Nuovo Decreto Deforestazione: tra sfide e sostenibilità ambientale

  • Di Pietro Bianca
    • 22 Ott 2025
    • read
  • Twitter
  • Linkedin
Consulente al lavoro sul Decreto Deforestazione

In via di attivazione il nuovo Decreto Deforestazione secondo il quale, le imprese che vogliono vendere o esportare in Europa alcune materie prime strategiche (tra cui legno, soia, olio di palma, cacao, gomma, caffè e derivati dai bovini), dovranno garantire che questi prodotti non siano collegati a deforestazione o degrado forestale.

Lo stabilisce il Regolamento (UE) 2023/1115, più noto come “EU Deforestation Regulation”, destinato a rivoluzionare il commercio internazionale. L’obiettivo è chiaro: eliminare dall’UE i prodotti “macchiati” di deforestazione.

I principi cardine del Decreto Deforestazione

Il regolamento nasce dalla volontà dell’Unione Europea di tutelare le foreste globali, rallentare il cambiamento climatico e promuovere la biodiversità. Parte da due constatazioni drammatiche: dal 1990 al 2020, il pianeta ha perso circa 420 milioni di ettari di foreste, e l’UE è responsabile del 10% di tale deforestazione attraverso il consumo di prodotti importati.

Sulla base dell’articolo 3 del Regolamento, tutti i prodotti regolati devono soddisfare tre criteri:

  • Non devono essere associati a deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020
  • Devono essere prodotti nel rispetto della legislazione del Paese d’origine
  • Devono essere supportati da una dichiarazione di due diligence che ne garantisca la tracciabilità

Gli articoli 8–11 del decreto stabiliscono i pilastri della due diligence:

  • Art. 8: Obbligo per gli operatori di raccogliere dati su origine, geolocalizzazione, legalità e tracciabilità del prodotto.
  • Art. 10: I criteri di valutazione del rischio che includono il Paese di produzione, la presenza di foreste, di popolazioni indigene, la frequenza della deforestazione e la complessità della filiera.
  • Art. 11: Prescrive misure di attenuazione in caso di rischio “non nullo” come audit, certificazioni aggiuntive e tracciamento satellitare.

Materie soggette e Paesi coinvolti

Il Regolamento si applica a sette materie prime strategiche:

Materia PrimaCodici NCRischio Deforestazione
Legno4401–4412, 9401-9403Molto elevato, specialmente nei tropici
Soia1201, 1507Usata nell’allevamento – causa primaria di conversione forestale
Olio di palma1511, 3824Usato in alimenti, cosmetici, energie – ampia deforestazione in Asia
Cacao1801–1806Deforestazione diffusa in Africa Occidentale
Caffè0901Associato a perdita di foreste in America Latina e Asia
Gomma4001Cresce in zone tropicali, con tagli forestali
Bovini0201, 0206, 4101L’allevamento in Brasile è una delle cause principali della deforestazione

I Paesi non figuranti nell’elenco UE degli Stati a rischio nullo (GU L 2025/1093), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 maggio 2025, sono considerati a rischio standard.

Esistono solo tre Paesi classificati a rischio alto: Bielorussia, Russia e Myanmar.

Alcune economie fortemente esportatrici di materie prime regolamentate:

  • Brasile: massimo esportatore mondiale di soia, bovini e legno tropicale a rischio standard
  • Indonesia: 47 milioni di tonnellate di olio di palma a rischio standard
  • Costa d’Avorio: 2,2 milioni di tonnellate di cacao
  • Ghana: esportatore di cacao ma dichiarato a rischio basso
  • Argentina: produttore di soia a rischio standard

Il rischio viene determinato utilizzando dati FAO e altri indicatori ambientali e sociali, come la presenza di deforestazione legale o illegale, la trasparenza delle istituzioni, i diritti degli indigeni e la tracciabilità della filiera.

