Patent Box 2024: chiarimenti

  • Di Centro Studi
    • 19 Gen 2024
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Patent Box 2024

In data 24 febbraio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 5/E contenente chiarimenti in merito al nuovo regime Patent Box, introdotto dal D.L. 146/2021 ss.mm.ii., così come attuato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 15 febbraio 2022.

Ambito soggettivo

Tale ambito è disciplinato al punto 1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022 (n. 48243/2022). Si precisa ulteriormente che i soggetti beneficiari devono assumere anche la veste di “investitori”, in particolare, devono essere quei soggetti che:

  • Esercitano direttamente l’attività di ricerca e sviluppo (o che quanto meno ne coordinano l’esecuzione);
  • Esercitano il diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile, purché quest’ultimo sia utilizzato direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività d’impresa;
  • si fanno carico del rischio, tecnico e finanziario, di insuccesso (nel caso di ricerca commissionata a soggetti terzi non sono agevolabili le spese derivanti da contratti aventi ad oggetti un obbligo di risultato in quanto l’aleatorietà rappresentata dal rischio, e i relativi oneri che ne possono scaturire, non possono essere predeterminati in un momento antecedente a prescindere dall’esito dell’attività di ricerca e sviluppo posta in essere).

Vengono fornite maggiori specificazioni per quanto riguarda le imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria e a concordato preventivo, previste al punto 1.3 del provvedimento del 15 febbraio 2022. Sostanzialmente, l’opzione in favore del Nuovo Patent Box può essere adoperata anche da quelle imprese assoggette ad una procedura concorsuale, conformemente a quanto previsto dall’attuale disciplina fallimentare in vigore, purché sia prevista la continuità dell’attività economica (esempio: concordato preventivo con continuità aziendale).

Inoltre, vengono applicate le medesime restrizioni previste dal Decreto MISE (16 maggio 2020). Ne consegue che, nel caso in cui il contribuente per la medesima attività sia assoggettato ad un provvedimento inibitorio per l’accesso al credito d’imposta, non potrà beneficiare della maggiorazione del 110% dei costi ammissibili.

Tali cause di esclusione operano anche in riferimento al meccanismo premiale, soprattutto nel caso in cui si sono verificate in uno degli otto periodi d’imposta antecedente in cui sono sostenute le spese migliorabili.

Modalità di accesso

Per poter accedere al Nuovo Patent Box è necessario esercitare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale essa stessa si riferisce. Tale opzione è:

  • irrevocabile;
  • rinnovabile;
  • di durata pari a 5 periodi d’imposta.

La bozza prende in esame il caso in cui l’impresa intenda richiedere l’agevolazione per un nuovo bene immateriale (inteso come bene venuto in esistenza in un momento successivo all’esercizio della prima opzione per il nuovo PB o un bene già esistente che il contribuente aveva deciso di escludere dal perimetro dell’agevolazione). In questo caso è necessario esercitare ulteriormente l’opzione relativa al nuovo PB.

La fruizione del nuovo PB può essere esercitata anche avvalendosi della c.d. “remissione in bonis” purché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziate accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l’autore dell’inadempiente non ne abbia avuto formale conoscenza. Sia nel caso di dichiarazione tardiva sia nel caso di dichiarazione in remissione in bonis, il contribuente deve trovarsi in una posizione soggettiva di “buona fede”. Se ne deduce che le due possibilità sono da escludersi in tutti quei casi in cui l’assolvimento tardivo dell’adempimento è frutto di un ripensamento basato su ragioni prettamente opportunistiche.

Software protetti da copyright

Nell’ambito dei beni immateriali agevolabili rientrano i software protetti da copyright per i quali trova applicazione la L. n. 633/1941 (legge sul diritto d’autore). Ci si riferisce, nello specifico, esclusivamente ai programmi per elaboratore purché originali e frutto di creazioni intellettuali da parte dell’autore. La prova dell’esistenza del software può risultare da una dichiarazione sostitutiva da detenere e consegnare all’Amministrazione Finanziaria nel corso di accessi, ispezioni o verifiche o di altra attività istruttoria.

