Task Force Customs: Dazi USA dichiarati illegittimi, ora è cor...
La Corte Suprema ha dichiarato illegittimi alcuni dazi USA, aprendo uno scenario rilevante per le...

Il panorama fiscale italiano si arricchisce di un nuovo e significativo strumento per incentivare le imprese: l’IRES premiale. Questa misura, introdotta in attesa dell’attuazione della più ampia delega per la riforma fiscale, rappresenta una riduzione dell’aliquota dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) dal 24% al 20% per le imprese che soddisfano specifiche condizioni legate a investimenti qualificati, nuove assunzioni e patrimonializzazione. L’obiettivo è chiaro: stimolare la crescita economica attraverso la modernizzazione delle strutture produttive e il potenziamento dell’occupazione.
La normativa di riferimento è contenuta nella Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio per il 2025), in particolare nei commi da 436 a 444 dell’articolo 1, che ha delegato a un decreto ministeriale le disposizioni attuative e di coordinamento. Il Decreto Attuativo dell’8 agosto 2025, firmato dal Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha reso operative queste previsioni, fornendo i dettagli essenziali per l’accesso e la gestione del beneficio.
La riduzione dell’aliquota IRES si applica a un’ampia platea di soggetti, come specificato dall’Articolo 3 del decreto e dalla relazione illustrativa. Ne possono beneficiare:
La riduzione si applica anche agli intermediari finanziari, nonostante l’addizionale IRES del 3,5% a cui sono soggetti. Per i soggetti che già beneficiano di riduzioni d’imposta ai sensi del d.P.R. n. 601 del 1973 (come alcune cooperative di produzione e lavoro), gli effetti dell’agevolazione saranno dimezzati in proporzione.
Il decreto elenca anche i soggetti che non possono accedere al beneficio:
L’accesso all’IRES premiale è subordinato al rispetto di un insieme di condizioni cumulative, definite dall’Articolo 4, 5 e 6 del decreto:
Gli investimenti devono essere realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (ovvero, per le società con esercizio solare, entro il 31 ottobre 2026). Gli investimenti si considerano realizzati secondo i criteri dell’Articolo 109 del TUIR (criteri di competenza), a prescindere dai principi contabili adottati. Per i beni in leasing, rileva il momento della consegna, e il contratto deve prevedere la facoltà di riscatto.

