Cumulo incentivi coperti dal PNRR

  • Di Alessandra Gallini
    • 11 Gen 2022
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cumulo incentivi pnrr

La circolare n.33 è stata scritta con l’intento di fornire chiarimenti in relazione ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative, al fine di scongiurare dubbi ed incertezze nell’attuazione degli interventi previsti all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR).

Con il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza chiamato Recovery and Resilience Facility (RRF) Il dispositivo per la ripresa e la resilienza renderà disponibili 672,5 milioni di euro per supportare le riforme e gli investimenti di tutti gli Stati Membri.

Lo scopo principale è quello di mitigare l’impatto economico e sociale della pandemia da Coronavirus rendendo l’economia e la società Europea più sostenibile, resiliente e più preparata alla sfide e alle opportunità della transizione verde e digitale.

Il Regolamento stabilisce, all’articolo 9, che “il sostegno nell’ambito del Dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”.

È inoltre specificato che “per garantire un’assegnazione efficiente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell’Unione in corso, evitando assolutamente di finanziare due volte la stessa spesa nell’ambito del Dispositivo e di altri programmi dell’Unione.

In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento”.

Dove è sorto il problema?

Il Recovery Plan destina al Piano Transizione 4.0 ampie risorse, cui si aggiungono alcuni miliardi del Fondo Complementare, che saranno utilizzate per dare continuità agli incentivi 4.0, come il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, con l’obiettivo di sostenere il percorso di trasformazione digitale delle imprese italiane.

Le anticipazioni sulla Manovra 2022, infatti, consideravano ammissibile la cumulabilità con altri incentivi solo in assenza di limitazioni, che potevano invece provenire dal regolamento del Dispositivo di ripresa e resilienza, in cui si raccomanda il divieto di doppio finanziamento per assicurare la complementarietà e la sinergia tra diverse fonti di finanziamento.

Recentemente, inoltre, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito MEF) si era espresso con una circolare interpretativa (21/2021) che ribadiva tale obbligo di assenza del doppio finanziamento, sostenendo che non ci debba essere “una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale”. Essendo, però, che la Circolare interpretativa non è un documento vincolante a livello giuridico, si attendeva una conferma di tutto questo  da altre fonti ufficiali.

In caso di conferma dell’interpretazione restrittiva del MEF, le imprese avrebbero dovuto confrontarsi con un cambiamento radicale e sarebbe, pertanto, venuta meno la possibilità di ricevere altri aiuti sulle stesse spese nel rispetto del nuovo principio introdotto dal Regolamento attuativo del Dispositivo Ripresa e Resilienza.

L’intervento del MEF

Dopo gli interrogativi sollevati quindi nei mesi precedenti sul cumulo degli incentivi previsti dal Recovery plan, il MEF è intervenuto con la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, sciogliendo ogni dubbio: è stato confermato che le misure finanziate dal PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale ed europea vigente, compresa quella riferita agli aiuti di Stato.

Il Ministero ha ritenuto opportuno inoltre precisare che non bisogna confondere due principi distinti e non sovrapponibili: il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell’Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l’ordinamento interno.
Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell’ambito dei PNRR dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241 (esposto precedentemente).

Quanto sopra esposto vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e Sviluppo. Nell’ambito, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse  pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo  dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre  risorse pubbliche.

In conclusione, si conferma che misure finanziate all’interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di stato.

Alessandra Gallini
Research and Services Intern – Leyton Italia

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Alessandra Gallini

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