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A partire da sabato 24 gennaio, le attività di importazione ed esportazione connesse a determinate restrizioni saranno soggette a nuove e rigorose fattispecie di reato. Ciò richiederà agli operatori una pronta revisione delle proprie procedure di controllo interno e una revisione dei modelli 231.
Il Decreto Legislativo 211/2025, nell’attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, definisce e delimita i nuovi reati e le sanzioni con riferimento alle violazioni delle misure restrittive imposte dall’Unione Europea.
Al riguardo, il Dlgs. 211/2025 introduce, nel Codice Penale, il Capo I-bis intitolato «Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea».
Le imprese che realizzano attività di import ed export dovranno prestare particolare attenzione al nuovo articolo 275-bis del Codice Penale che punisce chiunque importa, esporta, commercia, vende o trasferisce beni in violazione di divieti o restrizioni imposti da misure unionali.
La pena prevista è la reclusione da due a sei anni e multa fino a 250mila euro.
In particolare, è importante evidenziare che:
Conseguentemente, l’esportatore può essere condannato alla reclusione da sei mesi a tre anni – non solo per una violazione intenzionale – ma anche per grave negligenza nelle procedure di controllo delle transazioni relative a beni sensibili elencati nel regolamento Ue 2021/821.

Alla luce del nuovo decreto in esame, le imprese dovranno necessariamente procedere anche a un tempestivo e radicale aggiornamento dei modelli 231.
In particolare, il nuovo articolo 25-octies amplia l’elenco dei reati presupposto del Dlgs 231/2001 introducendo come fattispecie rilevante la violazione delle misure restrittive per gli scambi internazionali.
In caso di violazione e inidoneità del modello 231, soprattutto nei casi di mancato aggiornamento dello stesso, le società rischiano:
Risulta pertanto con tutta evidenza l’urgenza di mettere mano al modello 231 e procedere con il suo aggiornamento tempestivo, al fine di evitare che lo stesso rimanga “chiuso in un cassetto pieno di polvere”, con conseguente eventuale colpa organizzativa dell’ente (assenza/inidoneità o inefficace attuazione del Modello 231 e dei controlli) in caso di violazione della norma.
A tal fine, le società dovranno lanciare una analisi di “risk assesment” e definire le procedure operative nelle aree a rischio.
Seguirà la gap analysis per evidenziare lacune dei protocolli esistenti e operare i correttivi necessari e l’aggiornamento della parte speciale del modello 231.

In conclusione, il Dlgs 211/2025 richiede alle aziende italiane un monitoraggio doganale senza precedenti: la conformità ai regimi sanzionatori non è più semplicemente una questione etica o di rischi amministrativi, ma rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza legale e la continuità operativa.
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