IRES premiale: un incentivo fiscale per investimenti e occupazione in italia

  • Di Centro Studi
    • 9 Set 2025
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Tre colleghi che approfondiscono un documento sull'IRES premiale

Il panorama fiscale italiano si arricchisce di un nuovo e significativo strumento per incentivare le imprese: l’IRES premiale. Questa misura, introdotta in attesa dell’attuazione della più ampia delega per la riforma fiscale, rappresenta una riduzione dell’aliquota dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) dal 24% al 20% per le imprese che soddisfano specifiche condizioni legate a investimenti qualificati, nuove assunzioni e patrimonializzazione. L’obiettivo è chiaro: stimolare la crescita economica attraverso la modernizzazione delle strutture produttive e il potenziamento dell’occupazione.

La normativa di riferimento è contenuta nella Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio per il 2025), in particolare nei commi da 436 a 444 dell’articolo 1, che ha delegato a un decreto ministeriale le disposizioni attuative e di coordinamento. Il Decreto Attuativo dell’8 agosto 2025, firmato dal Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha reso operative queste previsioni, fornendo i dettagli essenziali per l’accesso e la gestione del beneficio.

Chi può partecipare?

La riduzione dell’aliquota IRES si applica a un’ampia platea di soggetti, come specificato dall’Articolo 3 del decreto e dalla relazione illustrativa. Ne possono beneficiare:

  • Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, nonché le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato (Articolo 73, comma 1, lettera a) del TUIR).
  • Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, inclusi i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (Articolo 73, comma 1, lettera b) del TUIR).
  • Le società e gli enti di ogni tipo, inclusi i trust, non residenti nel territorio dello Stato, ma limitatamente alle loro stabili organizzazioni in Italia (Articolo 73, comma 1, lettera d) del TUIR).
  • Gli enti non commerciali (Articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR), ma solo in relazione al reddito derivante dall’eventuale attività commerciale svolta, a condizione che sia tenuta una contabilità separata.

La riduzione si applica anche agli intermediari finanziari, nonostante l’addizionale IRES del 3,5% a cui sono soggetti. Per i soggetti che già beneficiano di riduzioni d’imposta ai sensi del d.P.R. n. 601 del 1973 (come alcune cooperative di produzione e lavoro), gli effetti dell’agevolazione saranno dimezzati in proporzione.

Il decreto elenca anche i soggetti che non possono accedere al beneficio:

  • Società ed enti che, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, sono in liquidazione ordinaria o assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria (come fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, concordato minore, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio), o che hanno sottoscritto accordi/piani di ristrutturazione dei debiti che comportano l’estinzione dell’impresa o la cessazione dell’attività. Sono invece ammessi i soggetti in procedure con finalità di “risanamento”, poiché il beneficio richiede la piena operatività.
  • Società ed enti che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Questo include, ad esempio, le società che hanno optato per la “Tonnage tax”, le società agricole che determinano il reddito su base catastale, le società “non operative” e gli enti non commerciali con contabilità semplificata. Tuttavia, le società che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) possono fruire della riduzione sull’IRES sul reddito concordato, in quanto non assimilabile a un regime forfetario.
  • Imprese che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 applicano il regime di contabilità semplificata.

Le condizioni di accesso: i pilastri dell’Ires Premiale

L’accesso all’IRES premiale è subordinato al rispetto di un insieme di condizioni cumulative, definite dall’Articolo 4, 5 e 6 del decreto:

