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Negli ultimi anni, il sistema degli incentivi per l’innovazione industriale in Italia ha vissuto una profonda trasformazione. Un passaggio chiave è rappresentato dall’introduzione del nuovo Iperammortamento 2026 (Legge 199/2025).
Questa misura segna il ritorno del vecchio iperammortamento, archiviando definitivamente il meccanismo dei crediti d’imposta.
La scelta del legislatore risponde alla necessità di tutelare i conti pubblici e prevenire abusi e irregolarità.
Il nuovo incentivo introduce una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali ai fini fiscali. La deduzione varia in base agli importi di investimento, secondo i seguenti scaglioni:
La misura è valida per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

L’operatività del nuovo incentivo è entrata nel vivo il 12 giugno 2026, con l’apertura della piattaforma informatica del GSE “NPTR5”.
Nei primi dieci giorni dall’attivazione, l’interesse delle imprese è stato subito evidente. Sono state presentate oltre 3.000 comunicazioni preventive, per un valore complessivo di 1,1 miliardi di euro di investimenti prenotati.
L’impatto atteso è considerevole. Con 9,8 miliardi di risorse pubbliche, il piano punta a generare fino a 25 miliardi di euro di nuovi investimenti da parte delle imprese.
L’accesso al beneficio segue una procedura strutturata articolata in tre fasi principali:
L’impresa effettua la comunicazione preventiva tramite il portale GSE, indicando la sede produttiva e le categorie di beni strumentali (Allegati IV e V).
Entro 60 giorni lavorativi dalla conferma della prenotazione, l’azienda deve convalidare l’investimento versando un acconto minimo del 20% del costo di acquisizione.
La fase conclusiva deve avvenire entro il 15 novembre 2028. La trasmissione della comunicazione di completamento rappresenta il momento a partire dal quale matura il diritto all’agevolazione, nel periodo d’imposta in cui si verifica l’ultimo dei seguenti eventi:

Una delle novità interpretative più significative riguarda la gestione dei beni complessi, ovvero le unità economico-tecniche costituite da più cespiti coordinati.
Secondo gli ultimi orientamenti, il criterio di competenza temporale (art. 109 TUIR) si applica a ciascun componente.
In pratica, se una linea robotizzata è consegnata in più tranche in anni diversi, ogni parte rileva nel rispettivo esercizio e potrebbe essere soggetta a differenti scaglioni di maggiorazione.
Lo stesso principio vale per gli oneri accessori non preventivabili, che devono essere imputati all’anno in cui vengono sostenuti, senza ereditare il periodo di competenza del bene principale.
A differenza delle versioni precedenti, il nuovo iperammortamento impone obblighi documentali generalizzati per tutte le imprese, indipendentemente da dimensione o importo dell’investimento.
Sono richiesti:
È importante evidenziare che i costi di perizia e certificazione non rientrano tra le spese agevolabili in questa versione del piano.
Un tema particolarmente delicato riguarda il requisito della disponibilità della struttura produttiva al momento della presentazione della comunicazione preventiva.
Le istruzioni operative del GSE richiedono infatti un’autocertificazione che attesti la disponibilità e l’autonomia tecnico-funzionale del sito produttivo.
Di conseguenza, le imprese di nuova costituzione (Newco) o quelle che stanno ancora realizzando o acquisendo lo stabilimento rischiano di restare escluse dal beneficio, non potendo dichiarare il possesso del requisito al momento della domanda.
Le FAQ ufficiali del MIMIT e del GSE hanno fornito precisazioni fondamentali sull’ammissibilità di alcune categorie di beni:
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