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Nell’ottica di fornire un supporto economico al Made in Italy, il Governo ha introdotto in fase di conversione in legge del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) alcune misure volte a sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale.
Una prima misura vede protagoniste le startup che investono nel design e nella creazione, nonché i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo: per questo sono state stanziate risorse pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020 per l’erogazione di contributi a fondo perduto,riconosciuti nella misura massima del 50% delle spese ammissibili.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Ministro dello sviluppo economico pubblicherà un decreto attuativo nel quale saranno stabilite le modalità di attuazione della misura, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.
Una seconda misura, volta a contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, prevede per i soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) un contributo, nella forma di credito d’imposta, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale dovranno avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze del magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione (17 Luglio 2020).
Anche in questo caso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta e saranno definiti le modalità e i criteri di attuazione della misura.
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