Agevolazioni 2024 per le imprese energivore e gasivore

  • Di Andrea Di Savino
    • 15 Feb 2024
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Agevolazioni 2024

Il panorama delle imprese energivore e gasivore

In Italia e in generale in molti paesi dell’Unione Europea, le imprese energivore e gasivore, ovvero quelle imprese che consumano grandi quantità di energia elettrica e gas, sono oggetto di particolare attenzione. Questo perché la gestione del loro elevato consumo energetico offre un potenziale significativo per contribuire all’efficienza energetica e alla riduzione dei consumi.

In un’epoca in cui la consapevolezza della tutela ambientale e della responsabilità sociale è in costante crescita, diventa cruciale per questo tipo di imprese bilanciare la necessità di energia con esigenze di carattere ambientale e sociale.

Lungo questa direzione, assume particolare rilevanza il tema delle agevolazioni che vengono riconosciute a questo tipo di imprese. Il Decreto-Legge 131/2023 per le imprese energivore da una parte e il Decreto del Ministro della Transizione ecologica (MiTe) n. 541 del 21 Dicembre 2021 per le imprese gasivore dall’altra, disciplinano, a livello nazionale, le modalità operative per l’applicazione dei benefici riconosciuti a questo tipo di imprese, nonché i requisiti necessari per potervi accedere.

In questo articolo vengono quindi descritti gli elementi principali che caratterizzano tali provvedimenti, con l’obiettivo di fornire un quadro informativo completo sulle agevolazioni attualmente in vigore.

Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica: Decreto-Legge 131/2023

BENEFICIARI

L’articolo 3 del decreto-legge 131/2023, in coerenza con le nuove Linee guida CEEAG, fissa i seguenti requisiti di ammissibilità che devono essere soddisfatti dalle imprese energivore per avere accesso alle agevolazioni:

  • L’impresa, nell’anno precedente la presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni deve avere una soglia di consumo annuo di energia elettrica pari almeno a 1GWh;
  • l’impresa deve operare in uno dei settori agevolabili elencati nell’Allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 (in funzione del rischio – alto e medio – di rilocalizzazione delle attività per gli alti costi dell’energia elettrica), ovvero aver avuto accesso alle agevolazioni energivore in almeno uno degli anni 2022 o 2023, nel rispetto dei requisiti delle previgenti linee guida;
  • l’impresa, anche se in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), non deve essere in “stato di difficoltà” ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.

Sono conseguentemente escluse dalle nuove agevolazioni, a partire dal 1 gennaio 2024, le imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni per effetto della cd “prima clausola di grandfathering”, ossia che non rispettavano i requisiti delle linee guida previgenti (EEAG 2014) ma che hanno beneficiato di agevolazioni in virtù del fatto che erano presenti negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica del 2013 e 2014.

Per la domanda relativa al 2024, il periodo di riferimento per i consumi è l’anno 2022.

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE

L’articolo 3, comma 4 del decreto-legge 131/2023 propone nuovi livelli di contribuzione applicabili alle tre nuove categorie di imprese indicate dall’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 131/2023, per la maggior parte dei casi più vantaggiosi rispetto al regime vigente.

I livelli di contribuzione sono calcolati sulla “componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia”. Tale componente, nel sistema tariffario dell’energia elettrica, è rappresentata dall’elemento A3*SOS della componente tariffaria ASOS.

Per le utenze energivore, l’elemento A3*SOS  è l’unico elemento applicato della componente ASOS; pertanto, le due componenti coincidono.

Il suddetto comma 4 stabilisce quindi che le imprese energivore siano soggette ai seguenti livelli di contribuzione minima:

  • Con riferimento alle imprese ad alto rischio di delocalizzazione, nella misura del minor valore tra il 15% della componente ASOS e lo 0,5% del  valore aggiunto lordo dell’impresa (VAL);
  • Con riferimento alle imprese a rischio di delocalizzazione, nella misura del minor valore tra il 25% della componente ASOS e l’1% del VAL dell’impresa;
  • Con riferimento alle imprese ammissibili che non rientrano nei punti precedenti (ossia aventi diritto alla cd seconda clausola di grandfathering), nella misura del minor valore: – per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35% della componente ASOS e l’1,5% del VAL dell’impresa;- per l’anno 2027, tra il 55% della componente ASOS e il 2,5% del VAL dell’impresa;- per l’anno 2028, tra l’80% della componente ASOS e il 3,5% del VAL dell’impresa.

