Proroga Decontribuzione Sud: tutti i chiarimenti

  • Di Cristiano Rulli
    • 9 Lug 2024
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Collega di Leyton illustra un documento a un dipendente, spiegando dettagli o informazioni importanti in un ambiente di lavoro professionale e collaborativo.

La Commissione Europea, con decisione del 15/12/2023, aveva inizialmente prorogato l’applicabilità della Decontribuzione Sudfino al 30/06/2024, nell’ambito del Temporary Crisis Framework adottato per fronteggiare le conseguenze economiche conseguenti alla situazione di guerra in Ucraina, aumentando contestualmente i massimali di aiuto di Stato erogabili in tale ambito.

L’Inps ha di seguito emanato il messaggio 28/12/2023, n. 4695 con il quale, ammettendone la fruizione, confermava le modalità operative già in uso per l’anno 2023.

Chi può godere della Decontribuzione Sud?

Tutti i datori di lavoro che abbiano assunto o trasformato un lavoratore a tempo indeterminato entro il 30 giugno 2024, posso ottenere il beneficio fino alla data del 31 dicembre 2024.

È importante sottolineare che dal punto di vista del diritto comunitario, la concessione non coincide con il momento dell’utilizzo ed è dunque fondamentale che ci sia stata la concessione del beneficio entro il 30 giugno 2024.

Cosa prevede l’incentivo e a chi si rivolge?

L’incentivo prevede una decontribuzione pari al 30% a carico datore di lavoro per i rapporti di lavoro subordinato e non prevede un massimale nell’importo per singolo lavoratore.

È rivolto a tutti i datori di lavoro privati con sede in: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e in caso di rapporti di somministrazione, per la sede di lavoro avrà rilevanza il luogo dove si svolge la prestazione. 

L’incentivo è cumulabile con ulteriori esoneri messi a disposizione:

  • Incentivo per assunzione lavoratori disabili (Art.13 L.68/1999);
  • Incentivo per percettori di NASPI (Art. 2 co. 10-bis L.92/2012);
  • Incentivo Over 50 disoccupati da almeno 12 mesi (Art.4 co.8-11, L.92/2012).

La misura, introdotta dal D.L. 104/2020, convertito in L. 126/2020 e modificata dalla legge di Bilancio 2021(L. 178/2020), prevede che la percentuale di sgravio sia a scalare in funzione di una timeline così definita:

  • misura pari al 30%, scadenza 31/12/2025;
  • misura pari al 20%, dal 1/01/2026 al 31/12/2017;
  • misura pari al 10%, dal 1/01/2028 al 31/12/2029. La misura consente uno sgravio pari al 30% sui contributi previdenziali per i datori di lavoro.

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Author

Cristiano Rulli

Labour Consultant

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