Recupero Costi Indiretti CO2: Emission Trading System

  • Di Nicolò Ermini & Pasquale Russo
    • 24 Jan 2024
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Recupero Costi Indiretti CO2

Negli anni l’Unione Europea ha perseguito attivamente l’obiettivo di un modello industriale equo e sostenibile, aggiornando costantemente il quadro normativo con l’obiettivo di diminuire drasticamente le emissioni di gas climalteranti in atmosfera.

Lo strumento utilizzato dall’UE per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori energivori è l’Emission Trading Scheme (ETS), istituito dalla Direttiva 2003/87/CE (Direttiva ETS), a seguito del quale il governo ha previsto aiuti per il recupero costi indiretti CO2 relativi alle emissioni di gas serra.

Questo strumento serve a regolamentare le attività emissive di oltre 11.000 operatori a livello europeo per il settore dell’energia elettrica, dell’industria manifatturiera e per gli operatori aerei. Per quanto concerne, invece, i soggetti coinvolti sul territorio italiano si parla di circa 1.200 impianti di cui il 71% riferiti al settore manufatturiero.

Come funziona l’Emission Trading Scheme?

L’ETS si basa sul principio “cap and trade” che stabilisce un tetto massimo complessivo alle emissioni consentite sul territorio europeo cui corrisponde un equivalente numero di “quote” di emissione (1 tonnellata di CO2 equivalente = 1 quota o EUA).

Ad ogni operatore del mercato ETS viene assegnato un “cap” di emissioni di CO2eq e conseguentemente un numero massimo di quote a titolo gratuito.

Ogni anno, entro il 30 aprile, devono essere restituite un numero di quote pari alle emissioni prodotte nell’anno precedente: se le emissioni non hanno superato il “cap” assegnato, l’azienda avrà disponibilità di quote da vendere (trade) sul mercato di riferimento.

Viceversa, se l’azienda avrà emesso oltre il “cap” assegnato, essa dovrà reperire le quote mancanti acquistandole dal mercato.

Il testo di riferimento per la rendicontazione delle emissioni è la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

Infine, si sottolinea come l’ETS sia uno strumento che interessa oltre il 40% delle emissioni di gas a effetto serra all’interno del perimetro UE.

Aiuti di Stato previsti per il Recupero Costi Indiretti CO2

Per evitare che i costi relativi all’adeguamento della Direttiva ETS possano recare un svantaggio competitivo alle aziende, il governo ha previsto un aiuto che permette il recupero dei costi indiretti relativi alle emissioni di gas serra climalteranti. L’emanazione del “decreto attuativo del fondo per la transizione energetica nel settore industriale”, pubblicato in gazzetta il 12 novembre 2021, ha formalizzato l’indicazione della Commissione Europea riguardo gli aiuti di Stato previsti per le emissioni indirette di CO2 del mercato energetico, in vigore dal 1° gennaio 2021. Il Decreto Attuativo prevede la possibilità da parte delle aziende di richiedere l’accesso al fondo perduto per il rimborso dei costi sostenuti per la compensazione delle Emissioni di CO2 indirette nella bolletta energetica.

In cosa consiste il Recupero Costi Indiretti CO2?

Il Bonus Emissioni CO2 è un contributo economico, inteso come rimborso, concesso alle aziende energivore per compensare i costi derivanti dalle emissioni indirette sostenuti nell’anno precedente a quello in cui si formula la domanda di partecipazione.

Infatti, le aziende sono tenute, secondo le linee guida dell’UE, ad effettuare audit energetici, favorire un aumento degli investimenti sostenibili e ridurre l’impronta di CO2 del loro consumo elettrico. Il contributo è finanziato tramite le risorse messe a disposizione dal Fondo per la Transizione Energetica del settore industriale istituito presso il MASE (prima MITE) che vanta una dotazione di 150 milioni di euro l’anno.

Termini e condizioni per l’ottenimento

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D.M. n. 466 del 12 novembre 2021, è stato emanato il Decreto Direttoriale 10 agosto 2023 che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso agli aiuti di stato. Le imprese che possono accedere al Fondo sono quelle che operano in uno dei settori elencati nell’allegato I della comunicazione della Commissione (2020/C 317/04) e che abbiano sostenuto costi indiretti delle emissioni di carbonio.

