Fondo per la transizione industriale: cos’è e come accedere

  • Di Centro Studi
    • 14 Set 2023
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efficienza energetica

Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.

Questo Fondo è disciplinato dal Decreto ministeriale 21 ottobre 2022 del Ministro dello sviluppo economico, insieme al Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica.

Con il Decreto del Direttore per gli Incentivi alle Imprese del 30 agosto 2023 vengono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande attraverso l’apertura di uno sportello finalizzato al sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro. Una quota pari al 50% delle risorse annualmente destinate al Fondo è riservata alle imprese energivore.

Chi può beneficiare del Fondo per la transizione industriale?

Sono ammesse le imprese attive e con iscrizione regolare nel registro delle imprese, di qualsiasi dimensione, che operano prevalentemente nei settori ATECO B e/o C.

Investimenti ambientali ammissibili

Possono essere ammessi all’intervento del Fondo i programmi di investimento, eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale, che perseguono uno o più dei seguenti scopi:

  • efficientamento energetico nell’attività d’impresa, nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento
  • efficientamento delle risorse, riducendone l’utilizzo anche tramite il riuso, riciclo o recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate, nell’unità produttiva oggetto dell’intervento

I programmi di investimento devono perseguire, in via esclusiva, un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 2% rispetto alla situazione precedente all’intervento.

In riferimento agli interventi di efficientamento energetico, sono ammissibili al Fondo i programmi di investimento realizzabili nell’ambito di unità produttive ubicate su tutto il territorio nazionale che prevedano il raggiungimento di una maggiore efficienza energetica, anche attraverso:

  • l’introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici;
  • l’installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza ovvero di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi;
  • l’utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi;
  • l’installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonti rinnovabili per l’autoconsumo.

Sono inoltre ammissibili i progetti di formazione del personale, nel caso in cui siano connessi e funzionali al primo investimento e per un ammontare non superiore al 10% del programma di investimento.

OBBLIGHI DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3.000.000€ e 20.000.000€

Essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo

Essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di concessione del contributo e devono riguardare una sola unità produttiva dell’impresa proponente

Spese ammissibili al Fondo per la transizione industriale

Sono ammissibili le spese riferite all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Queste spese riguardano:

  • suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% dell’investimento complessivamente ammissibile;
  • opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% dell’investimento complessivamente ammissibile;
  • impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
  • programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

In riferimento ai progetti per la formazione del personale, sono ammissibili spese e costi relativi a:

  • Spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • I costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture necessarie al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature se utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
  • I costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

Tipologia ed entità dell’agevolazione

Per definire l’entità dell’agevolazione il decreto distingue i progetti ammissibili in base alla “zona” di intervento, in particolare:

  • zone a”: le zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107, comma 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale;
  • zone c”: le zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107, comma 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale.

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e dalla sezione 2.6: “Aiuti a favore della decarbonizzazione” del “Quadro temporaneo”.

INVESTIMENTI IN EFFICIENZA ENERGETICA

In riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure per il miglioramento dell’efficienza energetica, sono concesse agevolazioni, pari al 30% delle spese ammissibili, se tali spese sono state individuate confrontando i costi dell’investimento con quelli di uno scenario in assenza dell’aiuto.

Sono previste inoltre le seguenti maggiorazioni:

  • 20% piccole imprese
  • 10% medie imprese
  • 15% investimenti in “zone a”
  • 5% investimenti in “zone c”

Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100% dei costi totali di investimento, l’intensità e le relative maggiorazioni vengono ridotte del 50%.

TEMPORARY FRAMEWORK

Nel caso in cui venga richiesta l’applicazione dalla sezione 2.6 del Temporary Framework, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e pari al 40% dei costi agevolabili se determinati come differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate supplementari, rispetto alla situazione in assenza degli aiuti, con meccanismo di Claw-back.

In questo caso sono previste le seguenti maggiorazioni:

  • 20% piccole imprese
  • 10% medie imprese
  • 15% per investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%

Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100% dei costi totali di investimento, l’intensità scende al 30%.

INVESTIMENTI IN AUTOPRODUZIONE

Con riferimento agli investimenti relativi all’installazione di impianti di autoproduzione, sono concesse le seguenti agevolazioni:

  • 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, con maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;
  • 30% per qualsiasi altro investimento, con maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese.

INVESTIMENTI IN EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE

Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese ad un uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni, pari al 40% delle spese ammissibili. Sono anche previste le seguenti maggiorazioni:

  • 20% piccole imprese
  • 10% medie imprese
  • 15% per investimenti effettuati nelle “zone a”
  • 5% per investimenti effettuati nelle “zone c”

INVESTIMENTI PER IL CAMBIAMENTO DEI PROCESSI PRODUTTIVI

Per quanto concerne gli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto ed il valore dell’intensità è disciplinata dalla Carta degli aiuti a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti ed della zona oggetto di investimento.

Cumulabilità del Fondo per la transizione industriale

I programmi sono ammissibili alle agevolazioni nei limiti e alle condizioni previste dalle categorie di aiuto applicabili, in funzione degli obiettivi del programma, definiti dalla sezione 7 – Aiuti per la tutela dell’ambiente del regolamento GBER.

Con riferimento alla lettera c), sono ammissibili all’intervento del Fondo i programmi di investimento realizzati da imprese di grandi dimensioni nelle sole «zone a» individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale e quelli realizzati da PMI, anche nelle restanti aree del territorio nazionale, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 14 e 17 del regolamento GBER.

Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del regolamento GBER; qualora concesse nell’ambito della sezione 2.6 del Quadro temporaneo, le agevolazioni non possono essere cumulate con altri aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili.

Quando presentare domanda

È possibile presentare domanda dalle ore 12.00 del giorno 10 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2023.

Per determinare l’ordine di avvio delle attività istruttorie di competenza il soggetto gestore procede a formare una graduatoria funzionale sulla base dei punteggi attributi ai singoli programmi di investimento.

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