La soglia di contribuzione minima che deve in ogni caso essere garantita dall’impresa secondo quanto previsto dalle Linee guida è pari al prodotto tra 0,5 €/MWh e l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.

Tale aspetto costituisce una novità rispetto al c.d. regime VAL vigente, nel quale non viene verificata questa condizione di soglia minima contributiva.

GREEN CONDITIONALITIES ED OBBLIGHI

Le “green conditionalities” costituiscono obblighi di natura ambientale che le imprese che accedono alle agevolazioni devono rispettare e i relativi controlli da condurre. In particolare, le imprese agevolate hanno l’obbligo di adottare almeno una delle seguenti misure:

  • Attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita (comma 3.8 lettera “a” del decreto-legge 131/2023);
  • Ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio (comma 3.8 lettera “b” del decreto-legge 131/2023);
  • Investire una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra (comma 3.8 lettera c) del decreto-legge 131/2023).

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 3.8 decreto-legge n. 131/2023, l’impresa è tenuta a rimborsare l’importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento agli obblighi medesimi e può beneficiare di ulteriori agevolazioni ai sensi del art. 3 del medesimo decreto legge esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare l’importo stesso.

Agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas: decreto MiTe

BENEFICIARI

L’articolo 3 del Decreto del Ministro della Transizione ecologica (MiTe) n. 541 del 21 dicembre 2021, stabilisce i seguenti requisiti di ammissibilità che devono essere soddisfatti dalle imprese per avere accesso alle agevolazioni:

  • L’impresa deve avere un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3/anno);
  • L’impresa deve operare in uno dei settori agevolabili elencati nell’Allegato 1 del suddetto decreto;
  • l’impresa, anche se in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), non deve essere in “stato di difficoltà” ai sensi della Comunicazione della Commissione (C(2014) 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.

Per la domanda relativa al 2024, il periodo di riferimento per i consumi è il triennio 2020-2022, fatta eccezione per le imprese di recente costituzione, ossia costituite da meno di un anno dall’anno di competenza.

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE

L’articolo 4 del Decreto MiTe stabilisce come segue i livelli di contribuzione minima alla componente RETIG (“componente tariffaria relativa al trasporto a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore gas naturale” ) e REIG (“componente tariffaria relativa alla distribuzione a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore gas naturale”) da applicare a decorrere del 1° Aprile 2022:

a) Per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL maggiore o uguale al 20%, il livello di contribuzione agli oneri REIG e RETIG è pari al minor valore tra quello riportato nella tabella 1, in funzione dell’intensità gasivora su VAL, e il valore applicabile ai sensi della lettera b)

Classe di intensità gasivora rispetto al VALLivello di contribuzione rispetto alle componenti REIG e RETIG
20%≤ iVAL<30%1,5% VAL
30%≤ iVAL<40%0,8% VAL
40%≤ iVAL<50%0,6% VAL
iVAL ≥50%0,5% VAL
Tabella 1 – Classe di contribuzione VAL.x

b) Per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL inferiore al 20%, il livello di contribuzione è pari a quello indicato in tabella 2

Classe di intensità gasivora rispetto al fatturatoLivello di contribuzione rispetto alle componenti REIG e RETIG
ifat< 2%100%
ifat ≥ 2%20%
Tabella 2 – Classe di contribuzione FAT.x

L’articolo 7 del Decreto in oggetto stabilisce inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esonerate dal pagamento delle componenti REIG e RETIG le imprese gasivore che:

  • hanno consumi di gas naturale per usi non energetici superiori a 1 milione di Sm3/anno;
  • hanno il codice Ateco ricompreso nell’Allegato 1 del suddetto decreto;
  • non rientrano nella condizione di “impresa in difficoltà” (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europa C(2014) 249/01).

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER L’EFFICIENZA DEL CONSUMO

Le imprese, per accedere alle agevolazioni previste dai sopra citati articoli 4 e 7, al momento della presentazione della domanda nell’anno di riconoscimento del beneficio, devono adottare una delle seguenti misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 102/2014:

  • Adottare un sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001;
  • Essere titolari della diagnosi energetica conforme all’Allegato 2 del medesimo decreto legislativo 102/2014 e in corso di validità, con evidenziazione dei parametri di riferimento per l’efficienza dei consumi di gas naturale in ciascun settore. Inoltre, le imprese titolari della diagnosi energetica sono obbligate a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalla diagnosi stessa nell’intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e quella successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva all’intervento stesso.

Author

Andrea Di Savino

Energy Financial Analyst

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