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Nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2024 è stato pubblicato il Decreto del 18 settembre 2024 che specifica le modalità di attuazione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES UNICA in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura.
La dotazione finanziaria stanziata per l’anno 2024 è pari a 40.000.000€ ed è riservate alle imprese:
Gli investimenti, ovviamente, devono essere destinati a strutture produttive site nelle zone assistite delle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. A queste si aggiungono anche le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia 2022-2027).

Per poter beneficare dell’agevolazione prevista (contributo nella forma del credito d’imposta) l’attività svolta nella ZES UNICA dev’essere mantenuta per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento. Se ne deduce che, durante questo arco temporale, i beni non possono essere dismessi, ceduto a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione.
Inoltre, i beni oggetto dell’agevolazione devono entrate in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro ultimazione o acquisizione.
Nel caso in cui si verifichi una della circostanze sopra citate, il contributo concesso potrà essere rideterminato escludendo dagli investimenti il costo dei suddetti beni coinvolti.
Per poter accedere all’agevolazioni è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, l’ammontare delle spese ritenute ammissibili. Queste, devono essere sostenute dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024. Il decreto precisa che non sono agevolabili i progetti d’investimento di importo inferiore a 50.000€.
Come già indicato, l’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta d’intensità variabile a seconda della tipologia d’investimento messo in atto:
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni oggetto del progetto d’investimento. Resta fermo, inoltre, che con apposita comunicazione dell’Agenzia delle Entrate può essere disposta la riduzione proporzionale delle percentuali concesse, nella misura utile a garantire il rispetto della dotazione finanziaria stanziata per l’anno 2024.
Infatti, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni.

Per quanto riguarda gli investimenti e le spese ammissibili, questi possono essere suddivisi in due gruppi:
Imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, per cui sono ammissibili i seguenti investimenti:
Imprese attive nel settore dell’acquacoltura e della pesca, per cui sono ammissibili i seguenti investimenti:
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