ZES UNICA: Comunicazione integrativa
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Dopo numerose settimane di attesa, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il Decreto Direttoriale del 4 luglio 2024 che approva le Linee Guida l’applicazione del credito d’imposta in R&S, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica fornendo ulteriori chiarimenti ai certificatori iscritti nell’apposito Albo.
Le Linee Guida, così come predisposte dal Ministero, hanno l’obiettivo di fornire indicazioni di carattere generale e trasversale per quanto riguarda i criteri che devono essere ottemperati da parte dei certificatori per la corretta qualificazione degli investimenti effettuati (o da effettuare) ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica.
Si tratta, tuttavia, di un documento poco esaustivo che nel corso tempo subirà, probabilmente, ulteriori integrazioni al fine di poter esaminare specifici casi concreti, determinate tipologie di attività o fattispecie particolari. Non di meno, si deve tener conto anche delle possibili modifiche normative, giurisprudenziali ed orientamento che potranno intervenire in futuro.
Nel complesso, il documento di suddivide in quattro macro-sezioni:
Viene precisato che la disciplina interna di riferimento è quella introdotta dall’art 1, c. 200 della L. n. 160/2019, che richiama le definizioni indicate dalla Comunicazione della Commissione Europea del 27 giugno 2014 ed aggiornate grazie alla Comunicazione della Commissione del 19.10.2022.
Definito cosa s’intenda per ricerca fondamentale, industriale e sperimentale, si precisa che il Manuale di Frascati identifica i cinque criteri fondamentali che devono essere soddisfatti congiuntamente affinché un’attività possa essere classificata correttamente come attività di ricerca e sviluppo. Per ognuno dei criteri vengono fornite ulteriori importanti considerazioni:
La seconda sezione, invece, esamina l’attività di ricerca e sviluppo riferibile al periodo 2015-2019 e disciplinata all’articolo 3 del D.L. n. 145 del 23 dicembre 2013 e s.m.i.
Anche in questo caso, come già rimarcato più volte dal MIMIT e dall’Agenzia delle Entrate in più circolari, il manuale di Frascati funge da “bussola orientativa” per l’attività svolta dai certificatori anche per questi crediti d’imposta per cui possono essere applicati i criteri delineati nell’art 2, comma 3 del D.M. del 20 maggio 2020.
L’articolo 1, c. 201, della L. n. 160/2019 disciplina l’attività di innovazione tecnologica definendola come quell’insieme di attività volte alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, precisando che non sono considerate tali:
Anche in questo caso gioca un ruolo fondamentale il Manuale di Oslo da cui trae origine la definizione inserita nella L. 160/2019. L’innovazione, infatti, viene definita come segue:
“è un prodotto o un processo nuovo o migliorato (o una loro combinazione) che differisce in modo significativo dai precedenti prodotti o processi dell’unità e che è stato reso disponibile ai potenziali utenti (prodotto) o messo in uso nell’unità (processo)”
Affinché si posso parlare di attività di innovazione devono sussistere 4 requisiti:
In sintesi, dall’attività di innovazione tecnologica deve nascere, a titolo esemplificativo, un prodotto/processo nuovo o migliorato in termini:
L’art. 1, c. 202, della L. 160/2019 identifica come attività ammissibili al credito d’imposta quelle svolte da imprese operanti nel settore tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
Successivamente l’art 3. Del D.M. del 25 maggio 2020 ha ampliato la platea delle attività ammissibili purché finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti, ecc.).
Particolare attenzione è stata data alle imprese che operano nel settore dell’abbigliamento e in tutti quei settori in cui è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti. In tali situazioni sono considerate ammissibili anche le attività relative alla concezione e realizzazione di nuove collezioni campionari purché presentino il requisito della novità rispetto ai campionari o alle collezioni precedenti. Quelle attività finalizzate esclusivamente ad apportare l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, non sono considerate ammissibili al credito in oggetto.
L’elemento della novità dev’essere necessariamente ricollegato al concetto di individualità secondo cui:
Si può facilmente dedurre che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha nuovamente confermato l’importanza di quanto indicato nei Manuali di Oslo e di Frascati e di come debbano essere utilizzati come “faro guida” da parte dei certificatori nello svolgimento delle loro attività. Questo porta a un raccordo sempre più stringente tra le varie discipline frammentate su più livelli che, in futuro, potrebbe consentire la realizzazione di una disciplina unitaria comune.
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