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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 266/2024, ha fornito chiarimenti in merito alla rilevanza IVA degli aggiustamenti di prezzo (Transfer Pricing Adjustment) nell’ambito di transazioni infragruppo.
Il caso riguarda un gruppo composto da:
L’Agenzia delle Entrate ha analizzato la rilevanza IVA degli aggiustamenti di prezzo applicati in conformità alla Transfer Pricing Policy del gruppo.
Gli obiettivi delle politiche di transfer pricing e quelli dell’IVA sono differenti:
La base imponibile dell’IVA è determinata dall’art. 13 del DPR 633/72, facendo riferimento al corrispettivo pattuito tra le parti. Il valore normale della transazione si applica solo in via residuale e in specifici casi.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 26 aprile 2012 (cause C-621/10 e C-129/11), ha stabilito che la base imponibile IVA corrisponde al corrispettivo effettivamente ricevuto dal soggetto passivo.
Pertanto, il corrispettivo rilevante ai fini IVA deve essere considerato come un valore soggettivo (ossia realmente percepito) e non un valore stimato sulla base di criteri oggettivi, come avviene per il principio di libera concorrenza del transfer pricing.
Secondo l’Agenzia delle Entrate e in linea con la prassi precedente e con il Comitato IVA (working paper n. 855), i Transfer Pricing Adjustment rientrano nel campo di applicazione dell’IVA solo se soddisfano le seguenti condizioni:

Nella fattispecie esaminata, la Transfer Pricing Policy del gruppo prevedeva la fatturazione delle operazioni infragruppo in due fasi:
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il corrispettivo riportato nella Fattura 2 non può essere considerato irrilevante ai fini IVA, in quanto il suo scopo non è solo quello di rettificare il margine operativo del cessionario.
Se così fosse, il corrispettivo rilevante ai fini IVA sarebbe limitato solo al 5% del valore TP, risultando non conforme all’art. 13 del DPR 633/72, che richiede di considerare l’ammontare effettivamente dovuto dal cessionario.
In assenza di informazioni più dettagliate, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la Fattura 2 includa sia l’aggiustamento del margine operativo del cessionario, sia il saldo dell’esportazione effettuata.
Pertanto, ha concluso che l’intero ammontare della Fattura 2 deve essere considerato corrispettivo rilevante ai fini IVA.

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