ZES UNICA: Comunicazione integrativa
Il Decreto-Legge 9 agosto 2024 n. 113 ha introdotto con l’articolo 1, comma 1, un’importante novi...
Nonostante il nuovo Decreto-Legge relativo all’introduzione del nuovo Piano Transizione 5.0 sia arrivato con 3 mesi di ritardo, saranno ritenuti ammissibili al nuovo credito d’imposta anche gli investimenti effettuati con decorrenza dal 1° gennaio 2024 prevedendo, così, un’ammissibilità retroattiva degli investimenti.
I commi che compongono l’articolo 38, tuttavia, non fanno altro che delineare il background entro cui si muoverà concretamente il nuovo Piano e per cui, entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo Decreto-Legge, verrà pubblicato il relativo decreto attuativo che fornirà ulteriore specifiche (soprattutto per quanto riguarda le certificazioni ex ante ed ex post).
La sua pubblicazione dovrà avvenire entro il 2 aprile 2024. Si tratta di un’anomalia “tecnica-normativa” poiché, forse spinti dalla necessità di dare certezza e celerità all’attuazione del nuovo Piano, il decreto attuativo verrà pubblicato antecedentemente alla Legge di conversione del decreto-legge che, di norma, avviene entro 60 giorni.
Nel complesso, per il Piano Transizione 5.0 sono stati stanziati circa 6,3 miliardi di euro, così ripartiti:
A queste risorse possono accedere tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione d’impresa e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Dal punto di vista dei soggetti beneficiari, quindi, nulla è cambiato rispetto al “vecchio” Piano Transizione 4.0 che continuerà ad essere attuato insieme al Piano Transizione 5.0 senza, però, potersi cumulare tra loro.
Per quanto riguarda gli investimenti effettuati/da effettuare per gli anni 2024 e 2025, questi devono necessariamente riguardare beni materiali e immateriali nuovi che:
1. Siano strumentali all’esercizio d’impresa e funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (rientrati negli allegati A e B annessi alla Legge 11 dicembre 2015 2016, n. 232). Una delle prime novità consiste nel far rientrare tra i beni strumentali immateriali 4.0 anche:
2. Permettano una riduzione dei consumi energetici:
La sussistenza di questi due requisiti è fondamentale per poter accedere alle agevolazioni previste dal Piano Transizione 5.0. L’esistenza di soltanto uno di essi non consente all’accesso alle agevolazioni previste dal nuovo Piano.
Unitamente agli investimenti sopraindicati, possono essere attuati anche ulteriori investimenti in fonti energetiche che apportano una maggiorazione dell’efficientamento energetico previsto inizialmente. Ci si riferisce a beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Si precisa che, nel caso in cui la fonte di autoproduzione e autoconsumo di energia avviene tramite fonte solare, sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici aventi le seguenti caratteristiche:
Il Governo ha tenuto conto della richiesta delle imprese italiane di reintrodurre (se pur in forma “ridotta”) un’agevolazione per quanto riguarda la formazione del personale che, obbligatoriamente, dev’essere finalizzata all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Anche in questo caso, sono previsti indicazioni ben precise in merito all’ammissibilità di tali spese:
Per quanto riguarda le singoli voci di spesa, sono ammissibili:
Per calcolare correttamente il nuovo credito d’imposta spettante la “base di calcolo 5.0” è data dalla sommatoria degli investimenti in:
Le aliquote potranno essere facilmente individuate secondo la seguente tabella riepilogativa:
Una volta riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimenti ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo di energia.
In caso di imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi riferibili a uno scenario controfattuale (da definire con il decreto attuativo), individuato secondo precisi criteri che saranno indicati nel prossimo decreto attuativo.
Il tema della cumulabilità con altre agevolazioni è stato un’ulteriore novità introdotta da questo nuovo Decreto-Legge che ha segnato un punto di “rottura” con la disciplina prevista per la 4.0. Sostanzialmente, la misura è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo.
Sono previsti, inoltre, due fattispecie ben precise di non cumulabilità:
Da questa impostazione ne risulterebbero “lese” le imprese del sud che dovranno scegliere se:
La procedura di concessione del credito d’imposta non sarà più automatica, ma sarà obbligatoria la predisposizione di due certificazioni (“ex ante” ed “ex post”) ed effettuare una comunicazione preventiva al GSE che svolgerà un ruolo di controllo formale sulla documentazione tecnica da presentare al fine di consentire all’impresa la prenotazione delle risorse.
L’iter, quindi, prende il via con la comunicazione ex ante al GSE che dovrà contenere:
La certificazione ex ante deve indicare il risparmio presunto ed attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni 4.0. Può essere rilasciata da:
Resta ferma la possibilità di individuare ulteriori soggetti autorizzati mediante il successivo decreto di attuazione.
Successivamente, dovrà essere predisposta un’ulteriore comunicazione ex post al GSE che dovrà contenere le caratteristiche relative all’investimenti realizzato dall’impresa. Per quanto riguarda la certificazione ex post, invece, dovrà attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante, andandone a confermarne il contenuto e il raggiungimento del risparmio energetico prefissato. Anche in questo caso, la certificazione può essere rilasciata dai soggetti sopra elencati.
Al fine di agevolare gli investimenti volti ad ottenere un miglioramento dell’efficienza energetica, vengono riconosciuti alcuni bonus sui costi:
È possibile sintetizzare il processo, che andrà a definirsi con maggiori precisazioni nel tempo, con pochi semplici step:
Il decreto, infine, prevede un meccanismo di “recapture” nel caso in cui i beni siano:
In sintesi, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
L’approvazione e pubblicazione del decreto attutivo dovrebbe avvenire entro il 2 aprile 2024. Questo importante provvedimento dovrà indicare:
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