Riversamento spontaneo Credito d’Imposta R&S: scatta la proroga al 30 giugno 2024

  • Di Centro Studi
    • 24 Ott 2023
    • read
  • Twitter
  • Linkedin
riversamento spontaneo credito d'imposta

Dopo le numerose richieste da parte del mondo imprenditoriale in merito al riversamento spontaneo del Credito d’Imposta R&S, il Governo ha consentito la proroga del termine di adesione.

In Seguito alla pubblicazione in G.U. del Decreto-Legge n. 145 del 18 ottobre 2023, “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023, l’articolo 5 ha modificato il termine ultimo per presentare l’istanza di adesione alla sanatoria sul Credito d’Imposta Ricerca e Sviluppo dall’anno 2015 all’anno 2019. Il nuovo termine, pertanto, è stato posticipato dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024, andando a modificare quanto disposto dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del Decreto-Legge n. 146 del 21 ottobre 2021.

Con tale modifica s’intendono esplicitamente prorogati anche i termini di accertamento per gli anni 2016 e 2017.

Riversamento spontaneo Credito d’Imposta R&S: le questioni da chiarire

Probabilmente, la scelta del legislatore è stata quella di dare alle imprese maggior tempo nel decidere, con maggiore consapevolezza, se per gli anni  in questione è opportuno o meno aderire alla sanatoria per le attività in ricerca e sviluppo, valutandone sia i vantaggi sia i possibili rischi che ne possono derivare.

Non è da escludere che questa ulteriore proroga nasca anche dalla volontà di offrire maggior tempo per chiarire alcune questione che, ad oggi, risultano essere ancora in corso di definizione:

  • Dare maggior tempo alla Corte di Cassazione affinché delinei un principio di diritto comune che chiarisca la distinzione tra crediti non spettanti e inesistenti, nonché sui termini decadenziali applicabili a ciascuna fattispecie;
  • Dare al MIMIT maggior tempo per definire al meglio le linee guida da ottemperare in tema di riversamento;
  • Dare attuazione concreta alla certificazione prevista dal Decreto Legge 73/2022, articolo 23 dal comma 2 al comma 8 (ad oggi non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM di attuazione) che andrà a delineare le regole di tale certificazione attestante la qualificazione delle attività svolte come agevolabili.

I prossimi termini

Con la proroga del termine ultimo di adesione vengono anche ridefiniti gli ulteriori termini per i successivi riversamenti del credito d’imposta che, per l’appunto, sono rinviati di un anno. In caso di riversamento in un’unica soluzione il termine utile è quello del 16 dicembre 2024. Nel caso in cui l’impresa opti per la rateizzazione, con l’aggiunta degli interessi sulla seconda e terza rata decorrenti dal 17 dicembre 2024, dovranno essere rispettati i seguenti termini di versamento:

  • 16 dicembre 2024: I versamento;
  • 16 dicembre 2025: II versamento;
  • 16 dicembre 2026: III versamento.

La dilatazione dei termini sopracitati, tuttavia, comporterà anche un’ulteriore attività dell’Agenzia delle Entrate che dovrà emettere nuovi provvedimenti volti a ridefinire il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura prevista.

L’assenza della maggiorazione degli interessi e delle sanzioni è una circostanza riservata quelle imprese interessate al riversamento spontaneo del credito che:

  • Hanno realmente svolto e sostenuto spese in attività di ricerca o sviluppo in tutto o in parte non qualificabili come tali, ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del riconoscimento del credito d’imposta;
  • Hanno svolto, con decorrenza dal 2017, attività di ricerca e sviluppo su commessa esterna non conforme all’interpretazione autentica prevista dalla Legge 145/2018, articolo 1, comma 72;
  • Hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili con conseguente violazione dei principi di pertinenza e congruità, oppure, hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

Esclusioni previste per il riversamento spontaneo

Restano esclusi dalla possibilità di optare per il riversamento spontaneo le imprese che hanno messo in atto una delle seguente circostanze:

  • Condotta fraudolenta;
  • Fattispecie simulate;
  • Mancanza di documentazione attestante lo svolgimento concreto dell’attività di ricerca e sviluppo.

Author

Centro Studi

I nostri articoli

Vedi altro arrow_forward
Contratti di sviluppo
Contratto di sviluppo semiconduttori: stabiliti i termini e le...

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto direttoriale che definisc...

Whistleblowing
Whistleblowing: le principali novità e le raccomandazioni per ...

Con il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 è cambiata la disciplina in materia di Whistle...

Carbon Neutrality
La Carbon Neutrality secondo la Norma ISO 14068-1:2023

La Carbon Neutrality, come definita nella recente normativa ISO 14068-1:2023, emerge come un trag...

Crediti d'imposta 4.0
Comunicazione obbligatoria per la fruizione dei Crediti d’Impo...

Nella tarda serata di venerdì 29 marzo 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decret...