Brevetti Industriali

Per brevetti industriali si intendono:

  • i brevetti per invenzione;
  • i brevetti per modello di utilità;
  • i brevetti per nuove varietà vegetali;
  • le topografie di prodotti e semiconduttori;
  • il certificato complementare per prodotti medicinali;
  • il certificato complementare per prodotti fitosanitari.

In questi casi la prova è costituita dal relativo attestato. Inoltre, devono essere forniti i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti. Non rientrano i c.d. “brevetto in corso di concessione”, quelli per i quali sia stata depositata la domanda di rilascio del brevetto ma non è stato ancora emesso il relativo titolo di privativa industriale.”

Disegni e modelli giuridicamente tutelati

Per quanto riguarda i disegni e i modelli, invece, vengono fornite ulteriori specificazioni. In particolare, si fa riferimento a:

  • disegni e modelli registrati: la prova di avvenuta registrazione è costituita dal relativo attestato rilasciato dall’Ufficio competente;
  • disegni e modelli comunitari non registrati che possiedono i requisiti di registrabilità, la cui tutela dura per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modelli è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità: la prova dell’esistenza del bene può risultare da una dichiarazione sostitutiva;
  • il disegno industriale che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico: la prova dell’esistenza del bene può risultare da una dichiarazione sostitutiva.

Meccanismo premiale

Come ribadito più volte nei vari provvedimenti che si sono susseguiti nel tempo, l’accesso al meccanismo premiale è applicabile, e produce effetti, a decorrere dal periodo d’imposta in cui il contribuente ha ottenuto il titolo di privativa industriale.

Con riferimento ai disegni e modelli non registrati, agevolabili a partire dal periodo in corso alla data di prima divulgazione al pubblico, non è possibile procedere ad un recapture dei costi sostenuti in precedenza in quanto manca un titolo di privativa industriale che andrebbe conseguito in seguito alla registrazione.

Per quel che concerne le attività di ideazione e realizzazione del software, ancorché tale bene sia protetto dalla legge sul diritto d’autore a partire dal momento della sua creazione, senza che sia previsto un titolo di privativa industriale, si ritiene che tali attività possano considerarsi rilevanti nel caso in cui il bene sia stato registrato presso l’apposito pubblico ufficio istituito presso la SIAE.

Con particolare riferimento al software, la maggiorazione del 110% delle spese sostenute per le attività di ideazione e realizzazione potrà essere effettuata con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data in cui è avvenuta la registrazione del bene presso la SIAE.

Pur non rappresentando un obbligo ai fini della protezione e tutela del bene, tale registrazione, conferisce una data certa alla creazione dell’opera e dà prova della sua esistenza e paternità.

Spese agevolabili

I costi oggetto di maggiorazione rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputati a ciascun periodo di imposta seguendo il principio di competenza delineato all’articolo 109 TUIR, commi I e II. Possono essere oggetto della deduzione maggiorata sole le spese per attività rilevanti e correlabili al bene agevolabile e, nel caso in cui le spese si riferiscano solo in parte alle attività rilevanti, potranno essere maggiorate limitatamente alla quota riferibile a tale utilizzo.

Non è ammessa la possibilità di farvi rientrare spese di carattere amministrativo, spese generali e tutte le spese non direttamente riferibili alle attività rilevanti allegate ai beni immateriali agevolabili.

Calcolo dell’agevolazione

Si precisa che nel calcolo della variazione in diminuzione, per il tramite della maggiorazione del 110% delle spese agevolabili, si tiene prevalentemente conto degli ammortamenti fiscali e non di quelli civilistici. Per rendere maggiormente chiaro come funziona il meccanismo di calcolo, si illustrano vari esempi.

Presentazione della documentazione idonea

La predisposizione della documentazione idonea contenente tutte le informazioni necessarie alla corretta determinazione e calcolo della maggiorazione del 110% è una facoltà riconosciuta dal contribuite che, in caso di mancanza, non comporta la preclusione di accesso al nuovo PB. Tuttavia, se il contribuente ha comunque predisposto tale documentazione idonea, in caso di rettifiche da cui derivi una maggiore imposta o un minor credito, non sarà assoggettato alla sanzione prevista all’articolo 1, comma II, del D.l.gs 471/1997.

LEGGI ANCHE: Patent Box, le differenze tra nuovo e vecchio regime

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