetto.

Piano Transizione 5.0: cambiano le regole per la cumulabilità

Il testo ufficiale del Decreto Attuativo non ha portato con sé soltanto conferme, ma è portatore di modifiche che cambiamo le regole di utilizzo del beneficio concesso. Una di queste è legata sicuramente al tema della cumulabilità. Nelle versioni precedenti il credito d’imposta era cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenute. Le uniche esclusioni previste riguardavano al ZES Unica e il Piano Transizione 4.0.

Adesso, il credito d’imposta è cumulabile con altre agevlazioni purché finanziate con risorse nazionali. Il comma, pertanto, esclude la possibilità di cumulare il beneficio previsto dalla Transizione 5.0 con agevolazioni i (nazionali e regionali) le cui risorse siano di derivazione europea. Le imprese, ad esempio, non potranno richiedere i benefici 5.0 unitamente ai benefici concessi dai bandi derivanti dalle programmazioni POR FESR.

Iter di richiesta del beneficio

La procedura di accesso al credito d’imposta è rimasta quasi del tutto invariata ed è stato confermato il ruolo centrale del GSE sia in fase di controllo della documentazione allegata alla comunicazione preventiva sia per quanto riguarda la corretta comunicazione delle comunicazioni ex ante ed ex post. A queste attività si aggiunge anche quella di comunicazione al MIMIT, con cadenza pressoché mensile e per vie telematiche, l’elenco delle imprese che hanno trasmesso le comunicazioni.

A seguito della conferma della prenotazione delle risorse da parte del GSE, l’impresa entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato trasmette una comunicazione, contenete gli estremi delle fatture, relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura pari al 20% del costo di acquisizione. È stata tolta definitamente la possibilità di far slittare il completamento dell’investimento fino al 30 aprile 2025 nel caso in cui, entro il 2024, fosse stato versato al venditore un acconto di almeno il 50% dei costi di acquisizione.

Tale modifica è stata voluta dal MEF al fine di spingere la chiusura degli investimenti per il 2024 entro l’anno di riferimento.

Soggetti abilitati al rilascio delle Certificazioni del risparmio energetico

Se in un primo momento i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni erano:

  • Gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificato da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI  11339;
  • Le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
  • Gli ingegneri iscritti nella sezione A dell’albo professionale, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza dei processi produttivi;

il testo ufficiale del decreto direttoriale amplia la platea dei soggetti abilitati, includendo anche i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

Per quanto riguarda la perizia tecnica asseverata, inoltre, si precisa che i relativi attestati dovranno essere adottati sulla base degli appositi modelli che verranno messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE.

Piano Transizione 5.0 e DNSH

Come già accennato nelle bozze divulgate nei mesi passati, si è cercato di ammorbidire la portata del DNSH comportando l’inclusione di numerose attività che, altrimenti, rischierebbero di rimanere escluse. Sono state introdotte, pertanto, una seri di eccezioni all’esclusione generale prevista dal principio DNSH. Ad esempio, sono state ammesse quelle realtà imprenditoriali per le quali l’uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la tempestiva transizione verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili.

Il Decreto Attuativo potrà considerarsi pienamente operativo solo dopo la pubblicazione del testo ufficiale in Gazzetta Ufficiale. Occorrerà, inoltre, un decreto direttoriale che sancirà l’apertura della piattaforma messa a disposizione dal GSE e la circolare che integrerà le linee guisa con esempli applicativi chiari.

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