ZES UNICA: Comunicazione integrativa
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In Italia e in generale in molti paesi dell’Unione Europea, le imprese energivore e gasivore, ovvero quelle imprese che consumano grandi quantità di energia elettrica e gas, sono oggetto di particolare attenzione. Questo perché la gestione del loro elevato consumo energetico offre un potenziale significativo per contribuire all’efficienza energetica e alla riduzione dei consumi.
In un’epoca in cui la consapevolezza della tutela ambientale e della responsabilità sociale è in costante crescita, diventa cruciale per questo tipo di imprese bilanciare la necessità di energia con esigenze di carattere ambientale e sociale.
Lungo questa direzione, assume particolare rilevanza il tema delle agevolazioni che vengono riconosciute a questo tipo di imprese. Il Decreto-Legge 131/2023 per le imprese energivore da una parte e il Decreto del Ministro della Transizione ecologica (MiTe) n. 541 del 21 Dicembre 2021 per le imprese gasivore dall’altra, disciplinano, a livello nazionale, le modalità operative per l’applicazione dei benefici riconosciuti a questo tipo di imprese, nonché i requisiti necessari per potervi accedere.
In questo articolo vengono quindi descritti gli elementi principali che caratterizzano tali provvedimenti, con l’obiettivo di fornire un quadro informativo completo sulle agevolazioni attualmente in vigore.
L’articolo 3 del decreto-legge 131/2023, in coerenza con le nuove Linee guida CEEAG, fissa i seguenti requisiti di ammissibilità che devono essere soddisfatti dalle imprese energivore per avere accesso alle agevolazioni:
Sono conseguentemente escluse dalle nuove agevolazioni, a partire dal 1 gennaio 2024, le imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni per effetto della cd “prima clausola di grandfathering”, ossia che non rispettavano i requisiti delle linee guida previgenti (EEAG 2014) ma che hanno beneficiato di agevolazioni in virtù del fatto che erano presenti negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica del 2013 e 2014.
Per la domanda relativa al 2024, il periodo di riferimento per i consumi è l’anno 2022.
L’articolo 3, comma 4 del decreto-legge 131/2023 propone nuovi livelli di contribuzione applicabili alle tre nuove categorie di imprese indicate dall’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 131/2023, per la maggior parte dei casi più vantaggiosi rispetto al regime vigente.
I livelli di contribuzione sono calcolati sulla “componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia”. Tale componente, nel sistema tariffario dell’energia elettrica, è rappresentata dall’elemento A3*SOS della componente tariffaria ASOS.
Per le utenze energivore, l’elemento A3*SOS è l’unico elemento applicato della componente ASOS; pertanto, le due componenti coincidono.
Il suddetto comma 4 stabilisce quindi che le imprese energivore siano soggette ai seguenti livelli di contribuzione minima:
La soglia di contribuzione minima che deve in ogni caso essere garantita dall’impresa secondo quanto previsto dalle Linee guida è pari al prodotto tra 0,5 €/MWh e l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.
Tale aspetto costituisce una novità rispetto al c.d. regime VAL vigente, nel quale non viene verificata questa condizione di soglia minima contributiva.
Le “green conditionalities” costituiscono obblighi di natura ambientale che le imprese che accedono alle agevolazioni devono rispettare e i relativi controlli da condurre. In particolare, le imprese agevolate hanno l’obbligo di adottare almeno una delle seguenti misure:
In caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 3.8 decreto-legge n. 131/2023, l’impresa è tenuta a rimborsare l’importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento agli obblighi medesimi e può beneficiare di ulteriori agevolazioni ai sensi del art. 3 del medesimo decreto legge esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare l’importo stesso.
L’articolo 3 del Decreto del Ministro della Transizione ecologica (MiTe) n. 541 del 21 dicembre 2021, stabilisce i seguenti requisiti di ammissibilità che devono essere soddisfatti dalle imprese per avere accesso alle agevolazioni:
Per la domanda relativa al 2024, il periodo di riferimento per i consumi è il triennio 2020-2022, fatta eccezione per le imprese di recente costituzione, ossia costituite da meno di un anno dall’anno di competenza.
L’articolo 4 del Decreto MiTe stabilisce come segue i livelli di contribuzione minima alla componente RETIG (“componente tariffaria relativa al trasporto a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore gas naturale” ) e REIG (“componente tariffaria relativa alla distribuzione a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore gas naturale”) da applicare a decorrere del 1° Aprile 2022:
a) Per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL maggiore o uguale al 20%, il livello di contribuzione agli oneri REIG e RETIG è pari al minor valore tra quello riportato nella tabella 1, in funzione dell’intensità gasivora su VAL, e il valore applicabile ai sensi della lettera b)
Classe di intensità gasivora rispetto al VAL | Livello di contribuzione rispetto alle componenti REIG e RETIG |
20%≤ iVAL<30% | 1,5% VAL |
30%≤ iVAL<40% | 0,8% VAL |
40%≤ iVAL<50% | 0,6% VAL |
iVAL ≥50% | 0,5% VAL |
b) Per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL inferiore al 20%, il livello di contribuzione è pari a quello indicato in tabella 2
Classe di intensità gasivora rispetto al fatturato | Livello di contribuzione rispetto alle componenti REIG e RETIG |
ifat< 2% | 100% |
ifat ≥ 2% | 20% |
L’articolo 7 del Decreto in oggetto stabilisce inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esonerate dal pagamento delle componenti REIG e RETIG le imprese gasivore che:
Le imprese, per accedere alle agevolazioni previste dai sopra citati articoli 4 e 7, al momento della presentazione della domanda nell’anno di riconoscimento del beneficio, devono adottare una delle seguenti misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 102/2014:
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