La riforma delle sanzioni tributarie

  • Di Andrea Belvedere, Andrea Eustacchio
    • 10 Sep 2024
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riforma sanzioni tributarie

L’art. 5 del DLgs. 14 giugno 2024 n. 87 ha modificato il sistema sanzionatorio amministrativo con riferimento alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Le sanzioni tributarie risultano, ora, meno onerose ma, al tempo stesso, il Dlgs. ha reso inapplicabile il c.d. favor rei.

Di conseguenza, a partire dal 1° settembre 2024, troveranno applicazione le sanzioni :

  • Del 25% invece che del 30% (sanzione dimezzata al 12,5% per i ritardi inferiori ai 90 giorni) per ravvedere gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti;
  • Del 70% invece che del 90% per ravvedere le omesse o infedeli fatturazioni commesse e il minimo, per ciascuna operazione, non sarà più di 500 euro ma di 300 euro.

Si ricorda che la violazione da omessa/infedele fatturazione integra la fattispecie di dichiarazione infedele sia con riferimento al Mod. Red. 2025, sia con riferimento al Mod. IVA 2025.

Sanzioni tributarie: il cumulo giuridico

Si evidenzia, inoltre, che troverà applicazione  il cumulo giuridico tra l’art. 6 del DLgs. 471/97 (violazione sulla fatturazione) e l’art. 5 del DLgs. 471/97 (dichiarazione infedele) per il contribuente che omette di fatturare o fattura con corrispettivi più bassi.

Invece, per il contribuente che detrae in sede di liquidazione periodica un’IVA ad esempio indetraibile o su beni non inerenti, verrà applicata  esclusivamente la sanzione dell’art. 5 del DLgs. 471/97 (e non entrambe le sanzioni, sia pure temperate dal cumulo giuridico).

Le violazioni dichiarative

In riferimento alle violazioni dichiarative, per ravvedere nell’anno 2025 (o successivamente) l’infedele dichiarazione sui vari modelli dichiarativi (REDDITI 2024, IRAP 2024 etc..), la sanzione base prevista sarà del 70% con minimo di 150 euro al posto della precedente sanzione del 90%.

Per l’omessa dichiarazione, la sanzione fissa è del 120% (e non più variabile dal 120% al 240%).

Ricordiamo che, a prescindere dal ravvedimento:

  • la sanzione è del 75% qualora la dichiarazione omessa venga presentata prima dell’inizio di una qualsiasi verifica fiscale dell’AE ed entro i termini di accertamento;
  • la sanzione è del 50% (con minimo da versare pari ad euro 150) qualora la dichiarazione infedele sia stata rettificata con la presentazione di dichiarazione integrativa prima dell’avvio dell’attività di verifica ed entro i termini di accertamento.

Altre novità introdotte dalla riforma delle sanzioni tributarie

In aggiunta a quanto sopra, evidenziamo altresì che:

  • il cumulo giuridico trova applicazione tutte le volte in cui, con diverse azioni, si viola la stessa disposizione normativa, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di violazioni formali;
  • il cumulo comporta sia l’aumento dalla metà al triplo sia l’aumento da un 1/4 al doppio con riferimento alle molteplici violazioni della stessa indole su più anni (ad esempio, quando si omette la compilazione dello stesso quadro dichiarativo per più anni di imposta).

Infine, risultano assai rilevanti e di particolare interesse le novità introdotte in tema di ravvedimento operoso, sempre con riferimento alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Al riguardo, in assenza di controlli, il ravvedimento di una violazione oltre l’anno, od oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso, comporterà sempre la riduzione della sanzione a 1/7 del minimo (fino al 31/08/2024, la riduzione variava da a 1/7 del minimo a 1/6 del minimo a seconda del momento di esecuzione del ravvedimento).

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Author

Andrea Belvedere, Andrea Eustacchio

Senior Tax Consultant

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