  • Accantonamento dell’Utile (Art. 4). Una delle condizioni fondamentali riguarda la patrimonializzazione dell’impresa tramite la ritenzione degli utili. Per beneficiare della riduzione, è necessario che una quota non inferiore all’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva. La relazione illustrativa chiarisce che si considera “accantonato ad apposita riserva” l’intero utile dell’esercizio 2024 destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio. Questo include accantonamenti a riserva legale, statutaria, riserve per valutazioni particolari (es. equity method, utili su cambi), riserve IAS/IFRS, riserve bancarie (voce 110), nonché l’utile destinato a copertura delle perdite pregresse o portato a nuovo. Eventuali acconti sui dividendi relativi al medesimo esercizio sono considerati come distribuiti e quindi non accantonati. L’unica ipotesi che preclude l’accesso al beneficio è la delibera di approvazione del bilancio che distribuisce ai soci una quota superiore al 20% dell’utile 2024.
  • Un ammontare non inferiore al 30% dell’utile accantonato (come definito sopra) e, comunque, non inferiore al 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinato a investimenti rilevanti. È importante notare che se l’utile accantonato supera l’80% (es. 95%), la soglia degli investimenti minimi si calcola comunque sull’importo effettivamente trattenuto a riserva (es. 95%), non solo sull’80% minimo. Per i soggetti in perdita nel 2023, la soglia minima di investimento si calcola solo sul 30% dell’utile 2024 accantonato e sul minimo assoluto di 20.000 euro.
  • Realizzazione di Investimenti Rilevanti (Art. 5). Il secondo pilastro riguarda gli investimenti che devono riguardare beni strumentali nuovi, acquisiti anche mediante contratti di locazione finanziaria (leasing). Si tratta specificamente di beni rientranti nei piani “Transizione 4.0 e 5.0:
  • Beni materiali degli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).
  • Beni di cui all’Articolo 38 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. Piano “Transizione 5.0”), se acquisiti nell’ambito di progetti di innovazione che conseguano una riduzione dei consumi energetici. Non rientrano le spese di formazione del personale.

Gli investimenti devono essere realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (ovvero, per le società con esercizio solare, entro il 31 ottobre 2026). Gli investimenti si considerano realizzati secondo i criteri dell’Articolo 109 del TUIR (criteri di competenza), a prescindere dai principi contabili adottati. Per i beni in leasing, rileva il momento della consegna, e il contratto deve prevedere la facoltà di riscatto.

Gli investimenti in beni 4.0 o 5.0

I beni rientranti negli allegati A e B (Industria 4.0) devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L’interconnessione deve permanere per un periodo superiore alla metà del periodo di sorveglianza (cinque periodi d’imposta successivi alla realizzazione dell’investimento). L’interconnessione può avvenire anche successivamente all’effettuazione dell’investimento, purché i beni possiedano i requisiti tecnici necessari al momento dell’acquisto e prima dell’entrata in funzione.

Per gli investimenti in beni 5.0, oltre all’interconnessione, è richiesta una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva (almeno 3%) o dei processi interessati (almeno 5%) rispetto al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. Questo deve avvenire nel periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene.

L’ammontare minimo degli investimenti rilevanti è pari al maggiore tra i seguenti importi:

  • 30% dell’utile accantonato, ai sensi dell’Articolo 4.
  • 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.
  • 20.000 euro.

In caso di sostituzione di beni oggetto di investimenti rilevanti, si applicano le disposizioni previste per i crediti d’imposta 4.0 (Articolo 1, comma 35, della Legge n. 205 del 2017), purché il costo e le caratteristiche tecniche del nuovo investimento non siano inferiori. Il costo rilevante si determina in base all’Articolo 110 del TUIR, includendo gli oneri accessori. Stando a precedenti interpretazioni (circolare 4/E/2017), la quantificazione si effettua al lordo di eventuali contributi in conto impianti (come i tax credit 4.0 o 5.0).

IRES premiale: requisito relativo all’occupazione (art. 6)

Il terzo pilastro riguarda l’incremento della base occupazionale e l’assenza di ricorso a certi ammortizzatori sociali.

Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (ovvero il 2025 per i solari):

  • Il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente. La verifica si effettua confrontando le ULA dell’ultimo mese del periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2024 con la media dei trentasei mesi precedenti. Dal calcolo della base occupazionale media sono esclusi i lavoratori che hanno abbandonato il posto di lavoro per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per limiti di età, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa.
  • Devono essere effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato che costituiscano un incremento occupazionale (ai sensi dell’Articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216). L’incremento deve essere pari ad almeno l’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, non inferiore a un lavoratore dipendente a tempo indeterminato. Per la determinazione dell’incremento occupazionale, non si considerano le dinamiche occupazionali di gruppo.

L’impresa non deve aver fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo. L’unica eccezione è l’integrazione salariale ordinaria corrisposta per eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali (Articolo 11, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148). Di conseguenza, il ricorso alla CIGO per situazioni temporanee di mercato (Articolo 11, lettera b)) preclude l’accesso all’IRES premiale.

Cause di decadenza e recupero dell’agevolazione

Il beneficio dell’IRES premiale non è permanente e può essere perso (c.d. “recapture rule”) al verificarsi di specifiche condizioni. In tali casi, il beneficiario è tenuto a riversare la differenza d’imposta dovuta, calcolata con l’aliquota IRES ordinaria del 24%, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi del periodo d’imposta in cui si verifica la causa di decadenza. La decadenza comporta la perdita integrale del beneficio.

