Agrivoltaico: approvato il Regolamento Operativo

  • Di Centro Studi
    • 30 May 2024
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Bando Agrivoltaico

Dopo circa tre mesi dalla pubblicazione del decreto attuativo del Bando Agrivoltaico è stato pubblicato il Regolamento Operativo, su proposta del GSE ed approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che offre ulteriori specifiche in merito agli investimenti ammissibili e alla procedura di accesso agli incentivi previsti.

La misura si pone l’obiettivo di incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale per una potenza complessiva pari ad almeno a 1,04GW ed una produzione indicativa di almeno 1.300GWh/anno.

Chi può presentare istanza?

Il decreto ministeriale del 13 febbraio 2024 offre la possibilità di presentare istanza ai seguenti soggetti:

  • Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditoriali agricoli;
  • Associazioni temporanee di imprese che incluso almeno un soggetto di cui al punto precedente.

È importante precisare che in presenza di ATI agricole è necessario che:

  • Almeno uno dei soggetti che compongono l’aggregazione rispetti i requisiti previsti dal decreto ministeriale;
  • Almeno uno dei soggetti che compongono l’aggregazione sia identificabile come soggetto produttore;
  • Tutti i soggetti devono rispettare i requisiti soggettivi richiesti.

Caratteristiche degli investimenti per il Bando Agrivoltaico

L’attività di produzione di energia elettrica deve insistere su superfici sulle quali vengono svolte le attività agricole. L’intento è quello di massimizzare le sinergie tra le due componenti: produzione agricola e produzione energetica. La mancanza di una delle due finalità, determina l’inammissibilità dell’investimento. La correlazione tra le attività dev’essere dimostrata attraverso una relazione agronomica asseverata redatta da un professionista iscritto a un ordine professionale ed avente competenza in materia o da un centro di assistenza agricola che dimostri il mantenimento dell’attività agricola all’interno del sistema agrivoltaico.

Possono accedere ai meccanismi incentivanti, nel limite del contingente di 300MW, gli impianti agrivoltaici fino a 1MW. Accedono, inoltre, nel limite del contingente di 740MW, gli impianti agrivoltaici di qualsiasi potenza.

Tali impianti devono garantire il rispetto di particolari requisiti, tra cui:

  • Devono essere impianti agrivoltaici di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;
  • Possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
  • Possesso del titolo abilitativo all’esercizio dell’impianto e alla costruzione;
  • Non è consentito l’artato frazionamento delle iniziative al fine di incrementare i profitti economici, ovvero al fine di eludere il meccanismo incentivante;
  • Gli impianti devono essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale nonché al principio DNSH;
  • Possesso della dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento.

La realizzazione degli impianti deve avvenire in un momento successivo alla presentazione delle istanze. Pertanto, le spese di realizzazione affrontate in un momento antecedente non potranno essere ammesse. Gli impianti agevolati devono entrate obbligatoriamente in esercizio entro 18 mesi dalla data di comunicazione dell’esito della procedura.

Altro aspetto che viene ulteriormente precisato con il regolamento operativo riguarda la superficie minima destinata all’attività pastorale/agricola: deve risultare pari ad almeno il 70% delle superficie totale del sistema agrivoltaico. È necessario, inoltre, che la produzione elettrica specifica dell’impianto agrivoltaico avanzato (FVagri) risulti non inferiore al 60% della producibilità elettrica di un impianto fotovoltaico di riferimento (FVstandard) ubicato nello stesso sito.

Altezza dei moduli

L’altezza minima dei moduli costituenti l’impianto rispetto al suolo dev’essere determinata al fine di garantire il rispetto del principio della continuità delle attività agricole/zootecniche al di sotto dei moduli fotovoltaici. Deve rispettare, pertanto, i seguenti valori minimi:

  • 1,3 metri nel caso di svolgimento di attività zootecnica nell’ambito del sistema agrivoltaico;
  • 1,3 metri nel caso di impianti agrivoltaici che prevedono l’installazione di moduli fotovoltaici in posizione verticale fissa;
  • 2,1 metri nel caso di svolgimento di attività colturale nell’ambito del sistema agrivoltaico;
  • 2,1 metri nel caso di svolgimento di attività mista, colturale e zootecnica.

Spese ammissibili e contributo concesso del Bando Agrivoltaico

Sono ammissibili le seguenti spese:

  • realizzazione di impianti agrivoltaici avanzati (moduli fotovoltaici, inverter strutture per il montaggio dei moduli, sistemi elettromeccanici di orientamento moduli, componentistica elettrica);
  • fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
  • attrezzature per il sistema di monitoraggio previsto dalle Linee Guida CREA-GSE, ivi inclusi l’acquisto o l’acquisizione di programmi informativi funzionali alla gestione dell’impianto;
  • connessione alla rete elettrica nazionale;
  • opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
  • acquisto, trasporto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
  • studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
  • progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
  • direzioni lavori, sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità lavori;
  • collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo.

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