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Con il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 è cambiata la disciplina in materia di Whistleblowing, ovvero la disciplina che regola la protezione delle persone che segnalano violazioni lesive per il contesto lavorativo, ovvero “violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato” in contrasto con la normativa europea e nazionale.
La normativa è entrata in vigore dal 15 luglio 2023 e si rivolge sia ai soggetti del settore privato sia a quelli del settore pubblico.
La peculiarità del nuovo D.Lgs 24/2023 risiede nell’estensione dell’obbligo di istituire un canale di segnalazione non solo per gli enti che hanno stilato un modello organizzativo di vigilanza, ma anche agli enti privati che:
Il legislatore ha così esteso la possibilità di segnalazione anche ad altri soggetti precedentemente non annoverati tra quelli che potevano effettuare una segnalazione e ha rafforzato le tutele per i cosiddetti “suonatori di fischietto”.
Viene infatti previsto un sistema di protezione che riguarda la tutela del segnalante e la tutela da eventuali ritorsioni che potrebbero verificarsi a seguito della segnalazione.
La contemplazione di un massiccio sistema di tutele a sostegno del “suonatore di fischietto” incentiva chi intende fare una segnalazione a manifestare le violazioni e gli illeciti posti in essere nel contesto lavorativo in cui si trova, in qualsiasi momento del rapporto lavorativo: durante il periodo di prova, in corso o anche post cessazione del rapporto.
Il decreto prevede la tutela della riservatezza di chi intende segnalare un illecito vietando qualsiasi forma di ritorsione, che sia anche solo un comportamento tentato o minacciato che possa derivare dalla segnalazione stessa.
Le linee guide dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) elencano i soggetti che hanno la facoltà di segnalazione:
Il segnalante può effettuare la segnalazione attraverso due canali: quello interno e quello esterno.
Il canale interno deve essere gestito da un soggetto o da personale altamente qualificato a gestire questo tipo di mansione che deve garantire la tutela del segnalante assicurandone la riservatezza e l’anonimato.
Quello esterno è affidato all’ANAC e si utilizza solo in presenza delle seguenti fattispecie:
Alla luce delle recenti novità in materia, appare quindi di particolare importanza per l’impresa saper identificare il soggetto competente a gestire le segnalazioni e in quanto obbligo giuridico, deve essere oggetto di attento studio poiché in caso di inadempienza, passibile di sanzioni amministrative.
Inoltre, le imprese che già avevano attivato il canale di segnalazione interno, dovranno verificare la conformità alla nuova normativa, l’eventuale adeguamento alla stessa e valutare la possibilità di sfruttare anche le piattaforme tecnologiche per gestire il flusso di segnalazioni.
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