Iperammortamento 2026: la ripartenza degli Incentivi per la trasformazione industriale

  • Di Centro Studi
    • 11 Dic 2025
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due colleghi in ufficio in riunione sulla nuova Legge di Bilancio 2026

Mentre la stagione degli incentivi basati sui crediti d’imposta 4.0 e 5.0 volge al termine, le imprese italiane rivolgono l’attenzione alla reintroduzione dell’iperammortamento prevista dal Disegno di Legge (Ddl) di Bilancio 2026 (A.S. 1689), attualmente in discussione al Senato. Questo meccanismo, già noto grazie alla Legge di Bilancio 2017, viene riproposto in una norma autonoma (tramite l’articolo 94 del Ddl), ricalcando il disegno precedente ma con importanti aggiornamenti e focalizzazioni.

L’iperammortamento si configura come una maggiorazione unicamente fiscale delle quote di ammortamento, operando, quindi, in maniera extra-contabile. Si tratta di una variazione fiscale in diminuzione e, a differenza dei crediti d’imposta, risente del profilo soggettivo dell’impresa fruitrice anche in riferimento al periodo di ammortamento dei beni agevolati. L’effettivo risparmio fiscale si concretizza come minor imposta sul reddito (Ires o Irpef) in proporzione a questa maggiorazione. Per poter usufruire del risparmio è cruciale avere una base imponibile positiva da abbattere; in assenza di utile, il risparmio viene rinviato. Il calcolo va effettuato assumendo i coefficienti fiscali di cui al Dm 31 dicembre 1988, indipendentemente dall’ammortamento civilistico adottato dall’impresa.

Iperammortamento 2026: Le novità

L’agevolazione è riservata esclusivamente alle imprese, con esclusione dei professionisti. L’ambito oggettivo dell’iperammortamento 2026 mantiene il focus sui beni già identificati dagli Allegati A e B della legge 232/2016, i quali devono possedere i requisiti di integrazione e interconnessione tipici dell’Industria 4.0.

La novità più significativa riguarda l’introduzione di agevolazioni potenziate per gli investimenti che mirano alla transizione ecologica e al risparmio energetico. Rientrano in questa categoria i beni strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo (anche a distanza), inclusi gli impianti per lo stoccaggio energetico. Specificatamente, sono ammessi gli impianti fotovoltaici prodotti nell’Unione Europea, purché con un’efficienza minima variabile tra il 21,25% e il 24%. Gli investimenti che realizzano risparmi energetici sulla struttura produttiva di almeno il 3%, o del 5% nei processi specifici interessati, beneficiano di un’agevolazione potenziata.

È importante notare che il nuovo iperammortamento, a differenza della precedente versione, assume i costi ammissibili al netto di altri incentivi ricevuti.

Misure ed estensione temporale del nuovo iperammortamento

La misura dell’agevolazione è differenziata in base alla tipologia e all’importo dell’investimento. Per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, le aliquote vanno dal 180% per i beni 4.0 “normali” al 220% per quelli finalizzati alla transizione ecologica. La maxi deduzione può arrivare fino al 280% del costo di acquisto per i beni strumentali finalizzati al risparmio energetico. Le aliquote sono strutturate su scaglioni di spesa (fino a 2,5 milioni; da 2,5 fino a 10 milioni; da 10 fino a 20 milioni).

In termini di estensione temporale, il governo ha trovato le risorse per garantire che lo sconto fiscale possa essere su base pluriennale. L’agevolazione sarà riconosciuta alle imprese fino alla consegna dei beni, stabilita entro il 30 settembre 2028, a condizione che l’azienda abbia versato almeno il 20% del costo di acquisto entro il 31 dicembre 2027.

Gestione della fase transitoria 2025-2026

Un elemento cruciale per la pianificazione è la gestione degli investimenti a cavallo tra il 2025 e il 2026. L’accesso all’agevolazione dipende dalla data di consegna o spedizione del bene mobile, in base al principio cardine dell’articolo 109 del Tuir. Di conseguenza, gli investimenti mantengono pienamente il diritto all’agevolazione, anche se l’impegno giuridicamente vincolante, come l’accettazione dell’ordine o il pagamento dell’acconto, è sorto prima del 31 dicembre 2025.

La struttura normativa è pienamente compatibile con la prassi industriale: ordini e acconti anteriori al 2026 non precludono la fruizione, purché l’effettuazione dell’investimento (la consegna) ricada nel perimetro temporale previsto. Questo assicura una piena continuità applicativa, consentendo agli investimenti avviati nell’ambito dei precedenti regimi Transizione 4.0 e 5.0, ma non completati entro il 31 dicembre 2025, di accedere alla nuova misura.

Semplificazioni e aggiornamento tecnologico

Il Governo sta lavorando per rendere il piano più semplice, veloce e chiaro sin dall’esordio. Tra le proposte in studio vi è la possibilità di estendere il termine ultimo per le consegne (a fronte di un acconto del 20% versato entro il 31/12/2026) fino al 30 settembre 2027, con una potenziale ulteriore proroga al 30 settembre 2028 se verranno reperite le risorse necessarie. Inoltre, il versamento dell’acconto del 20% potrebbe essere dovuto entro 60 giorni, anziché 30, dalla presentazione della comunicazione ex ante.

Si sta lavorando anche a un aggiornamento significativo degli Allegati A e B (fermi all’ultima revisione del 2017) per includere nuove tecnologie. Sebbene le ipotesi circolate includano estensioni ampie a intelligenza artificiale (AI) generativa, edge computing, cybersecurity e piattaforme ESG, la pressione sul bilancio e la necessità di concentrare l’incentivo su investimenti con un chiaro nesso funzionale alla trasformazione digitale e all’efficientamento energetico potrebbero portare il legislatore a optare per un approccio più selettivo e prudente nella versione finale.

Ciononostante, sono previste modifiche per l’Allegato A che riguardano tecnologie con impatto sui consumi energetici, come i sistemi HVAC e l’hardware legato all’AI e all’HPC.

In sintesi, l’iperammortamento 2026 ripropone un’agevolazione fiscale potente e pluriennale, focalizzata non solo sull’innovazione 4.0 tradizionale, ma in modo potenziato sulla transizione ecologica e sul risparmio energetico, con un occhio di riguardo alla continuità operativa per gli investimenti già in corso.

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