Modello 231 e Import & Export: inizia la corsa all’aggiornamento dei modelli

  • Di Andrea Belvedere
    • 27 Gen 2026
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colleghi parlano delle implicazioni del modello 231

A partire da sabato 24 gennaio, le attività di importazione ed esportazione connesse a determinate restrizioni saranno soggette a nuove e rigorose fattispecie di reato. Ciò richiederà agli operatori una pronta revisione delle proprie procedure di controllo interno e una revisione dei modelli 231.

Il Decreto Legislativo 211/2025, nell’attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, definisce e delimita i nuovi reati e le sanzioni con riferimento alle violazioni delle misure restrittive imposte dall’Unione Europea.

Al riguardo, il Dlgs. 211/2025 introduce, nel Codice Penale, il Capo I-bis intitolato «Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea».

Le imprese che realizzano attività di import ed export dovranno prestare particolare attenzione al nuovo articolo 275-bis del Codice Penale che punisce chiunque importa, esporta, commercia, vende o trasferisce beni in violazione di divieti o restrizioni imposti da misure unionali.

La pena prevista è la reclusione da due a sei anni e multa fino a 250mila euro.

In particolare, è importante evidenziare che:

  • La punibilità della fattispecie in esame è particolarmente ampia: la punibilità è estesa anche ai tentativi di elusione delle misure in questione, sanzionando l’uso di dichiarazioni doganali o documenti falsi volti a nascondere l’identità del titolare effettivo o la reale destinazione delle risorse.
  • È prevista una franchigia di punibilità penale pari a 10mila euro: al di sotto della franchigia di 10k la sanzione rimane di natura amministrativa (range da 15.000,00 euro a 90.000,00 euro).La franchigia non trova applicazione qualora si tratti di prodotti militari o dual use con la conseguenza che le relative violazioni restano, a prescindere, di rilevanza penale.
  • In relazione ai prodotti dual use e beni militari, l’articolo 275-quinquies del Codice penale prevede anche una responsabilità penale per colpa grave: “Se taluno dei fatti di cui all’articolo 275-bis, primo comma, lettera d), e’ commesso per colpa grave e ha ad oggetto prodotti che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 15.000 a euro 90.000.”

Conseguentemente, l’esportatore può essere condannato alla reclusione da sei mesi a tre anni – non solo per una violazione intenzionale – ma anche per grave negligenza nelle procedure di controllo delle transazioni relative a beni sensibili elencati nel regolamento Ue 2021/821.

Modello 231 sotto esame: nuove implicazioni e rischi penali per le imprese

Alla luce del nuovo decreto in esame, le imprese dovranno necessariamente procedere anche a un tempestivo e radicale aggiornamento dei modelli 231.

In particolare, il nuovo articolo 25-octies amplia l’elenco dei reati presupposto del Dlgs 231/2001 introducendo come fattispecie rilevante la violazione delle misure restrittive per gli scambi internazionali.

In caso di violazione e inidoneità del modello 231, soprattutto nei casi di mancato aggiornamento dello stesso, le società rischiano:

  • di subire rilevanti sanzioni pecuniarie calcolate in percentuale sul fatturato globale annuo dall’1% al 5%: il vecchio sistema delle quote risulta pertanto superato; e, in aggiunta
  • di subire pesanti sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, la revoca di autorizzazioni e licenze funzionali all’attività d’impresa.

Risulta pertanto con tutta evidenza l’urgenza di mettere mano al modello 231 e procedere con il suo aggiornamento tempestivo, al fine di evitare che lo stesso rimanga “chiuso in un cassetto pieno di polvere”, con conseguente eventuale colpa organizzativa dell’ente (assenza/inidoneità o inefficace attuazione del Modello 231 e dei controlli) in caso di violazione della norma.

A tal fine, le società dovranno lanciare una analisi di “risk assesment” e definire le procedure operative nelle aree a rischio.

Seguirà la gap analysis per evidenziare lacune dei protocolli esistenti e operare i correttivi necessari e l’aggiornamento della parte speciale del modello 231.

Modello 231: nuovi obblighi doganali e responsabilità aziendale

In conclusione, il Dlgs 211/2025 richiede alle aziende italiane un monitoraggio doganale senza precedenti: la conformità ai regimi sanzionatori non è più semplicemente una questione etica o di rischi amministrativi, ma rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza legale e la continuità operativa.

Author

Andrea Belvedere

Head of TAX Department

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