Contratto di sviluppo semiconduttori: stabiliti i termini e le...
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Dopo le numerose richieste da parte del mondo imprenditoriale in merito al riversamento spontaneo del Credito d’Imposta R&S, il Governo ha consentito la proroga del termine di adesione.
In Seguito alla pubblicazione in G.U. del Decreto-Legge n. 145 del 18 ottobre 2023, “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023, l’articolo 5 ha modificato il termine ultimo per presentare l’istanza di adesione alla sanatoria sul Credito d’Imposta Ricerca e Sviluppo dall’anno 2015 all’anno 2019. Il nuovo termine, pertanto, è stato posticipato dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024, andando a modificare quanto disposto dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del Decreto-Legge n. 146 del 21 ottobre 2021.
Con tale modifica s’intendono esplicitamente prorogati anche i termini di accertamento per gli anni 2016 e 2017.
Probabilmente, la scelta del legislatore è stata quella di dare alle imprese maggior tempo nel decidere, con maggiore consapevolezza, se per gli anni in questione è opportuno o meno aderire alla sanatoria per le attività in ricerca e sviluppo, valutandone sia i vantaggi sia i possibili rischi che ne possono derivare.
Non è da escludere che questa ulteriore proroga nasca anche dalla volontà di offrire maggior tempo per chiarire alcune questione che, ad oggi, risultano essere ancora in corso di definizione:
Con la proroga del termine ultimo di adesione vengono anche ridefiniti gli ulteriori termini per i successivi riversamenti del credito d’imposta che, per l’appunto, sono rinviati di un anno. In caso di riversamento in un’unica soluzione il termine utile è quello del 16 dicembre 2024. Nel caso in cui l’impresa opti per la rateizzazione, con l’aggiunta degli interessi sulla seconda e terza rata decorrenti dal 17 dicembre 2024, dovranno essere rispettati i seguenti termini di versamento:
La dilatazione dei termini sopracitati, tuttavia, comporterà anche un’ulteriore attività dell’Agenzia delle Entrate che dovrà emettere nuovi provvedimenti volti a ridefinire il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura prevista.
L’assenza della maggiorazione degli interessi e delle sanzioni è una circostanza riservata quelle imprese interessate al riversamento spontaneo del credito che:
Restano esclusi dalla possibilità di optare per il riversamento spontaneo le imprese che hanno messo in atto una delle seguente circostanze:
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