ZES UNICA: Comunicazione integrativa
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Dopo circa tre mesi dalla pubblicazione del decreto attuativo del Bando Agrivoltaico è stato pubblicato il Regolamento Operativo, su proposta del GSE ed approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che offre ulteriori specifiche in merito agli investimenti ammissibili e alla procedura di accesso agli incentivi previsti.
La misura si pone l’obiettivo di incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale per una potenza complessiva pari ad almeno a 1,04GW ed una produzione indicativa di almeno 1.300GWh/anno.
Il decreto ministeriale del 13 febbraio 2024 offre la possibilità di presentare istanza ai seguenti soggetti:
È importante precisare che in presenza di ATI agricole è necessario che:
L’attività di produzione di energia elettrica deve insistere su superfici sulle quali vengono svolte le attività agricole. L’intento è quello di massimizzare le sinergie tra le due componenti: produzione agricola e produzione energetica. La mancanza di una delle due finalità, determina l’inammissibilità dell’investimento. La correlazione tra le attività dev’essere dimostrata attraverso una relazione agronomica asseverata redatta da un professionista iscritto a un ordine professionale ed avente competenza in materia o da un centro di assistenza agricola che dimostri il mantenimento dell’attività agricola all’interno del sistema agrivoltaico.
Possono accedere ai meccanismi incentivanti, nel limite del contingente di 300MW, gli impianti agrivoltaici fino a 1MW. Accedono, inoltre, nel limite del contingente di 740MW, gli impianti agrivoltaici di qualsiasi potenza.
Tali impianti devono garantire il rispetto di particolari requisiti, tra cui:
La realizzazione degli impianti deve avvenire in un momento successivo alla presentazione delle istanze. Pertanto, le spese di realizzazione affrontate in un momento antecedente non potranno essere ammesse. Gli impianti agevolati devono entrate obbligatoriamente in esercizio entro 18 mesi dalla data di comunicazione dell’esito della procedura.
Altro aspetto che viene ulteriormente precisato con il regolamento operativo riguarda la superficie minima destinata all’attività pastorale/agricola: deve risultare pari ad almeno il 70% delle superficie totale del sistema agrivoltaico. È necessario, inoltre, che la produzione elettrica specifica dell’impianto agrivoltaico avanzato (FVagri) risulti non inferiore al 60% della producibilità elettrica di un impianto fotovoltaico di riferimento (FVstandard) ubicato nello stesso sito.
L’altezza minima dei moduli costituenti l’impianto rispetto al suolo dev’essere determinata al fine di garantire il rispetto del principio della continuità delle attività agricole/zootecniche al di sotto dei moduli fotovoltaici. Deve rispettare, pertanto, i seguenti valori minimi:
Sono ammissibili le seguenti spese:
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