ZES UNICA: Comunicazione integrativa
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Il cambiamento climatico richiede una cooperazione globale: ridurre i gas serra è vantaggioso per tutti i Paesi, ma ciascuno ha pochi incentivi a intraprendere azioni autonome. L’idea di una tassa globale sul carbonio non è praticabile, e nonostante l’Accordo di Parigi abbia delineato un percorso comune, le ambizioni stanno calando.
In alternativa, si propone un prezzo minimo internazionale del carbonio basato sul reddito. Tuttavia, prezzi differenziati potrebbero causare una rilocalizzazione delle emissioni verso Paesi con normative più indulgenti, minando gli sforzi delle nazioni con politiche più severe.
Questo è un tema centrale per la Commissione Europea, che mira a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. A sostegno dell’obiettivo di ridurre le emissioni del 55% entro il 2030, è stato proposto il meccanismo CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism).
Per contrastare la rilocalizzazione delle emissioni verso Paesi con politiche climatiche meno severe, l’Unione Europea ha introdotto il Regolamento 956/2023 del 10 maggio 2023. Questo regolamento affronta le emissioni di gas serra incorporate nelle merci importate nell’unione doganale. Il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) è uno strumento di politica ambientale volto a ridurre le emissioni di gas serra all’interno dell’UE.
Con l’aumento delle ambizioni climatiche e dei prezzi del carbonio, e la progressiva eliminazione delle allocazioni gratuite, si prevede l’implementazione graduale del CBAM tra il 2026 e il 2034.
Il CBAM può essere visto fondamentalmente come tassa sul carbonio applicata ai prodotti importati nell’UE da Paesi con regole climatiche meno rigide, al fine di garantire una concorrenza equa tra le aziende europee e quelle di Paesi terzi.
Quattro paesi (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) sono esentati poiché coperti dal sistema di scambio di quote di emissione dell’UE o da accordi equivalenti.
Questo meccanismo mira a far sì che i beni importati riflettano le emissioni di carbonio generate durante la loro produzione, per mezzo dell’applicazione di un “dazio” sui beni in funzione delle loro emissioni equivalenti, incentivando così le aziende a passare a pratiche più sostenibili.
Il CBAM promuove l’utilizzo da parte delle aziende del perfezionamento attivo, ovvero una pratica doganale che consente alle aziende europee di importare materie prime o beni senza pagare dazi, a condizione che i prodotti finiti vengano esportati all’estero. In altre parole, è un regime che permette la lavorazione di merci destinate all’esportazione.
Il regolamento UE 956/2023 prevede un’introduzione graduale del CBAM, con un periodo transitorio che va dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025; di conseguenza, entrerà in piena attuazione a partire dal 2026.
Il CBAM sarà inizialmente applicato alle importazioni provenienti da settori caratterizzati da alte emissioni di carbonio e da un notevole rischio di carbon leakage (rilocalizzazione delle emissioni di carbonio), come quelli del cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti ed elettricità. Sono inclusi in questo ambito anche alcuni precursori e alcuni prodotti derivati da questi settori.
Il CBAM sarà inizialmente applicato per le emissioni dirette di gas serra che si verificano dalla produzione dei beni fino all’importazione nel territorio doganale dell’Unione Europea. Successivamente, la Commissione valuterà se ampliare il suo campo di applicazione includendo anche le emissioni indirette, ossia quelle generate dalla produzione di energia elettrica necessaria per la fabbricazione dei beni.
Il CBAM si applica sia ai beni semplici che a quelli complessi. I beni semplici hanno emissioni incorporate nulle e le loro emissioni derivano solo dal processo di produzione. Per i beni complessi, è necessario considerare anche le emissioni dei materiali di base utilizzati, che devono rientrare nel CBAM. Ad esempio, nel settore del cemento, il clinker di cemento è un precursore importante, poiché è il principale componente del cemento Portland.
Il CBAM verrà attuato in due fasi distinte: una transitoria e una definitiva.
