Riversamento, certificazione e possibili linee difensive sul credito R&S

  • Di Andrea Belvedere
    • 17 Ott 2024
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Consulenti seduti a una scrivania, con computer portatile e tablet davanti a loro, mentre discutono e analizzano dati, in un ambiente di lavoro professionale e tecnologicamente avanzato.

Il termine per la presentazione delle istanze di riversamento del credito Ricerca & Sviluppo non è stato prorogato ed è stata confermata la scadenza del prossimo 31 ottobre. Alla luce di questo e della possibilità di chiedere la Certificazione R&S, si impone una riflessione circa le possibili linee difensive da tenere da parte del contribuente per il periodo successivo al 31 ottobre.

Nel dettaglio, il Legislatore ha previsto una nuova facoltà per i contribuenti che hanno richiesto il tax credit R&S.
Essi possono richiedere la cosiddetta certificazione ex post del credito.

Come noto, la certificazione produce effetti vincolanti nei confronti del potere di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, tale efficacia si applica solo se il Tax Credit R&D non è già stato contestato tramite processo verbale di constatazione (PVC).

Si rendono pertanto necessarie alcune valutazioni sull’eventuale efficacia preclusiva dello schema d’atto (post-riforma contenzioso) con riferimento alla Certificazione. Su questo punto seguirà un articolo dedicato.

La Certificazione R&S

Le certificazioni devono essere rilasciate dai soggetti iscritti in apposito albo, i quali, durante il processo valutativo, devono obbligatoriamente attenersi alle Linee Guida emanate con il DM 04/07/2024 dal MIMIT.

Ai fini difensivi, oltre alla possibilità di certificare il credito R&S ex post, esistono ulteriori strumenti a supporto dei contribuenti. Tra questi rientrano alcune indicazioni contenute nelle Linee Guida MIMIT. Tali indicazioni possono risultare utili nella difesa del contribuente durante il confronto con il Verificatore.

Al riguardo, in merito al Tax credit R&S, le Linee Guida, Sezione seconda, richiamano la Comunicazione Ce 2006/C/323/01 tra le fonti comunitarie di riferimento in tema di aiuti di stato, precisando che “Nel paragrafo 1.5 della citata Comunicazione […] viene significativamente precisato che «inoltre, rispetto alle regole precedenti sugli aiuti di Stato in questo campo, alcune attività di innovazione sono state incluse nello sviluppo sperimentale»”.

Inoltre, sulla base del richiamo sopra riportato e delle precisazioni contenute alle pagine 29-30, sono state chiarite le attività eleggibili al tax credit R&S. Rientrano tra queste anche le attività non nuove in senso assoluto. Tuttavia, esse possono essere considerate nuove per la singola azienda, poiché introducono innovazioni rilevanti nel suo contesto operativo.

Tuttavia, queste attività risultano nuove per la singola azienda. Esse introducono elementi di innovazione rispetto alla realtà produttiva dell’impresa o ai suoi processi interni.

“le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l’impresa all’inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale”, atteso che la specifica funzione del credito di imposta in questione è quella di “incentivare le attività di ricerca e sviluppo in presenza di progetti finalizzati al superamento di ostacoli scientifici e tecnologici nonostante la conoscenza non possa in tali fattispecie intendersi come «nuova» in senso assoluto (perché viene applicata in altro settore o le informazioni non sono disponibili) o il risultato perseguito non venga realizzato”.

Si evidenzia che il richiamo delle Linee Guida alla Comunicazione CE del 2006 conferma quanto già chiarito dal MIMIT (ex MISE) nella Circolare n. 46586/2009. Secondo tale impostazione, alcune attività di innovazione rientrano a pieno titolo nella ricerca e sviluppo.

La Circolare metteva in evidenza un principio importante. Secondo la Comunicazione 2006/C/323/01, il concetto di innovazione è strettamente collegato a quello di ricerca e sviluppo. In altre parole, l’innovazione ne costituisce una parte integrante.

La Circolare aggiungeva un’ulteriore precisazione. Il rilievo attribuito all’innovazione deriva dalle definizioni del Manuale di Oslo. Non proviene invece da quelle contenute nel Manuale di Frascati.

Il credito d’imposta ha una finalità precisa. Serve a remunerare lo sforzo dell’impresa rivolto allo sviluppo e alla creazione di nuovi prodotti. Può riferirsi anche a prodotti significativamente migliorati rispetto a quelli già esistenti.

Possibili implicazioni

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che le Linee Guida MIMIT siano allineate con la prassi amministrativa nella versione ante2019 (ris. n. 40/2019 e ss.), valorizzando una nozione maggiormente estensiva di ricerca e sviluppo, con riferimento al FY(s)2015-2019, considerando come elegibile anche l’innovazione per la singola azienda, nella misura in cui conduca, attraverso il superamento di ostacoli tecnico-scientifici, a risultati nuovi per l’azienda stessa, anche se già sperimentati da altre aziende appartenenti al medesimo settore.

In conclusione, il verificatore potrebbe riconoscere l’innovatività a progetti 2015-2019 e, quindi, ridurre l’ammontare del credito oggetto di recupero grazie ad un concetto più ampio di attività elegibile al Tax credit R&S.

Author

Andrea Belvedere

Senior Tax Consultant

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