Task Force Customs: Dazi USA dichiarati illegittimi, ora è cor...
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Importante novità per la rivalutazione di quote e terreni: il Dl Omnibus, infatti, riapre il termine, scaduto il 30 giugno, sia per la perizia di stima che per il versamento della prima (o unica) rata.
Prorogato quindi il termine originario grazie al decreto Omnibus (articolo 7, commi 3 e 5, del Dl 113/2024), convertito nella Legge n. 143/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di martedì 8 ottobre.
Così come avvenuto lo scorso anno, la riapertura dei termini riguarda sia i terreni (agricoli e edificabili) che le partecipazioni, detenuti da persone fisiche, società semplici ed enti commerciali al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa.

Due sono i requisiti strettamente necessari: la redazione di una perizia di stima del valore del bene da rivalutare e il versamento dell’imposta sostitutiva del 16%, calcolata sul valore rivalutato risultante da perizia (in caso di scelta di pagamento rateale, il requisito si perfeziona con il pagamento della prima rata).
Il costo del bene da considerare non è quello storico, ma quello risultante dalla perizia di stima redatta da un esperto (diverso, ovviamente, a seconda che l’oggetto della rivalutazione siano terreni o partecipazioni), con lo scopo di ridurre o azzerare la plusvalenza emergente in caso di futura eventuale cessione del bene.
La plusvalenza è determinata come differenza tra il corrispettivo di vendita e il costo del bene; considerando come costo del bene quello derivante dal valore espresso in perizia, è facile intuire che al momento della cessione emergerà una plusvalenza minore rispetto a quando si considera il valore del costo storico, dato che il valore di perizia sarà molto vicino (se non uguale) al prezzo ricavato dalla cessione.
Per scegliere se procedere o meno con la rivalutazione dei beni, è assolutamente necessario effettuare il confronto tra l’ammontare dovuto in caso di rivalutazione (pari all’imposta sostitutiva del 16% sul valore rivalutato) e le imposte ordinarie dovute sulla eventuale plusvalenza in caso di cessione.
Da tenere ben presente che, nel caso si decida di rivalutare il bene, si deve considerare anche il compenso dovuto al professionista per la redazione della perizia. Va da sé che vi siano casistiche per le quali la rivalutazione non ha alcun vantaggio, poiché l’imposta sostitutiva è sempre più elevata di quella ordinaria: fattispecie che si realizza, a mero titolo esemplificativo, per i terreni agricoli posseduti da più di cinque anni, che non generano una plusvalenza tassata.

Ricordiamo come prima cosa che l’aver già rivalutato un bene in passato, (usufruendo di una delle tante riaperture dei termini per questa misura) non solo non impedisce di usufruire ancora della rivalutazione, ma permette anche di scomputare l’imposta già pagata a suo tempo con la prima rivalutazione effettuata. Ovviamente, questa possibilità viene consentita esclusivamente qualora il bene oggetto di rivalutazione sia il medesimo già precedentemente rivalutato.
Infine, importante ricordarsi che la scelta sulla rivalutazione non è revocabile: nel caso in cui un contribuente abbia effettuato il versamento dell’imposta dovuta, non vi è diritto al rimborso neanche nel caso in cui, in sede di determinazione delle plusvalenze emergenti dalla cessione, non abbia tenuto conto del valore rideterminato.
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