Task Force Customs: Dazi USA dichiarati illegittimi, ora è cor...
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In data 8 ottobre 2024 è stato pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, c.d. “Decreto Legge Omnibus” che ha introdotto numerose novità fiscali e proroghe di alcuni termini.
Le principali novità riguardano:

L’articolo 1, commi da 1 a 5, ha fornito ulteriori specifiche in merito alla procedura di accesso al credito d’imposta ZES UNICA.
Tutte le imprese che dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 hanno presentato la comunicazione per richiedere il credito d’imposta devono, a pena di decadenza dall’agevolazione, inviare dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 una comunicazione integrativa all’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione antecedente.
Per essere ammessa dovrà contenere le seguenti indicazioni:
L’ammontare massimo del credito fruibile dai soggetti richiedenti è pari all’importo del credito risultante dalla nuova comunicazione integrativa, da moltiplicarsi per la percentuale che sarà resa nota dall’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento da pubblicare entro il 12 dicembre 2024.
Cosa succede se il credito d’imposta fruibile è inferiore alla misura definita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027?
In questo caso, l’autorizzazione di spesa sarà incrementata nel limite massimo di 1,6 milioni di euro per l’anno 2024.
Anche nel caso in cui il Credito d’Imposta fosse inferiore a quello massimo riconoscibile alla regioni Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sardegna, Sicilia e Molise e alle zone assistite della regione Abruzzo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le regioni possono rendere noto, entro il 15 gennaio 2025, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti tramite risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, tenuto conto dei vincoli e limiti prescritti.
All’articolo 1, comma 6, è stata introdotta una modifica dell’articolo 12, comma 1, del D.L. n. 181/2023, prevedendo l’istituzione, da parte dell’ENEA, del registro degli impianti fotovoltaici. La modifica si sostanzia in una riscrittura della lettera b) specificando ulteriormente che sia i moduli fotovoltaici sia le relative celle devono essere, obbligatoriamente, prodotti negli Stati Membri dell’Unione Europea.
Il registro si compone di tre sezioni distinte e sono iscritti, su istanza del produttore o del distributore, i prodotti che rispondono a seguenti requisiti:
Tutti gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 120% e 140% del relativo costo.

In questo caso l’articolo 4 ha nuovamente proposto il credito d’imposta in sponsorizzazioni sportive in favore di lavoratori autonomi, imprese ed enti non commerciali che dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024 hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie in favore di leghe che organizzazione campionati nazionale a squadre. La dotazione finanziaria stanziata per l’anno 2024 è pari a 7 milioni di euro e costituisce il tetto massimo di spesa.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.
Al fine di contrastare i danni causati dall’arrivo della peste suina, l’articolo 16 bis prevede la concessione di un contributo in favore degli operatori della filiera suinicola che hanno subito danni dal blocco alla movimentazione degli animali.
Nello specifico, i soggetti beneficiari sono gli allevatori di scrofe da riproduzione a ciclo aperto ed il contributo sarà parametrato al danno economico subito da ciascun richiedente. La dotazione finanziaria, nel complesso, è pari a 10 milioni di euro per l’anno 2024.
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