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Il Bonus Sisma è un credito d’imposta introdotto dall’ art. 18-quater del D.L. 8/2017 al fine di agevolare le imprese che sostengono/hanno sostenuto, anche mediante contratti di leasing (non è ammessa la formula del noleggio), spese di investimento in beni strumentali nuovi destinati ai territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016.
Tali spese, per essere considerate ammissibili, debbono essere alternativamente:
Il cratere sismico è definito come l’area comprendente i 140 Comuni delle Regioni di Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche colpiti dal terremoto.
Sono ammessi all’agevolazione esclusivamente i beni strumentali nuovi, cioè i beni di uso durevole e atti a essere impiegati all’interno del processo produttivo dell’impresa beneficiaria.
L’agevolazione non spetta quindi per gli investimenti in beni usati, di mera sostituzione, per i beni autonomamente destinati alla vendita (cd. beni merce), come pure per quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita.
Di contro sono ammesse le spese sostenute per l’acquisto di software, anche basati su piattaforme cloud computing, aventi uno specifico carattere di innovatività e necessari al raggiungimento di alcuni standard richiesti alle aziende in termini di innovazione e Industria 4.0.
Non possono fruire dell’incentivo le imprese appartenenti ai settori: siderurgico, carbonifero, costruzione navale, trasporti, energetico e finanziario.
Per fruire del credito d’imposta è necessario redigere una relazione tecnica che descriva il progetto d’investimento e presentare una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate in cui si indicano gli importi di spesa.
Dopo la dovuta verifica dei dati dichiarati nella comunicazione, l’Agenzia trasmetterà il provvedimento che autorizza a beneficiare del credito. Una volta ricevuta l’autorizzazione alla fruizione, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio di quest’ultima, il credito è utilizzabile in compensazione in F24.
Ad oggi la normativa prevede che gli investimenti debbano essere effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, o entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
È possibile beneficiare della misura in maniera retroattiva, recuperando cioè gli investimenti a ritroso a decorrere dal 7 aprile 2018.
Il bonus è cumulabile con altri aiuti di Stato quali ad esempio il Credito d’Imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (semplici o 4.0), che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che l’ammontare delle agevolazioni non risulti superiore al costo sostenuto.
L’intensità di aiuto, la possibilità di usufruire del credito anche per le spese sostenute negli esercizi precedenti e la possibilità di cumulo con altri incentivi statali sono gli aspetti più significativi ed appetibili della presente agevolazione.
Il Bonus Sisma, insieme al credito d’imposta per il Mezzogiorno e agli altri incentivi nelle ZES (Zone Economiche Speciali situate in Calabria, Campania, zona Inonica inter regionnale Puglia-Basilicata, zona Adriatica interregionale Puglia – Molise) si delinea come una risorsa preziosa per avviare progetti di investimento e per dare un contributo significativo ai territori in cui la misura è applicabile.
Francesca Di Palma
Business Innovation Analyst – Leyton Italia
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