ZES UNICA: Comunicazione integrativa
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L’art. 5 del DLgs. 14 giugno 2024 n. 87 ha modificato il sistema sanzionatorio amministrativo con riferimento alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Le sanzioni tributarie risultano, ora, meno onerose ma, al tempo stesso, il Dlgs. ha reso inapplicabile il c.d. favor rei.
Di conseguenza, a partire dal 1° settembre 2024, troveranno applicazione le sanzioni :
Si ricorda che la violazione da omessa/infedele fatturazione integra la fattispecie di dichiarazione infedele sia con riferimento al Mod. Red. 2025, sia con riferimento al Mod. IVA 2025.
Si evidenzia, inoltre, che troverà applicazione il cumulo giuridico tra l’art. 6 del DLgs. 471/97 (violazione sulla fatturazione) e l’art. 5 del DLgs. 471/97 (dichiarazione infedele) per il contribuente che omette di fatturare o fattura con corrispettivi più bassi.
Invece, per il contribuente che detrae in sede di liquidazione periodica un’IVA ad esempio indetraibile o su beni non inerenti, verrà applicata esclusivamente la sanzione dell’art. 5 del DLgs. 471/97 (e non entrambe le sanzioni, sia pure temperate dal cumulo giuridico).
In riferimento alle violazioni dichiarative, per ravvedere nell’anno 2025 (o successivamente) l’infedele dichiarazione sui vari modelli dichiarativi (REDDITI 2024, IRAP 2024 etc..), la sanzione base prevista sarà del 70% con minimo di 150 euro al posto della precedente sanzione del 90%.
Per l’omessa dichiarazione, la sanzione fissa è del 120% (e non più variabile dal 120% al 240%).
Ricordiamo che, a prescindere dal ravvedimento:
In aggiunta a quanto sopra, evidenziamo altresì che:
Infine, risultano assai rilevanti e di particolare interesse le novità introdotte in tema di ravvedimento operoso, sempre con riferimento alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Al riguardo, in assenza di controlli, il ravvedimento di una violazione oltre l’anno, od oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso, comporterà sempre la riduzione della sanzione a 1/7 del minimo (fino al 31/08/2024, la riduzione variava da a 1/7 del minimo a 1/6 del minimo a seconda del momento di esecuzione del ravvedimento).
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