PIANO TRANSIZIONE 5.0
CREDITO D’IMPOSTA 2024

L’evoluzione green del Piano 4.0: con la Transizione 5.0, aliquote fino al 45% per investimenti in digitalizzazione ed efficientamento energetico

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    Transizione 5.0

    Il Piano Transizione 5.0 rappresenta l’evoluzione green del Piano 4.0 e rappresenta un ambizioso programma volto a promuovere l’innovazione e la sostenibilità agevolando gli investimenti delle imprese italiane.

    Prettamente incentrato sull’efficientamento energetico, prevede infatti la possibilità per le imprese di accedere ad aliquote maggiorate per investimenti che possano garantire un uso più efficiente dell’energia.

    BENEFICIARI DEL PIANO TRANSIZIONE 5.0
    A queste risorse possono accedere tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione d’impresa e dal regime fiscale di determinazione del reddito. 

    NOVITÀ PRINCIPALI

    incentivi fiscali (credito d’imposta fino al 45%) a favore delle imprese residenti per gli investimenti da effettuarsi negli anni 2024-2025 in digitalizzazione ed efficientamento energetico che comportano una riduzione dei consumi energetici;

    novità sulle procedure per l’ottenimento e fruibilità del credito d’ imposta.

    LE RISORSE STANZIATE

    Nel complesso, per il Piano Transizione 5.0 sono stati stanziati circa 6,3 miliardi di euro, così ripartiti:

    3.780 milioni per i beni strumentali;
    1.890 milioni per autoconsumo e autoproduzione;
    630 milioni per la formazione.

    Transizione 5.0: investimenti previsti

    Per quanto riguarda gli investimenti effettuati/da effettuare per gli anni 2024 e 2025, questi devono necessariamente riguardare beni materiali e immateriali nuovi che:

    1. Siano strumentali all’esercizio d’impresa e funzionali ai processi di trasformazione 4.0.

    Una delle prime novità consiste nel far rientrare tra i beni strumentali immateriali 4.0 anche:

    – I software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che:
    garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata,
    o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);

    – I software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.

    2. Permettano una riduzione dei consumi energetici:

    Della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%;

    O, in alternativa, dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

    N.B.

    La sussistenza di questi due requisiti (1 & 2) è fondamentale per poter accedere alle agevolazioni previste dal Piano Transizione 5.0. Diversamente, non sarà possibile all’impresa accedere alle agevolazioni previste dal nuovo Piano.

    La legge n. 67 del 23 maggio 2024 che converte, con modificazioni, il decreto-legge 29 marzo 2024 n. 39 ha apportato importanti novità che riguardano il Piano Transizione 5.0:

    ha chiarito che gli investimenti agevolati devono essere effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025;
    ha previsto che tra le comunicazioni periodiche è ricompresa quella volta a dimostrare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione sia per i beni 4.0 sia per i beni F.E.R., da trasmettere, entro trenta giorni dalla prenotazione del credito d’imposta, pena la decadenza dal beneficio.

    Credito d’imposta per investimenti nel Fotovoltaico

    Per le aziende che investono, nel 2024 e 2025, in Beni materiali e immateriali nuovi 4.0 che permettano una riduzione dei consumi energetici dal 3% al 5%, è possibile accedere agli incentivi previsti dalla Transizione 5.0 per investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia solare.

    L’impianto fotovoltaico deve necessariamente rispettate le seguenti caratteristiche:

    moduli fotovoltaici prodotti in Europa con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
    moduli fotovoltaici con celle, prodotti in Europa con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
    moduli prodotti in Europa composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0%.

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