Iper ammortamento: l’applicazione in caso di intermediario finanziario

  • Di Raffaele Vallese
    • 10 Mar 2021
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Iperammortamento

L’iper ammortamento permette di usufruire di un’agevolazione che ti consente di pagare meno IRPEF o IRES. Si tratta infatti di una “supervalutazione”, pari al 150% del costo di acquisto di un bene per l’attività d’impresa e che va ad abbattere il reddito imponibile, su cui si calcolano le imposte.

Con la Legge di bilancio 2020 l’iper ammortamento è stato rimpiazzato (a decorrere dal 1°gennaio 2020) dal nuovo Credito di imposta in beni strumentali nuovi.

Continua però ad applicarsi agli investimenti aventi a oggetto i beni strumentali “Industria 4.0”:

  • effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020;
  • per i quali entro la data del 31 dicembre 2019:
  • il relativo ordine sia stato accettato dal venditore;
  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che i soggetti potenziali destinatari dell’agevolazione sono coloro che effettuano gli investimenti, sopportano i rischi e fruiscono dei benefici.

I beneficiari dell’agevolazione quindi sono i proprietari, nel caso di acquisto in proprietà, o i locatari finanziari, nel leasing finanziario. Vengono esclusi, dal novero dei soggetti beneficiari sia dell’iper ammortamento sia del super ammortamento, il locatario o noleggiatore, riconoscendo l’agevolazione, al ricorrere dei requisiti previsti, al soggetto locatore o al noleggiante, a patto che la locazione operativa o il noleggio costituiscano l’oggetto principale dell’attività d’impresa.

Ciò significa che il requisito fondamentale per la fruizione dell’agevolazione in capo al locatore o noleggiante consiste nell’impiego diretto del bene materiale nell’attività industriale di prestazione di servizi di locazione operativa o di noleggio.

Ciò vuol dire che i possibili soggetti coinvolti nell’ambito applicativo dell’agevolazione sono il proprietario, il locatore finanziario, l’impresa che esercita l’attività di noleggio e l’impresa che esercita l’attività di locazione operativa. Risultano perciò esclusi da questa categoria gli intermediari finanziari che pongono in essere dei contratti di locazione operativa di beni materiali, che sono strumentali in relazione al processo produttivo dell’impresa locataria e che non si assumono in proprio i rischi dell’investimento e dalla contestuale fruizione dei benefici derivanti dall’impiego del bene strumentale nell’attività d’impresa.

Come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate sono esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio.

Infatti, questa condizione è coerente con le caratteristiche dell’iper ammortamento, poiché la finalità dell’agevolazione è proprio quella di incentivare l’investimento in beni strumentali materiali direttamente utilizzati dall’impresa per lo svolgimento della sua attività ordinaria, quale l’attività industriale di prestazione di servizi di noleggio o di locazione operativa.

Infine ai fini dell’agevolazione si può dedurre che entrambe le imprese, locatore e locatario, risultano potenzialmente in grado, dal punto di vista tecnico, di soddisfare il requisito dell’interconnessione.

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Raffaele Vallese

Innovation Consultant

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