Transfer Pricing Adjustment e IVA: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 266/2024

  • Di Andrea Belvedere
    • 26 Feb 2025
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L’Agenzia delle Entrate e la rilevanza IVA dei Transfer Pricing Adjustment

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 266/2024, ha fornito chiarimenti in merito alla rilevanza IVA degli aggiustamenti di prezzo (Transfer Pricing Adjustment) nell’ambito di transazioni infragruppo.

Il caso esaminato

Il caso riguarda un gruppo composto da:

  • una società con sede legale nell’Unione Europea ma identificata ai fini IVA in Italia;
  • una società stabilita negli Stati Uniti.

L’Agenzia delle Entrate ha analizzato la rilevanza IVA degli aggiustamenti di prezzo applicati in conformità alla Transfer Pricing Policy del gruppo.

Differenze tra Transfer Pricing e IVA

Gli obiettivi delle politiche di transfer pricing e quelli dell’IVA sono differenti:

  • Il transfer pricing mira a garantire una corretta allocazione del reddito tra le imprese di un gruppo multinazionale, localizzate in Stati diversi, quando effettuano operazioni infragruppo. In ambito reddituale, il prezzo delle transazioni infragruppo deve essere conforme al principio di libera concorrenza (arm’s length principle), ossia al prezzo che sarebbe stato applicato tra imprese indipendenti operanti in condizioni di mercato comparabili.
  • Dal punto di vista IVA, l’obiettivo primario è tassare il consumo di beni e servizi nel luogo in cui esso avviene.

La base imponibile dell’IVA è determinata dall’art. 13 del DPR 633/72, facendo riferimento al corrispettivo pattuito tra le parti. Il valore normale della transazione si applica solo in via residuale e in specifici casi.

Orientamento della Corte di Giustizia UE

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 26 aprile 2012 (cause C-621/10 e C-129/11), ha stabilito che la base imponibile IVA corrisponde al corrispettivo effettivamente ricevuto dal soggetto passivo.
Pertanto, il corrispettivo rilevante ai fini IVA deve essere considerato come un valore soggettivo (ossia realmente percepito) e non un valore stimato sulla base di criteri oggettivi, come avviene per il principio di libera concorrenza del transfer pricing.

Quando i Transfer Pricing Adjustment rientrano nell’IVA?

Secondo l’Agenzia delle Entrate e in linea con la prassi precedente e con il Comitato IVA (working paper n. 855), i Transfer Pricing Adjustment rientrano nel campo di applicazione dell’IVA solo se soddisfano le seguenti condizioni:

  • Sono a titolo oneroso (in denaro o in natura).
  • Sono relativi a specifiche cessioni di beni o prestazioni di servizi infragruppo soggette a IVA.
  • Esiste un collegamento diretto tra la rettifica e il corrispettivo originariamente pattuito per l’operazione infragruppo.

Il caso specifico dell’interpello n. 266/2024 – Transfer Pricing

Nella fattispecie esaminata, la Transfer Pricing Policy del gruppo prevedeva la fatturazione delle operazioni infragruppo in due fasi:

  • Fattura 1: emessa per circa il 5% dell’importo totale dovuto dal cessionario, a fronte dell’esportazione effettuata.
  • Fattura 2: emessa successivamente per addebitare il restante 95%, con una fatturazione a consuntivo su base periodica (es. trimestrale), rappresentando l’aggiustamento di prezzo necessario a raggiungere il margine operativo definito dalla TP Policy.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il corrispettivo riportato nella Fattura 2 non può essere considerato irrilevante ai fini IVA, in quanto il suo scopo non è solo quello di rettificare il margine operativo del cessionario.
Se così fosse, il corrispettivo rilevante ai fini IVA sarebbe limitato solo al 5% del valore TP, risultando non conforme all’art. 13 del DPR 633/72, che richiede di considerare l’ammontare effettivamente dovuto dal cessionario.

Conclusioni dell’Agenzia delle Entrate

In assenza di informazioni più dettagliate, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la Fattura 2 includa sia l’aggiustamento del margine operativo del cessionario, sia il saldo dell’esportazione effettuata.
Pertanto, ha concluso che l’intero ammontare della Fattura 2 deve essere considerato corrispettivo rilevante ai fini IVA.

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Andrea Belvedere

Head of Tax

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