I beni rientranti negli allegati A e B (Industria 4.0) devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L’interconnessione deve permanere per un periodo superiore alla metà del periodo di sorveglianza (cinque periodi d’imposta successivi alla realizzazione dell’investimento). L’interconnessione può avvenire anche successivamente all’effettuazione dell’investimento, purché i beni possiedano i requisiti tecnici necessari al momento dell’acquisto e prima dell’entrata in funzione.
Per gli investimenti in beni 5.0, oltre all’interconnessione, è richiesta una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva (almeno 3%) o dei processi interessati (almeno 5%) rispetto al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. Questo deve avvenire nel periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene.
L’ammontare minimo degli investimenti rilevanti è pari al maggiore tra i seguenti importi:
In caso di sostituzione di beni oggetto di investimenti rilevanti, si applicano le disposizioni previste per i crediti d’imposta 4.0 (Articolo 1, comma 35, della Legge n. 205 del 2017), purché il costo e le caratteristiche tecniche del nuovo investimento non siano inferiori. Il costo rilevante si determina in base all’Articolo 110 del TUIR, includendo gli oneri accessori. Stando a precedenti interpretazioni (circolare 4/E/2017), la quantificazione si effettua al lordo di eventuali contributi in conto impianti (come i tax credit 4.0 o 5.0).
Il terzo pilastro riguarda l’incremento della base occupazionale e l’assenza di ricorso a certi ammortizzatori sociali.
Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (ovvero il 2025 per i solari):
L’impresa non deve aver fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo. L’unica eccezione è l’integrazione salariale ordinaria corrisposta per eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali (Articolo 11, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148). Di conseguenza, il ricorso alla CIGO per situazioni temporanee di mercato (Articolo 11, lettera b)) preclude l’accesso all’IRES premiale.
Il beneficio dell’IRES premiale non è permanente e può essere perso (c.d. “recapture rule”) al verificarsi di specifiche condizioni. In tali casi, il beneficiario è tenuto a riversare la differenza d’imposta dovuta, calcolata con l’aliquota IRES ordinaria del 24%, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi del periodo d’imposta in cui si verifica la causa di decadenza. La decadenza comporta la perdita integrale del beneficio.
Le cause di decadenza sono:
Per monitorare l’ammontare delle riserve accantonate, queste e le loro variazioni devono essere indicate distintamente in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. Inoltre, ai fini fiscali, si considera che le perdite siano prioritariamente coperte con riserve diverse da quelle formate con l’utile accantonato. Per le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, le riduzioni del fondo di dotazione dovute ad attribuzioni alla casa madre o a una rideterminazione basata su criteri OCSE sono considerate distribuzioni di utili.
Il decreto attuativo contiene importanti regole di coordinamento con altri istituti dell’ordinamento tributario, specialmente in contesti di gruppo o transnazionali.
Per le società e gli enti che partecipano al consolidato nazionale, l’importo su cui spetta la riduzione dell’aliquota IRES è determinato da ciascun partecipante e utilizzato dalla società controllante per la liquidazione dell’imposta.
La controllante aggrega redditi e perdite delle consolidate, distinguendo quelle con diritto alla riduzione. Le perdite di periodo delle consolidate sono compensate prioritariamente con i redditi complessivi netti delle altre società del gruppo per i quali non spetta la riduzione dell’aliquota IRES.
Se il reddito complessivo globale è soggetto all’aliquota IRES ridotta, la controllante ha la facoltà di non computare le perdite fiscali pregresse in diminuzione di tale quota di reddito, mantenendole disponibili per periodi futuri. Le somme percepite o versate a contropartita del beneficio non concorrono alla formazione del reddito.
In caso di decadenza di una o più società del consolidato, la controllante è tenuta a versare la differenza d’imposta con l’aliquota ordinaria, azzerando l’importo del reddito con aliquota ridotta trasferito dalla società decaduta e aumentando il reddito ad aliquota ordinaria. Le stesse disposizioni si applicano, ove compatibili, al consolidato mondiale.
In caso di opzione per la trasparenza fiscale (Articolo 115 del TUIR), l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. Se il reddito netto dei soci è parzialmente soggetto all’aliquota IRES ridotta, le perdite fiscali pregresse sono computate prioritariamente in diminuzione dal reddito per il quale non spetta la riduzione dell’aliquota. Il socio ha la facoltà di non computare le perdite fiscali pregresse residue in diminuzione del reddito da assoggettare all’aliquota IRES ridotta.
In caso di decadenza della società partecipata, i soci devono rideterminare l’imposta applicando l’aliquota ordinaria, versando la differenza entro il termine di versamento a saldo del periodo in cui si verifica la decadenza.
Disciplina CFC e Regimi Fiscali Privilegiati (Art. 10) L’aliquota IRES ridotta è irrilevante ai fini dei calcoli relativi alla disciplina CFC (Controlled Foreign Companies) e ai regimi fiscali privilegiati. In particolare:
Anche il reddito della società estera imputato per trasparenza ai sensi dell’Articolo 167, comma 7 del TUIR, in capo al controllante che beneficia dell’IRES premiale, è assoggettato all’aliquota ordinaria.
Le operazioni straordinarie come fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda hanno regole specifiche per non penalizzare o favorire la fruizione del beneficio, nel rispetto del principio di neutralità fiscale.
In caso di fusioni e scissioni effettuate nel periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2024, la società risultante (o incorporante/beneficiaria) subentra negli obblighi e nei diritti relativi alla riduzione dell’aliquota IRES, nei limiti e nei termini previsti per il dante causa. L’avente causa può anche completare gli investimenti rilevanti che il dante causa non ha ultimato entro i termini.
Se non tutti i soggetti coinvolti in un’operazione di riorganizzazione soddisfano le condizioni di accesso (ad esempio, l’accantonamento dell’utile 2024), la fruizione dell’IRES premiale è concessa in misura proporzionale alla somma dei valori contabili delle attività dei soggetti che soddisfano la condizione rispetto al totale dei valori contabili delle attività di tutti i partecipanti.
Per la condizione relativa alla Cassa Integrazione Guadagni, le operazioni di riorganizzazione non rilevano se realizzate nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo. Tuttavia, se almeno uno dei soggetti non soddisfa la condizione, si applica la proporzione di cui sopra.
Per quanto riguarda le cause di decadenza (Articolo 7):

Il decreto conferma la cumulabilità dell’IRES premiale con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi eleggibili, come i crediti d’imposta legati ai piani “Transizione 4.0” e “Transizione 5.0”. Tuttavia, viene introdotto un limite: la minore imposta dovuta per effetto della riduzione dell’aliquota IRES spetta nei limiti del costo sostenuto e rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti.
Questo significa che il beneficio fiscale (il 4% di risparmio sull’IRES agevolata) non può superare il costo degli investimenti che non sia già coperto da altri incentivi. Ad esempio, se l’IRES premiale teorica è di 400.000 euro e il costo degli investimenti rimasto a carico è 300.000 euro, l’aliquota agevolata si applicherà solo su 7,5 milioni di imponibile (300.000 / 0,04), mentre il restante reddito sconterà il 24%. Rimane da chiarire se il “costo rimasto a carico” debba essere calcolato al lordo o al netto dei crediti d’imposta 4.0 o 5.0
L’IRES premiale, pur essendo una misura inizialmente prevista per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, rappresenta un passo significativo verso un modello di corporate tax più moderno e sensibile alle scelte virtuose delle imprese. Con le sue precise condizioni di accesso relative a patrimonializzazione, investimenti qualificati e incremento occupazionale, mira a stimolare la ripresa economica e la competitività del sistema produttivo italiano.
Le complesse regole di coordinamento e anti-abuso dimostrano l’attenzione del legislatore a garantire l’efficacia della misura, evitando distorsioni e usi impropri, e al contempo monitorando l’impatto sui conti pubblici. Le imprese sono chiamate a una pianificazione attenta per sfruttare al meglio questa opportunità, considerando i vincoli temporali e le rigide condizioni previste.
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