Chi può fare richiesta del Bonus

Il recupero dei costi indiretti CO2 spetta a tutte quelle imprese che:

  • operano in quei settori ritenuti esposti ad un elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio come quello metallurgico, conciario, chimico e cartario;
  • abbiano affrontato costi delle emissioni indirette nel periodo compreso tra il 1° gennaio  e il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Requisiti per il Recupero Costi Indiretti CO2

Il Fondo per le Emissioni Indirette è destinato alle aziende che sono tenute a rispettare i requisiti previsti dall’articolo 9 del Decreto MITE 12 novembre 2021, ovvero quelle aziende che devono:

  • avere sede legale nello Spazio Economico Europeo e sede operativa in Italia;
  • risultare regolarmente iscritte come attive nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • impegnarsi a rispettare l’obbligo di effettuare un audit energetico ai sensi dell’articolo 8 della Direttiva 2012/27/UE, o come audit energetico indipendente o nell’ambito di un sistema di gestione dell’energia certificato o di un sistema di gestione ambientale certificato, ad esempio il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS).

E non devono:

  • risultare in difficoltà ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di aziende in difficoltà;
  • rientrare tra le imprese che hanno ricevuto un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno sulle quali pende un ordine di recupero da parte della Commissione europea;
  • aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.

A quanto ammonta il Recupero Costi Indiretti CO2?

Il Bonus Emissioni CO2 è pari al limite massimo del 75% dei costi indiretti delle emissioni sostenuti dalle aziende aventi diritto fino ad un massimo di 10 milioni per impresa. Tali costi in ogni caso dovranno essere compensati qualora superino l’1,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa.

Rientrano nei costi eleggibili gli investimenti effettuati nell’anno solare che consentano il raggiungimento di risultati verificabili in termini: di miglioramento dell’efficienza energetica, di riduzione dell’impronta di carbonio per il consumo di energia elettrica oppure in alternativa di riduzione delle emissioni dirette dell’impianto.Come si calcola il bonus emissioni indirette CO2

L’importo massimo dell’aiuto che può essere concesso viene calcolato, secondo quanto previsto all’articolo 6 e nei limiti di quanto previsto all’articolo 7 del Decreto MITE del 12 novembre. Ovvero, si calcola secondo una formula che prende in considerazione:

  • i livelli della produzione di base dell’impianto o i livelli di consumo di base di energia elettrica dell’impianto, secondo la definizione degli orientamenti ETS dopo il 2012;
  • il fattore di emissione di CO2 per l’energia elettrica fornita da impianti di combustione in aree geografiche diverse. In caso di contratti di fornitura di energia elettrica che non comprendono alcun costo di CO2 non vengono concessi tali aiuti di Stato.

Come funziona il Recupero Costi Indiretti CO2?

Il Bonus Emissioni CO2 viene riconosciuto quale contributo per la compensazione dei costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica. Si riferisce, cioè, agli specifici aiuti per i cosiddetti “costi indiretti delle emissioni” sostenuti dalle aziende di settori industriali che cercano di rendere meno impattante possibile la propria attività. Una volta valutata la domanda e dopo l’eventuale esito positivo della stessa (entro 75 giorni), il beneficiario riceve il bonus “Emissioni CO2”.

Cumulabilità

Il Bonus è cumulabile con altri aiuti di Stato:

  • in relazione ai diversi costi ammissibili individuabili;
  • relativamente agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti;
  • senza costi ammissibili individuabili, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità dell’aiuto o dell’importo dell’aiuto.

Gli aiuti non sono cumulabili con gli aiuti “de minimis” a fronte degli stessi costi ammissibili qualora il cumulo risulti in un’intensità dell’aiuto superiore a quella stabilita al Decreto MITE 12 novembre 2022.

Favorire la lotta ai cambiamenti climatici

Il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale favorisce l’adeguamento del sistema produttivo alle politiche Europee sulla lotta ai cambiamenti climatici.

In sostanza l’accesso al Fondo offre alle imprese che operano nei settori prima elencati la possibilità di compensare l’incremento dei prezzi dell’energia elettrica derivanti dall’integrazione dei costi delle emissioni di gas serra sostenuti senza limitare significativamente la propria produttività e contenere, al contempo, il rischio di delocalizzazione della produzione.

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Nicolò Ermini & Pasquale Russo

Energy Consultant

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