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Il Decreto Legge n. 175/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2025 e in vigore dal 22 novembre 2025, definisce le regole per la fase di chiusura del piano Transizione 5.0 e introduce “Misure urgenti in materia di piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”.
Il decreto conferma nuove scadenze operative. Per le imprese interessate, il termine ultimo per presentare le domande di accesso al credito d’imposta Transizione 5.0 è fissato al 27 novembre 2025.
La misura più stringente riguarda le imprese che avevano presentato domanda sia per il credito d’imposta 4.0 sia per il 5.0, fornendo un’interpretazione autentica del divieto di cumulo tra le due misure per gli stessi beni. In base a questa interpretazione, non è possibile presentare entrambe le domande per i medesimi beni oggetto di agevolazione. Molte imprese avevano ritenuto in precedenza che il divieto di cumulo riguardasse solo l’utilizzo del credito, e non la comunicazione iniziale di prenotazione.
Le aziende che, alla data di entrata in vigore del decreto, avevano richiesto entrambi i crediti d’imposta devono optare obbligatoriamente per uno dei due strumenti entro il 27 novembre 2025, tramite modalità telematiche. Questo arco temporale è estremamente ristretto. L’obiettivo del Ministero delle Imprese e del made in Italy è ottenere una fotografia immediata degli investimenti e stimare con maggiore precisione il fabbisogno finanziario complessivo per ciascun incentivo.
Le imprese si trovano, quindi, a dover scegliere tra il credito 4.0, caratterizzato da intensità inferiori ma per alcuni già certo, e il credito 5.0, più vantaggioso ma che richiede un maggior impegno.
Le imprese che hanno presentato domanda per entrambe le misure devono optare, entro il 27 novembre 2025, per uno dei due crediti d’imposta, secondo le modalità di seguito indicate.
Analogamente, le imprese che hanno inviato comunicazione di completamento dell’investimento devono comunicare, entro cinque giorni dalla comunicazione del GSE, come di seguito indicato, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito non fruito.

Quale iter seguire?
Il GSE invierà una PEC ai soggetti che hanno presentato richieste per entrambi i meccanismi, contenente il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 per la richiesta di rinuncia ad una delle misure agevolative (Transizione 4.0 / Transizione 5.0) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del DL 175/2025.
Il soggetto beneficiario dovrà:
Le richieste di integrazione documentale, formulate dal GSE per domande incomplete presentate dal 7 novembre fino alle ore 18:00 del 27 novembre 2025, potranno essere soddisfatte fino al 6 dicembre 2025. In caso di mancanza, le domande saranno considerate decadute.
Viene specificato che non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi relativi alla certificazione della riduzione dei consumi energetici (certificazione ex-ante), un elemento essenziale per l’incentivo 5.0.
Resta attiva una via d’uscita per le imprese che optano per il 5.0 rinunciando al 4.0: in caso di mancato riconoscimento del beneficio 5.0 per superamento del limite di spesa, è fatta salva la facoltà di accesso al credito 4.0 (Transizione 4.0), previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari. Questa possibilità, tuttavia, dipende dalla disponibilità residua del plafond su Transizione 4.0 e dalla nuova posizione assunta.
Inoltre, se l’impresa ha prenotato entrambi i crediti e completa l’investimento, deve comunicare al GSE la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d’imposta non fruito, entro cinque giorni dalla richiesta del GSE, a pena di decadenza.
La spesa autorizzata dal decreto è di 250 milioni di euro per l’anno 2025.

Il decreto rafforza significativamente il ruolo del Gestore dei servizi energetici (GSE) nei controlli formali e di merito. Il GSE svolge i controlli necessari per accertare il possesso dei requisiti tecnici e delle condizioni previste per la fruizione del credito d’imposta, basandosi sulla documentazione presentata dalle imprese, inclusa quella relativa alla verifica della riduzione dei consumi energetici.
Se, durante i controlli o l’attività di vigilanza, emerge l’assenza dei presupposti per accedere al beneficio, il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito. Successivamente, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate (se l’elenco dei beneficiari è stato trasmesso). L’Agenzia procede quindi agli atti di decadenza o al recupero del credito indebitamente fruito, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari contro tali atti di recupero, il GSE è litisconsorte necessario.

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