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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il nuovo Regolamento De Minimis (Regolamento UE n. 2023/2831) che, rimarcando le orme dell’ormai vecchio regolamento 1407/20213, troverà applicazione a partire dal 1°gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030.
Il nuovo regolamento è frutto dell’esperienza acquisita negli anni dall’applicazione del Regolamento UE n. 1407/2013 che ha portato gli organi istituzionali dell’UE ad aumentare a 300.000€ il massimale che un’impresa può ricevere, nell’arco dei tre anni precedenti, da parte di uno stato membro.
È importante precisare, come indicato nel considerando n. 2, che il nuovo regolamento non modifica quello antecedente (ormai in scadenza), ma lo sostituisce integralmente introducendo un’importante novità contenuta al considerando n. 11:
“Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti “de minimis”, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nei tre anni precedenti”.

Rispetto al Regolamento 1407/2013 si prospetta un cambio di rotta. Quest’ultimo, per ogni nuova concessione di aiuto in regime “de minimis”, teneva in considerazione l’esercizio finanziario in questione e i due esercizi finanziari precedenti. Quindi, la verifica del plafond residuo in relazione a un nuovo aiuto concesso nel corso del 2023 doveva tener conto sia degli aiuti concessi fino a quel momento durante l’anno 2023 sia degli aiuti concessi per gli anni 2022 e 2021.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2024, invece, pare che debbano essere presi in considerazione gli aiuti concessi nei tre anni precedenti (2023, 2022 e 2021). Non è ancora chiaro se gli aiuti concessi nel corso dell’anno 2024 debbano essere considerati o meno. Da un’interpretazione letterale parrebbe di no, ma, la mancata considerazione dell’anno in corso, ad avviso di chi scrive, sacrificherebbe l’essenza stessa del limite “de minimis” inteso come plafond.
Se così fosse le imprese, a fronte di un aumento di 100.000€ del plafond disponibile, perderebbero il c.d. “effetto svuotamento” che consiste nel recuperare la porzione di fondo bloccato riferibile agli aiuti concessi nell’anno più remoto dei due precedenti presi in considerazione. Ad esempio, se un’impresa ha ottenuto 60.000€ di aiuti in regime de minimis nel corso dell’anno 2021, tale porzione di fondo continuerà a restare impegnata e non andrà ad essere recuperata nel corso dell’anno 2024.
Su questo punto si stanno generando molteplici dubbi interpretativi e, nell’attesa di un riscontro ufficiale da parte degli organi competenti (probabilmente tramite la pubblicazione di un’apposita F.A.Q.), si sono prospettate varie teorie interpretative:

Proviamo a spiegare tutte le ipotesi sopra indicate con degli esempi concreti, ipotizzando che l’impresa ALFA SRL abbia ottenuto nel corso dell’anno 2021 aiuti in regime de minimis per un importo para a 50.000€, per l’anno 2022 aiuti in regime de minimis per un importo pari a 100.000€, per l’anno 2023 aiuti in regime de minimis pari a 30.000€ e per l’anno 2024 aiuto in regime de minimis pari a 10.000€.
Declinando la fattispecie nei vari scenari, si prospetterebbero le varie situazioni (fermo retando l’importo massimo concedibile pari a 300.000€):
Non essendoci, ad oggi, un’interpretazione comune il consiglio è quello di adottare inizialmente una posizione prudenziale che tenga in considerazione gli aiuti ottenuti dal 2021 al 2024.
Il Regolamento, inoltre, precisa ulteriori aspetti:
Il Regolamento prende in considerazione anche il caso in cui intervengano operazioni straordinarie:
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