I soggetti coinvolti nel Decreto Deforestazione

Sono coinvolti:

  • Operatori: chi introduce il prodotto sul mercato UE o lo esporta.
  • Commercianti: soggetti intermedi nel commercio intra-UE.
  • PMI: hanno obblighi differenziati ma stringenti.

Solo i prodotti coperti da licenze FLEGT valide (attualmente rilasciate solo dall’Indonesia) sono automaticamente conformi all’art. 3 del regolamento.

Come devono agire le aziende soggette?

Le aziende devono mettere in atto un sistema di “due diligence” articolato in tre fasi:

1- Raccogliere dati e documentazione:

  • Origine del prodotto (Paese e geolocalizzazione GPS della parcella)
  • Prova che non vi è stata deforestazione dopo il 2020
  • Conformità legale con le normative del Paese di origine

2 – Valutare il rischio:

  • Rischio legato al Paese di origine (alto, standard o basso)
  • Complessità della filiera
  • Presenza di deforestazione nelle regioni di approvvigionamento

3 – Agire in presenza di rischio:

  • Se il rischio non è trascurabile, occorre adottare misure di attenuazione: audit dei fornitori, uso di dati satellitari, certificazioni tipo FSC/RA

Le PMI, secondo la guida operativa, non devono rifare integralmente la valutazione del rischio già effettuata a monte ma devono garantire la tracciabilità documentale e conservare le dichiarazioni ricevute.

Le sanzioni in caso di violazione

In caso di non conformità, le autorità competenti dei Paesi UE possono ordinare:

  • Sequestro del prodotto
  • Ritiro o distruzione della merce
  • Sanzioni pecuniarie proporzionate e dissuasive
  • Esclusione temporanea dal mercato UE

Il regolamento concede poteri ispettivi rafforzati e promuove la ricezione di “indicazioni comprovate” da parte di persone fisiche o giuridiche su eventuali infrazioni (Art. 31).

Tempistiche del Decreto Deforestazione

Il Regolamento EUDR, pur essendo formalmente in vigore dal 29 giugno 2023, doveva diventare pienamente applicativo il 30 dicembre 2024 per le grandi aziende e sei mesi dopo (30 giugno 2025) per le PMI.

L’ultima novità è del 21 ottobre 2025, data in cui la commissione ha pubblicato la proposta ufficiale di rinvio delle scadenze:

  • 30/12/2025: applicazione della Due to diligence per le grandi e medie imprese, con la possibilità di un “Periodo di garanzia” fino al 30 giugno 2026
  • 30/12/2026: necessità di adeguamento anche per le micro e piccole imprese

Va sottolineato, però, che si tratta ancora di una proposta che dovrà essere approvata sia dal Consiglio UE che dal Parlamento Europeo. Nonostante permanga, ancora, un alto tasso di incertezza, trovarsi pronti è quanto mai necessario!

Author

Pietro Bianca

Innovation and Energy Consultant

I nostri articoli

Vedi altro arrow_forward
Dazi USA: colleghi ne parlano di Dazi usa
Task Force Customs: Dazi USA dichiarati illegittimi, ora è cor...

La Corte Suprema ha dichiarato illegittimi alcuni dazi USA, aprendo uno scenario rilevante per le...

Lavoratore si interroga sulla direttiva UE 2023 1971
L’efficienza energetica come infrastruttura strategica della t...

La Direttiva UE 2023/1971 sull’efficienza energetica ridefinisce obiettivi, obblighi e strumenti ...

Colleghi parlano del SIMEST
SIMEST e la “Rivoluzione USA”: un Piano da 28 Mili...

SIMEST e la "Rivoluzione USA": SIMEST e la Nuova "Misura USA": incentivi rafforzati dal 2026 Il p...

lavoratrice discute in merito alle nuove normative legate alla trasparenza salariale
Trasparenza salariale: le novità che emergono dalla bozza norm...

La trasparenza retributiva sta per diventare una leva concreta di gestione aziendale. La bozza de...