Novità per i Certificatori: approvate le Linee Guida per l’applicazione del Credito d’Imposta in R&S, Innovazione e Deisgn

  • Di Centro Studi
    • 11 Jul 2024
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Certificazione attevità R&S

Dopo numerose settimane di attesa, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il Decreto Direttoriale del 4 luglio 2024 che approva le Linee Guida l’applicazione del credito d’imposta in R&S, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica fornendo ulteriori chiarimenti ai certificatori iscritti nell’apposito Albo.

Le Linee Guida, così come predisposte dal Ministero, hanno l’obiettivo di fornire indicazioni di carattere generale e trasversale per quanto riguarda i criteri che devono essere ottemperati da parte dei certificatori per la corretta qualificazione degli investimenti effettuati (o da effettuare) ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica.

Si tratta, tuttavia, di un documento poco esaustivo che nel corso tempo subirà, probabilmente, ulteriori integrazioni al fine di poter esaminare specifici casi concreti, determinate tipologie di attività o fattispecie particolari. Non di meno, si deve tener conto anche delle possibili modifiche normative, giurisprudenziali ed orientamento che potranno intervenire in futuro.

Le Linee Guida per il Credito d’Imposta R&S

Nel complesso, il documento di suddivide in quattro macro-sezioni:

  • Attività di Ricerca e Sviluppo (dal 2020 in poi);
  • Attività di ricerca e sviluppo (dal 2015 al 2019);
  • Innovazione tecnologica;
  • Design e ideazione estetica.

Attività di Ricerca e Sviluppo (dal 2020 in poi)

Viene precisato che la disciplina interna di riferimento è quella introdotta dall’art 1, c. 200 della L. n. 160/2019, che richiama le definizioni indicate dalla Comunicazione della Commissione Europea del 27 giugno 2014 ed aggiornate grazie alla Comunicazione della Commissione del 19.10.2022.

Definito cosa s’intenda per ricerca fondamentale, industriale e sperimentale, si precisa che il Manuale di Frascati identifica i cinque criteri fondamentali che devono essere soddisfatti congiuntamente affinché un’attività possa essere classificata correttamente come attività di ricerca e sviluppo. Per ognuno dei criteri vengono fornite ulteriori importanti considerazioni:

  • Novità: è importante avere piena consapevolezza dello stato dell’arte di partenza in relazione agli obiettivi del progetto e di come l’impresa abbia condotto le varie ricerche di settore. Inoltre, gli eventuali sviluppi tecnologici devono essere identificabili in modo chiaro indicando lo stato di avanzamento del progetto rispetto alla situazione esistente. Le innovazioni devono essere sostanziali, pertanto, è necessario valutare gli impatti qualitativi/quantitativi dei risultati raggiunti sottolineando gli elementi qualificanti e distintivi dell’attività svolta. L’eventuale presenza di brevetti, sicuramente, aiuta la ad inquadrare meglio l’attività di ricerca e sviluppo senza che questa ne venga pregiudicata;
  • Creatività: l’attività di ricerca e sviluppo dev’essere necessariamente improntata al superamento di un ostacolo di natura tecnica, scientifica o tecnologica dimostrando le attività messe in campo dal team  dedicato per la risoluzione dei medesimi, documentando anche i possibili insuccessi e le soluzioni ipotizzate nel corso dello svolgimenti delle attività di ricerca;
  • Incertezza: è importante che la sua sussistenza riguardi la fattibilità tecnica e/o l’approccio da adottare per raggiungere gli obiettivi evidenziando i possibili ritardi del progetto, riprogettazioni e possibili fallimenti. In sostanza, si deve fare riferimento ad elementi intrinseci all’attività svolta ed incerti per loro natura. Non è escluso che l’incertezza sia riconducibile al trasferimento tecnologico o che possa riguardare la fase di pre-industrializzazione o di ingegnerizzazione;
  • Sistematicità: le attività di ricerca e sviluppo devono essere condotte in modo pianificato e con una formalizzazione dell’obiettivo da perseguire, delle fonti di finanziamento, delle risorse impiegate, del processo seguito, dei risultati raggiunti e degli eventuali insuccessi;
  • Trasferibilità/Riproducibilità: si tratta di un requisito strettamente collegato al precedente, in quanto l’adozione di una pianificazione di tutte le fasi riguardanti l’attività di ricerca e sviluppo consente la riproducibilità dei risultati anche nel caso in cui l’obiettivo prefissato non sia stato raggiunto.

