Crediti Transizione 4.0: il nuovo iter in tre step

  • Di Centro Studi
    • 29 Mag 2025
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Team di persone lavorano insieme in ufficio davanti a un laptop. Crediti d’imposta Transizione 4.0

Tre passaggi per accedere ai crediti d’imposta Transizione 4.0

Nel 2025 e nella prima metà del 2026, le imprese che intendono beneficiare dei crediti d’imposta per la transizione 4.0 per investimenti in beni 4.0 devono seguire due percorsi distinti, a seconda della data dell’ordine e del pagamento dell’acconto.

Le nuove modalità sono state previste dal Decreto Direttoriale del 15 maggio 2025 che disciplina il nuovo meccanismo di prenotazione e le modalità d’invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un limite massimo di 2,2 miliardi di euro per i crediti d’imposta relativi agli investimenti 4.0 effettuati nel 2025 e nel primo semestre 2026, a condizione che siano stati “prenotati” entro il 31 dicembre 2025 (l’ordine, in sintesi, dev’essere accettato dal venditore e dev’essere avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione).

A differenza degli anni precedenti, il credito non è più automatico: sarà concesso in base all’ordine cronologico delle richieste seguendo un iter ben scandito in seguito all’inoltro, tramite PEC, di tre apposite comunicazioni.

Questa particolare e nuova procedura riguarda anche le imprese che hanno effettuato investimenti già comunicati con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, per i quali, entro tale data, non è stato accettato l’ordine dal venditore né effettuato il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo totale di acquisizione.

Chi ha già prenotato entro il 2024 segue le vecchie regole

Diversa procedura, invece, è prevista per quelle imprese che hanno effettuato l’ordine, versato almeno il 20% di acconto entro il 31 dicembre 2024, e che non sono soggette al nuovo tetto.

Per loro restano valide le modalità precedenti (previste dal decreto direttoriale del 24 aprile 2024), senza necessità di ulteriori comunicazioni.

È importante precisare, tuttavia, che le imprese che hanno già inviato le comunicazioni con il vecchio modello alla data del 15 maggio 2025, relativamente ad investimenti 2025 soggetti al plafond di 2,2, miliardi, devono ripresentarle con la nuova modulistica entro 30 giorni, altrimenti perderanno la priorità acquisita.

In sintesi, l’invio della “vecchia comunicazione” ha un effetto prenotativo delle risorse che potrà essere mantenuto nel tempo se entro 30 giorni dall’approvazione del Decreto verrà inviata un’ulteriore comunicazione (preventiva o di completamento) utilizzando il nuovo modello.

In caso di mancata ripresentazione o di presentazione tardiva, l’impresa perderà la posizione cronologica precedentemente acquisita e dovrà ripetere l’iter dall’inizio.

Le tre comunicazioni obbligatorie

Per le imprese soggette al nuovo limite, sono previste tre comunicazioni:

  • Prima comunicazione (ex ante): deve indicare gli investimenti previsti e il credito stimato. Serve a stabilire la priorità cronologica e va inviata il prima possibile, comunque entro il 31 gennaio 2026.
  • Seconda comunicazione (preventiva con acconto): da inviare entro 30 giorni dalla prima, conferma l’ordine e il pagamento dell’acconto del 20%. È obbligatoria per ottenere il credito.
  • Terza comunicazione (di completamento): va trasmessa entro il 31 gennaio 2026 (per investimenti 2025) o entro il 31 luglio 2026 (per investimenti nel primo semestre 2026). Riporta l’importo effettivo del credito maturato.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal secondo mese successivo alla comunicazione di completamento.

Si resta in attesa di un successivo provvedimento del Direttore Generale che fornirà il nuovo modello in formato editabile per la trasmissione.

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