Task Force Customs: Dazi USA dichiarati illegittimi, ora è cor...
La Corte Suprema ha dichiarato illegittimi alcuni dazi USA, aprendo uno scenario rilevante per le...

Il termine per la presentazione delle istanze di riversamento del credito Ricerca & Sviluppo non è stato prorogato ed è stata confermata la scadenza del prossimo 31 ottobre. Alla luce di questo e della possibilità di chiedere la Certificazione R&S, si impone una riflessione circa le possibili linee difensive da tenere da parte del contribuente per il periodo successivo al 31 ottobre.
Nel dettaglio, il nostro Legislatore ha previsto la facoltà, per i contribuenti che hanno richiesto il tax credit R&S, di ottenere la cosiddetta certificazione ex post del credito. Come noto, la certificazione produce effetti vincolanti nei confronti del potere di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, a condizione, però, che il Tax credit R&D non sia già stato contestato con PVC.
Si rendono pertanto necessarie alcune valutazioni sull’eventuale efficacia preclusiva dello schema d’atto (post-riforma contenzioso) con riferimento alla Certificazione. Su questo punto seguirà un articolo dedicato.

Le certificazioni devono essere rilasciate dai soggetti iscritti in apposito albo, i quali, durante il processo valutativo, devono obbligatoriamente attenersi alle Linee Guida emanate con il DM 04/07/2024 dal MIMIT.
Ai fini difensivi, oltre alla possibilità di Certificare il credito R&S ex post, vi sono alcune interessanti indicazioni contenute nelle Linee Guida MIMIT, le quali possono risultare utili nella difesa del contribuente innanzi al Verificatore.
Al riguardo, in merito al Tax credit R&S, le Linee Guida, Sezione seconda, richiamano la Comunicazione Ce 2006/C/323/01 tra le fonti comunitarie di riferimento in tema di aiuti di stato, precisando che “Nel paragrafo 1.5 della citata Comunicazione […] viene significativamente precisato che «inoltre, rispetto alle regole precedenti sugli aiuti di Stato in questo campo, alcune attività di innovazione sono state incluse nello sviluppo sperimentale»”.
Inoltre, sulla base del richiamo sopra riportato e delle precisazioni contenute nelle pag. 29-30, rientrano tra le attività elegibili al tax credit R&S anche le attività che non siano qualificabili come nuove in senso assoluto, ma che siano qualificabili come nuove per la singola azienda:
“le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l’impresa all’inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale”, atteso che la specifica funzione del credito di imposta in questione è quella di “incentivare le attività di ricerca e sviluppo in presenza di progetti finalizzati al superamento di ostacoli scientifici e tecnologici nonostante la conoscenza non possa in tali fattispecie intendersi come «nuova» in senso assoluto (perché viene applicata in altro settore o le informazioni non sono disponibili) o il risultato perseguito non venga realizzato”.
Si evidenzia che il richiamo da parte delle Linee Guida alla Comunicazione Ce del 2006, ed il fatto che ai sensi della stessa alcune attività di innovazione siano parte integrante della ricerca e sviluppo, conferma quanto già affermato dallo stesso MIMIT (ex MISE) nella Circolare n. 46586/2009.
La suddetta Circolare affermava che proprio secondo la Comunicazione 2006/C/323/01, il concetto di innovazione è parte integrante di quello di ricerca e sviluppo e afferma che il rilievo attribuito all’innovazione discende dalle definizioni del Manual di Oslo e non da Manuale di Frascati, essendo il credito di imposta volto a remunerare “lo sforzo dell’impresa verso lo sviluppo e la creazione di un prodotto nuovo o significativamente migliorato”.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che le Linee Guida MIMIT siano allineate con la prassi amministrativa nella versione ante2019 (ris. n. 40/2019 e ss.), valorizzando una nozione maggiormente estensiva di ricerca e sviluppo, con riferimento al FY(s)2015-2019, considerando come elegibile anche l’innovazione per la singola azienda, nella misura in cui conduca, attraverso il superamento di ostacoli tecnico-scientifici, a risultati nuovi per l’azienda stessa, anche se già sperimentati da altre aziende appartenenti al medesimo settore.
In conclusione, il verificatore potrebbe riconoscere l’innovatività a progetti 2015-2019 e, quindi, ridurre l’ammontare del credito oggetto di recupero grazie ad un concetto più ampio di attività elegibile al Tax credit R&S.
In LEYTON Italia, ridefiniamo il concetto di Consulenza integrando sinergicamente competenze legali, fiscali e di transizione energetica per supportare le imprese nel raggiungimento della propria Sostenibilità Finanziaria e Ambientale. Nel fare questo, analizziamo tutte le opportunità messe a disposizione dalla Finanza Pubblica, facilitando l’accesso dei nostri Clienti ai diversi contributi e incentivi, massimizzandone i benefici finanziari e fiscali e garantendo la sicurezza dei risultati ottenuti.
Contattaci arrow_outwardarrow_outwardI nostri articoli
Vedi altro arrow_forward
La Corte Suprema ha dichiarato illegittimi alcuni dazi USA, aprendo uno scenario rilevante per le...

La Direttiva UE 2023/1971 sull’efficienza energetica ridefinisce obiettivi, obblighi e strumenti ...

SIMEST e la "Rivoluzione USA": SIMEST e la Nuova "Misura USA": incentivi rafforzati dal 2026 Il p...

La trasparenza retributiva sta per diventare una leva concreta di gestione aziendale. La bozza de...