Attività di ricerca e sviluppo (2015-2019)

La seconda sezione, invece, esamina l’attività di ricerca e sviluppo riferibile al periodo 2015-2019 e disciplinata all’articolo 3 del D.L. n. 145 del 23 dicembre 2013 e s.m.i.

Anche in questo caso, come già rimarcato più volte dal MIMIT e dall’Agenzia delle Entrate in più circolari, il manuale di Frascati funge da “bussola orientativa” per l’attività svolta dai certificatori anche per questi crediti d’imposta per cui possono essere applicati i criteri delineati nell’art 2, comma 3 del D.M. del 20 maggio 2020.

Innovazione tecnologica

L’articolo 1, c. 201, della L. n. 160/2019 disciplina l’attività di innovazione tecnologica definendola come quell’insieme di attività volte alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, precisando che non sono considerate tali:

  • Le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti;
  • Le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili;
  • Le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente;
  • Le attività per il controllo di qualità;
  • Le attività per la standardizzazione dei prodotti.

Anche in questo caso gioca un ruolo fondamentale il Manuale di Oslo da cui trae origine la definizione inserita nella L. 160/2019. L’innovazione, infatti, viene definita come segue:

è un prodotto o un processo nuovo o migliorato (o una loro combinazione) che differisce in modo significativo dai precedenti prodotti o processi dell’unità e che è stato reso disponibile ai potenziali utenti (prodotto) o messo in uso nell’unità (processo)

Affinché si posso parlare di attività di innovazione devono sussistere 4 requisiti:

  • Conoscenza: questa si riferisce alla comprensione delle informazioni (dati organizzati) e alla capacità di utilizzarle per scopi diversi. L’utilizzo della conoscenza può consentire lo sviluppo di nuove idee, modelli, metodi e prototipi quali elementi basilari del processo d’innovazione;
  • Novità: non si fa riferimento ad una novità oggettiva, ma basta il raggiungimento di un risultato nuovo per l’impresa rappresentante un progresso tecnologico per la medesima;
  • Implementazione: l’innovazione dev’essere facilmente accessibile ai potenziali utilizzatori e deve avere caratteristiche che in precedenza non erano state messe a disposizione degli utenti;
  • Creazione di valore: lo si considera un obiettivo implicito dell’innovazione.

In sintesi, dall’attività di innovazione tecnologica deve nascere, a titolo esemplificativo, un prodotto/processo nuovo o migliorato in termini:

  • Prestazione ambientali;
  • Prestazioni ergonomiche;
  • Funzionalità.

Design e ideazione estetica

L’art. 1, c. 202, della L. 160/2019 identifica come attività ammissibili al credito d’imposta quelle svolte da imprese operanti nel settore tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Successivamente l’art 3. Del D.M. del 25 maggio 2020 ha ampliato la platea delle attività ammissibili purché finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti, ecc.).

Particolare attenzione è stata data alle imprese che operano nel settore dell’abbigliamento e in tutti quei settori in cui è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti. In tali situazioni sono considerate ammissibili anche le attività relative alla concezione e realizzazione di nuove collezioni campionari purché presentino il requisito della novità rispetto ai campionari o alle collezioni precedenti. Quelle attività finalizzate esclusivamente ad apportare l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, non sono considerate ammissibili al credito in oggetto.

L’elemento della novità dev’essere necessariamente ricollegato al concetto di individualità secondo cui:

  • Il prodotto deve differire da quelli precedenti per elementi rilevanti;
  • L’impressione dell’utilizzatore informato sul prodotto dev’essere diversa da quella suscitata dal medesimo da qualsiasi prodotto precedente dell’impresa.

Le Linee Guida per il Credito d’Imposta R&S: verso una disciplina comune

Si può facilmente dedurre che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha nuovamente confermato l’importanza di quanto indicato nei Manuali di Oslo e di Frascati e di come debbano essere utilizzati come “faro guida” da parte dei certificatori nello svolgimento delle loro attività. Questo porta a un raccordo sempre più stringente tra le varie discipline frammentate su più livelli che, in futuro, potrebbe consentire la realizzazione di una disciplina unitaria comune.

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