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In via di attivazione il nuovo Decreto Deforestazione secondo il quale, le imprese che vogliono vendere o esportare in Europa alcune materie prime strategiche (tra cui legno, soia, olio di palma, cacao, gomma, caffè e derivati dai bovini), dovranno garantire che questi prodotti non siano collegati a deforestazione o degrado forestale.
Lo stabilisce il Regolamento (UE) 2023/1115, più noto come “EU Deforestation Regulation”, destinato a rivoluzionare il commercio internazionale. L’obiettivo è chiaro: eliminare dall’UE i prodotti “macchiati” di deforestazione.
Il regolamento nasce dalla volontà dell’Unione Europea di tutelare le foreste globali, rallentare il cambiamento climatico e promuovere la biodiversità. Parte da due constatazioni drammatiche: dal 1990 al 2020, il pianeta ha perso circa 420 milioni di ettari di foreste, e l’UE è responsabile del 10% di tale deforestazione attraverso il consumo di prodotti importati.
Sulla base dell’articolo 3 del Regolamento, tutti i prodotti regolati devono soddisfare tre criteri:
Gli articoli 8–11 del decreto stabiliscono i pilastri della due diligence:

Il Regolamento si applica a sette materie prime strategiche:
| Materia Prima | Codici NC | Rischio Deforestazione |
| Legno | 4401–4412, 9401-9403 | Molto elevato, specialmente nei tropici |
| Soia | 1201, 1507 | Usata nell’allevamento – causa primaria di conversione forestale |
| Olio di palma | 1511, 3824 | Usato in alimenti, cosmetici, energie – ampia deforestazione in Asia |
| Cacao | 1801–1806 | Deforestazione diffusa in Africa Occidentale |
| Caffè | 0901 | Associato a perdita di foreste in America Latina e Asia |
| Gomma | 4001 | Cresce in zone tropicali, con tagli forestali |
| Bovini | 0201, 0206, 4101 | L’allevamento in Brasile è una delle cause principali della deforestazione |
I Paesi non figuranti nell’elenco UE degli Stati a rischio nullo (GU L 2025/1093), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 maggio 2025, sono considerati a rischio standard.
Esistono solo tre Paesi classificati a rischio alto: Bielorussia, Russia e Myanmar.
Alcune economie fortemente esportatrici di materie prime regolamentate:
Il rischio viene determinato utilizzando dati FAO e altri indicatori ambientali e sociali, come la presenza di deforestazione legale o illegale, la trasparenza delle istituzioni, i diritti degli indigeni e la tracciabilità della filiera.
Sono coinvolti:
Solo i prodotti coperti da licenze FLEGT valide (attualmente rilasciate solo dall’Indonesia) sono automaticamente conformi all’art. 3 del regolamento.
Le aziende devono mettere in atto un sistema di “due diligence” articolato in tre fasi:
1- Raccogliere dati e documentazione:
2 – Valutare il rischio:
3 – Agire in presenza di rischio:
Le PMI, secondo la guida operativa, non devono rifare integralmente la valutazione del rischio già effettuata a monte ma devono garantire la tracciabilità documentale e conservare le dichiarazioni ricevute.

In caso di non conformità, le autorità competenti dei Paesi UE possono ordinare:
Il regolamento concede poteri ispettivi rafforzati e promuove la ricezione di “indicazioni comprovate” da parte di persone fisiche o giuridiche su eventuali infrazioni (Art. 31).
Il Regolamento EUDR, pur essendo formalmente in vigore dal 29 giugno 2023, doveva diventare pienamente applicativo il 30 dicembre 2024 per le grandi aziende e sei mesi dopo (30 giugno 2025) per le PMI.
L’ultima novità è del 21 ottobre 2025, data in cui la commissione ha pubblicato la proposta ufficiale di rinvio delle scadenze:
Va sottolineato, però, che si tratta ancora di una proposta che dovrà essere approvata sia dal Consiglio UE che dal Parlamento Europeo. Nonostante permanga, ancora, un alto tasso di incertezza, trovarsi pronti è quanto mai necessario!
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