Regolamento UE 2023/1115: il nuovo quadro normativo per prodotti a “deforestazione zero”

  • Di Centro Studi
    • 25 Set 2025
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Operaio in una fabbrica di produzione di legno

Il Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo e del Consiglio, adottato il 31 maggio 2023, stabilisce nuove norme per la commercializzazione e l’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale. Noto anche con l’acronimo EUDR (European Deforestation-free Products Regulation), questo regolamento sostituisce il precedente Regolamento (UE) 995/2010 (EUTRS).

L’obiettivo principale dell’EUDR è ridurre al minimo il contributo dell’Unione alla deforestazione e al degrado forestale globale, contribuendo così a diminuire le emissioni di gas a effetto serra e la perdita di biodiversità a livello mondiale. L’azione si è resa necessaria poiché la deforestazione e il degrado forestale procedono a un ritmo allarmante (420 milioni di ettari scomparsi tra il 1990 e il 2020), e il consumo dell’Unione è considerato un fattore importante di questo fenomeno su scala globale.

Ambito di applicazione: materie prime e prodotti interessati

Il regolamento si applica a quei prodotti che “contengono o che sono stati nutriti o fabbricati” utilizzando specifiche materie prime interessate. Le sette materie prime individuate come maggiormente responsabili della deforestazione imputabile all’UE sono:

  • Bovini
  • Cacao
  • Caffè
  • Legno
  • Olio di palma
  • Gomma
  • Soia

I settori coinvolti sono vasti e includono l’alimentare (es. produttori di cioccolato, latte di soia, caffè), l’industria dei mobili, le industrie cartarie (riferendosi a tutti i prodotti di carta derivati dal legno) e il packaging.

Il regolamento non si applica alle merci prodotte interamente a partire da materiali che hanno concluso il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti

I tre requisiti fondamentali (divieti) del Regolamento UE 2023/1115

Le materie prime e i prodotti interessati non possono essere immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione o esportati a meno che non soddisfino cumulativamente tre condizioni essenziali:

  • Sono a deforestazione zero: i prodotti devono contenere o essere stati fabbricati utilizzando materie prime prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020. Nel caso del legno, questo deve essere stato raccolto senza causare degrado della foresta di origine dopo la stessa data limite.
  • Sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione: la produzione deve essere conforme alle leggi applicabili, incluse quelle relative ai diritti d’uso del suolo, alla tutela dell’ambiente, ai diritti dei lavoratori e al principio del consenso libero, previo e informato dei popoli indigeni.
  • Sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza (DDD): l’operatore deve aver completato e presentato questa dichiarazione.

Gli obblighi di dovuta diligenza (due diligence)

L’EUDR impone agli operatori di stabilire e mantenere aggiornato un “sistema di dovuta diligenza”. Questo sistema deve essere riesaminato almeno una volta all’anno. La dovuta diligenza si articola in tre fasi:

1-Obblighi di Informazione (Raccolta Dati). L’operatore deve raccogliere e conservare per cinque anni informazioni dettagliate che provino la conformità dei prodotti. Tra le informazioni richieste figurano:

  • Descrizione e quantità dei prodotti interessati (la quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta per i prodotti in entrata o uscita dal mercato).
  • Paese di produzione e, se pertinente, parti di esso.
  • Geolocalizzazione (coordinate di latitudine e longitudine) di tutti gli appezzamenti dove sono state prodotte le materie prime. Per gli appezzamenti superiori a quattro ettari (non bovini), la geolocalizzazione deve essere fornita usando poligoni. Per i bovini, la geolocalizzazione si riferisce a tutti gli stabilimenti di allevamento.

2- Valutazione del Rischio. L’operatore deve analizzare le informazioni raccolte per stabilire se esista un rischio che i prodotti non siano conformi. I criteri di valutazione includono:

  • Il rischio attribuito al paese o alle sue parti (secondo la classificazione UE).
  • La presenza di foreste e di popolazioni indigene nell’area di produzione.
  • La diffusione della deforestazione o del degrado forestale nel paese.
  • Preoccupazioni relative a corruzione, falsificazione di documenti o violazioni dei diritti umani nel paese di origine.
  • Il rischio di elusione o di commistione con prodotti di origine sconosciuta.

3-Misure di Attenuazione del Rischio. Se la valutazione rivela un rischio non trascurabile di non conformità, l’operatore deve adottare misure adeguate per ridurre il rischio a un livello nullo o trascurabile. Queste misure possono includere la richiesta di informazioni supplementari, lo svolgimento di indagini o audit indipendenti.

Soggetti destinatari e tempistiche di applicazione del Regolamento UE 2023/1115

Il regolamento distingue tra Operatori e Commercianti (entrambi possono essere PMI o Grandi Imprese).

  • Commercianti non PMI sono soggetti agli stessi obblighi di dovuta diligenza degli operatori.
  • Operatori PMI sono esentati dall’obbligo di esercitare la dovuta diligenza sui prodotti per i quali un operatore precedente ha già presentato una dichiarazione di dovuta diligenza, a condizione che forniscano il numero di riferimento di tale dichiarazione.

Le date di applicazione variano:

  • Per la maggior parte delle disposizioni: a decorrere dal 30 dicembre 2024.
  • Per gli operatori che non sono PMI: l’applicazione si intende dal 30 dicembre 2025.
  • Per le microimprese o piccole imprese (PMI): l’applicazione degli articoli chiave decorre dal 30 giugno 2025.

Sistema di Valutazione Comparativa (Benchmarking)

La Commissione UE classificherà i paesi terzi (o parti di essi) in base al rischio di deforestazione in tre categorie: Alto Rischio, Basso Rischio o Rischio Standard. Tutti i paesi sono stati inizialmente classificati come a Rischio Standard dal 29 giugno 2023.

  • Paesi a Basso Rischio: gli operatori possono esercitare una dovuta diligenza semplificata.
  • Paesi ad Alto Rischio: Le autorità competenti sono tenute ad applicare controlli rafforzati (almeno il 9% degli operatori e il 9% della quantità di prodotti).

Sanzioni e Controlli secondo il Regolamento UE 2023/1115

Gli Stati membri devono garantire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione. Queste possono includere:

  • Sanzioni pecuniarie severe, fino al 4% del fatturato annuo totale a livello di Unione per una persona giuridica.
  • Confisca dei prodotti non conformi.
  • Esclusione temporanea (fino a 12 mesi) dagli appalti pubblici e accesso ai finanziamenti pubblici.
  • Divieto temporaneo di immettere sul mercato o esportare i prodotti in caso di violazioni gravi o recidive.

Le autorità competenti devono effettuare controlli periodici basati su un approccio basato sul rischio, garantendo una copertura minima di operatori e prodotti a seconda del livello di rischio del paese di produzione.

Per facilitare l’applicazione, la Commissione sta istituendo un Sistema di Informazione che registrerà le dichiarazioni di dovuta diligenza e svilupperà un’interfaccia elettronica basata sull’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane per lo scambio di dati.

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