Piano Transizione 5.0 e Fonti Energetiche Rinnovabili

  • Di Alessandro Salvagno
    • 23 Jul 2024
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Piano Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0 rappresenta lo strumento tramite cui il Governo Italiano vuole sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili. Dovrebbe determinare un risparmio di 0,4 Mtep nel consumo di energia finale nel periodo 2024-2026. La misura consiste in un regime di crediti d’imposta e riguarda gli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025.

E’ opportuno ricordare che, come già precisato in altri nostri precedenti articoli, per la sua piena attuazione si deve attendere la pubblicazione (prevista, teoricamente, entro Ferragosto) del Decreto Attuativo da parte del MIMIT e delle corrispondenti Linee Guida.

Il Piano prevede risorse per 6,3 miliardi di euro finanziati con fondi PNRR nell’ambito della Missione 7 – RepowerEU e, come dichiarato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, “è architrave della nostra politica industriale, per consentire alle nostre imprese di innovarsi per vincere la sfida della duplice transizione digitale e green, nei due anni decisivi 2024/2025, in cui si ridisegnano gli assetti geoeconomici”.

Piano Transizione 5.0: garantire la twin transition

Il Piano Transizione 5.0 riconosce un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione, da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. Il credito d’imposta è variabile in funzione della percentuale di riduzione ottenuta.

I progetti di innovazione ammissibili al beneficio devono essere avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 e devono riguardare investimenti in uno o più beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B della Legge 232/2016, mediante i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Come si può notare, quindi, i progetti di innovazione previsti dal Piano Transizione 5.0 devono avere come punto cardine un investimento in uno dei cosiddetti “beni trainanti”, cioè beni funzionali ai processi di trasformazione 4.0. E’ evidente come il legislatore abbia voluto, per garantire la duplice transizione digitale e green, partire dai requisiti di digitalizzazione già ampiamente noti del Piano Transizione 4.0 e aggiungendo quello della riduzione dei consumi energetici richiesto dalla missione REPowerEU

Investimenti in energie rinnovabili

Nell’ambito del progetto di innovazione, oltre al cosiddetto “bene trainante” che costituisce il fulcro degli investimenti agevolabili, le imprese potranno beneficiare della medesima misura agevolativa anche con riferimento ad ulteriori investimenti, definiti quindi “trainati”:

  • investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio di impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta, a determinate condizioni;
  • le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, a determinate condizioni.

In questo articolo vogliamo soffermarci in particolare sugli investimenti in fonti energetiche rinnovabili, certi che sia un aspetto del Piano Transizione 5.0 che molto interesserà le imprese in quanto si pensa che potrà essere l’occasione per molte aziende per dotare i propri stabilimenti soprattutto di impianti fotovoltaici. Le fonti energetiche rinnovabili sono fonti energetiche non soggette ad esaurimento; ne costituiscono alcuni esempi l’irraggiamento solare, il vento, l’acqua, le maree, le onde e il calore geotermico. Sono una fonte rinnovabile anche le biomasse, ma tale F.E.R. è esclusa dal perimetro agevolativo.

Ricordando nuovamente che per la piena attuazione del Piano Transizione 5.0, e quindi anche delle sue specifiche tecniche attuative, è necessario attendere la pubblicazione del Decreto Attuativo, è noto allo stato attuale che gli investimenti in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili dovranno essere localizzati nelle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva o, se in diverse particelle catastali, dovrà verificarsi la connessione alla rete elettrica mediante POD riconducibili allo stabilimento.

Il DL 2 marzo 2024, n. 19, convertito in legge 29 aprile 2024, n. 56, ha poi previsto che sono considerati ammissibili al beneficio anche gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. E’ verosimile ritenere che, in sede di emanazione del Decreto Attuativo oltre a questi impianti, potranno essere agevolate anche le spese relative ai gruppi di generazione dell’energia elettrica, ai servizi ausiliari di impianto e ai trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione.

Impianti fotovoltaici nel Piano Transizione 5.0

Ma veniamo al fotovoltaico, vera tematica di interesse e che nel corso di questi mesi che si sono susseguiti dopo la pubblicazione del Decreto Legge che ha istituito il Piano Transizione 5.0 ha già suscitato diversi confronti fra gli addetti ai lavori.

Se la fonte di autoproduzione e autoconsumo di energia avviene tramite fonte solare, sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici aventi le seguenti caratteristiche:

  • moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
  • moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% – base di calcolo maggiorata al 120%;
  • moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0% – base di calcolo maggiorata al 140%.

Il piano, quindi, va a premiare, maggiorando (ai soli fini del calcolo del credito d’imposta) al 120% o al 140% l’importo speso dall’impresa per l’investimento in quegli impianti fotovoltaici che sono ritenuti “virtuosi” dalla UE.

Anche gli investimenti in beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili dovranno essere inseriti nel sistema di comunicazioni ex-ante ed ex-post da inviare al GSE, organismo adibito al controllo e al monitoraggio del Piano.

E’ però da sottolineare come la loro presenza all’interno del progetto di innovazione non contribuirà alla determinazione del risparmio energetico, che deve essere garantito esclusivamente dai beni cosiddetti “trainanti”.

Author

Alessandro Salvagno

Business Partner Manager

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