Durante il periodo transitorio, che va dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, periodo concepito come una “fase di apprendimento” sono previsti solo obblighi di comunicazione senza la necessità di versare un compenso finanziario per le emissioni incorporate.
Gli importatori di merci soggette al dazio saranno tenuti a presentare alla Commissione, attraverso il Registro transitorio CBAM, una relazione trimestrale che riporti la quantità totale di ciascun tipo di merce soggetta al CBAM importata nel trimestre, insieme al totale delle emissioni di CO2, dirette e indirette, incorporate in tali merci, ai costi sostenuti nel Paese di origine relativi a queste emissioni.
I dati devono essere presentati entro la fine del mese successivo di ciascun trimestre. Pertanto, il primo rapporto, avviato il 1° ottobre 2023, è stato inviato entro la fine di gennaio 2024.
Le informazioni raccolte sulle emissioni incorporate nel corso del periodo transitorio saranno utilizzate per migliorare la metodologia di calcolo delle emissioni incorporate in preparazione del periodo definitivo.
Con l’entrata in vigore del periodo definitivo dal 1° gennaio 2026 le emissioni incorporate per le merci CBAM saranno gradualmente soggette all’obbligo CBAM, soltanto un dichiarante CBAM autorizzato può importare merci interessate dal regolamento.
L’attività di autorizzazione avviene per mezzo delle autorità nazionali. Ad esempio, in Italia, l’autorità incaricata è il MASE Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (precisamente l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). A partire dal 2034 il 100% delle emissioni incorporate delle merci CBAM sarà soggetto a certificati CBAM.
A partire dal 1° gennaio 2026, le relazioni trimestrali saranno sostituite da una dichiarazione annuale sulle attività dell’anno precedente, da presentare entro il 31 maggio sul Registro CBAM. Tale dichiarazione deve includere:
Pertanto, gli importatori devono restituire, entro il 31 maggio di ogni anno, un numero di certificati CBAM che sia pari alle emissioni dichiarate, previamente acquistati dalle autorità.
Se un produttore al di fuori dell’UE ha già pagato il prezzo del carbonio per le sue emissioni, l’importatore dell’UE può detrarre completamente quel costo, evitando così la doppia tassazione del carbonio.
Vi sono diverse figure che operano nello scenario riferito al CBAM, tra cui:
Il Dichiarante
È l’entità competente per la comunicazione delle emissioni incorporate delle merci importate. In linea di principio, il dichiarante è l’”importatore”. In linea con le opzioni previste dal codice doganale dell’Unione (CDU), il dichiarante può essere :
Il Gestore
Il gestore di un impianto che produce merci CBAM al di fuori dell’UE è la seconda figura chiave ai fini del funzionamento del CBAM. I gestori di impianti sono le persone che hanno accesso diretto alle informazioni sulle emissioni dei loro impianti. Sono i responsabili del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni incorporate delle merci che hanno prodotto e che esportano nell’UE.
I Verificatori terzi
Svolgeranno un ruolo importante nel periodo definitivo. Tuttavia, durante il periodo transitorio, la verifica è una misura del tutto volontaria che i gestori degli impianti possono scegliere di adottare come mezzo per migliorare la qualità dei loro dati e prepararsi alle prescrizioni che si applicheranno nel periodo definitivo.
L’Autorità competente dello Stato membro
Inoltre, l’autorità competente dello Stato membro dell’UE in cui è stabilito il dichiarante svolge un ruolo fondamentale. Tale soggetto è competente per l’applicazione di determinate disposizioni del regolamento CBAM, quali il riesame delle relazioni CBAM al fine di garantire che i dichiaranti presentino relazioni CBAM trimestrali complete e corrette e di imporre sanzioni in linea con il regolamento di esecuzione, se necessario.
Queste figure lavorano in sinergia per garantire un’attuazione efficace del CBAM e per gestire le sfide e le opportunità associate a questo meccanismo di regolazione delle emissioni equivalenti.
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