Piano Transizione 5.0 e Doppia Certificazione

  • Di Andrea Titi
    • 16 Jul 2024
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Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0 rappresenta lo strumento tramite cui il Governo italiano vuole sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, nel biennio 2024/2025. È opportuno comunque ricordare che, per una sua piena attuazione, si debba attendere la pubblicazione (attesa entro Ferragosto) del Decreto Attuativo e delle corrispondenti Linee Guida.

Il contesto del Piano Transizione 5.0

Prima di illustrare uno dei punti cardini del Piano, ovvero il sistema della doppia certificazione ex ante ed ex post, giova contestualizzare preliminarmente il concetto di “Industria 5.0”, che è stato successivamente declinato con determinate peculiarità nell’ambito italiano.

Nello specifico, il termine Industria 5.0 ha cominciato a circolare a seguito della divulgazione del policy briefing della Commissione europea del gennaio 2021, con il dichiarato intento di evolvere i concetti dell’Industria 4.0 ponendo la ricerca e l’innovazione al servizio di una politica industriale europea resiliente, sostenibile e umano-centrica. Il cardine è quindi una digitalizzazione elevata dei processi industriali, al fine di garantire alle persone lo svolgimento di attività ad alto valore aggiunto, minimizzando al tempo stesso l’impatto ambientale garantendo al contempo un pronto recupero delle infrastrutture a seguito di eventi critici.

Nel contesto italiano, poiché il piano è stato finanziato con i fondi europei del programma REPowerEU (con una dotazione pari a 6,3 miliardi di euro), il concetto di 5.0 è stato declinato nel rispetto dei requisiti di digitalizzazione propri del piano Transizione 4.0 uniti alla contemporanea riduzione dei consumi energetici.

A tal proposito, si ricorda come tale riduzione debba essere associata solo al contributo dei cosiddetti “beni trainanti” (beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa e funzionali ai processi di trasformazione 4.0 – allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232).

La riduzione dei consumi energetici nel Piano Transizione 5.0

Il concetto di riduzione dei consumi energetici risulta quindi di primaria importanza, in quanto il piano prevede aliquote (in termini di credito d’imposta) crescenti proporzionalmente alla riduzione dei suddetti consumi, avendo individuato 3 fasce:

  • Almeno 3% di riduzione a livello di struttura produttiva oppure 5% a livello di processo produttivo;
  • Almeno 6% di riduzione a livello di struttura produttiva oppure 10% a livello di processo produttivo;
  • Almeno 10% di riduzione a livello di struttura produttiva oppure 15% a livello di processo produttivo.

In aggiunta, qualora si raggiungesse almeno una di queste soglie minime, all’interno del perimetro agevolativo è possibile introdurre ulteriori investimenti, quali ad esempio beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse e spese per la formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Si comprende quindi come sia fondamentale attestare in maniera oggettiva la riduzione dei consumi energetici, anche attraverso un sistema di doppia certificazione (da parte di soggetti abilitati, che rilasceranno apposite perizie asseverate), ex ante ed ex post, connesse ad apposite comunicazioni da inviare al GSE, organismo adibito al controllo e al monitoraggio del Piano.

La Doppia Certificazione per il Piano Transizione 5.0

La certificazione tecnica ex ante si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione riferite in particolare all’individuazione della struttura produttiva e dei relativi processi, della riduzione dei consumi energetici, inclusi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati, nonché i criteri per la definizione dell’eventuale scenario controfattuale (in caso di imprese di nuova costituzione, incluse quelle che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione).

La certificazione tecnica ex post richiede le informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione delle informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente realizzato e dei consumi energetici effettivamente conseguiti.

Garantire la tracciabilità dei Crediti d’Imposta

Già a partire dalla comunicazione preventiva il GSE attuerà un piano di controlli e verifiche documentali in loco. Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza della documentazione fornita e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione.

Si ricorda inoltre come, nella documentazione da presentare in sede di comunicazione ex post, debba essere inclusa anche la perizia asseverata attestante il rispetto dei requisiti in ottica 4.0 per i beni trainanti. Tramite il sistema della doppia certificazione e l’utilizzo di un’unica piattaforma tramite cui veicolare tutte le documentazioni, si vuole quindi garantire una corretta tracciabilità dei crediti prenotati, al fine di eliminare o quanto meno ridurre al minimo indebite compensazioni.

Author

Andrea Titi

Innovation Manager

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