Le cause di decadenza sono:

  • Distribuzione dell’Utile Accantonato: Se la quota di utile accantonata ai sensi dell’Articolo 4, comma 1, lettera a), al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, viene distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Se l’accantonamento è stato superiore all’80% minimo, il vincolo fiscale è limitato all’80%, e la distribuzione dell’eccedenza non comporta decadenza.
  • Dismissione o Delocalizzazione dei Beni: Se i beni oggetto degli investimenti rilevanti (Articolo 5) sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione dell’investimento (c.d. “periodo di sorveglianza”). Per i beni in leasing, la cessione del contratto durante il periodo di sorveglianza è assimilata all’estromissione. Un bene è considerato destinato stabilmente all’estero se il suo utilizzo all’estero avviene per la maggior parte di ciascun periodo d’imposta a partire da quello di acquisizione.

Per monitorare l’ammontare delle riserve accantonate, queste e le loro variazioni devono essere indicate distintamente in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. Inoltre, ai fini fiscali, si considera che le perdite siano prioritariamente coperte con riserve diverse da quelle formate con l’utile accantonato. Per le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, le riduzioni del fondo di dotazione dovute ad attribuzioni alla casa madre o a una rideterminazione basata su criteri OCSE sono considerate distribuzioni di utili.

Coordinamento con altri istituti tributari

Il decreto attuativo contiene importanti regole di coordinamento con altri istituti dell’ordinamento tributario, specialmente in contesti di gruppo o transnazionali.

Per le società e gli enti che partecipano al consolidato nazionale, l’importo su cui spetta la riduzione dell’aliquota IRES è determinato da ciascun partecipante e utilizzato dalla società controllante per la liquidazione dell’imposta.

La controllante aggrega redditi e perdite delle consolidate, distinguendo quelle con diritto alla riduzione. Le perdite di periodo delle consolidate sono compensate prioritariamente con i redditi complessivi netti delle altre società del gruppo per i quali non spetta la riduzione dell’aliquota IRES.

Se il reddito complessivo globale è soggetto all’aliquota IRES ridotta, la controllante ha la facoltà di non computare le perdite fiscali pregresse in diminuzione di tale quota di reddito, mantenendole disponibili per periodi futuri. Le somme percepite o versate a contropartita del beneficio non concorrono alla formazione del reddito.

In caso di decadenza di una o più società del consolidato, la controllante è tenuta a versare la differenza d’imposta con l’aliquota ordinaria, azzerando l’importo del reddito con aliquota ridotta trasferito dalla società decaduta e aumentando il reddito ad aliquota ordinaria. Le stesse disposizioni si applicano, ove compatibili, al consolidato mondiale.

In caso di opzione per la trasparenza fiscale (Articolo 115 del TUIR), l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. Se il reddito netto dei soci è parzialmente soggetto all’aliquota IRES ridotta, le perdite fiscali pregresse sono computate prioritariamente in diminuzione dal reddito per il quale non spetta la riduzione dell’aliquota. Il socio ha la facoltà di non computare le perdite fiscali pregresse residue in diminuzione del reddito da assoggettare all’aliquota IRES ridotta.

In caso di decadenza della società partecipata, i soci devono rideterminare l’imposta applicando l’aliquota ordinaria, versando la differenza entro il termine di versamento a saldo del periodo in cui si verifica la decadenza.

Disciplina CFC e Regimi Fiscali Privilegiati (Art. 10) L’aliquota IRES ridotta è irrilevante ai fini dei calcoli relativi alla disciplina CFC (Controlled Foreign Companies) e ai regimi fiscali privilegiati. In particolare:

  • Per il confronto tra l’aliquota di imposizione nominale estera e quella italiana (Articolo 47-bis, comma 1, lettera b) del TUIR), si assume sempre l’aliquota ordinaria del 24%.
  • Per il confronto tra la tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti e quella che avrebbero subito se residenti in Italia (Articolo 167, comma 4, lettera a) del TUIR, c.d. “Etr test”), non si deve considerare l’aliquota ridotta.

Anche il reddito della società estera imputato per trasparenza ai sensi dell’Articolo 167, comma 7 del TUIR, in capo al controllante che beneficia dell’IRES premiale, è assoggettato all’aliquota ordinaria.

Le operazioni straordinarie come fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda hanno regole specifiche per non penalizzare o favorire la fruizione del beneficio, nel rispetto del principio di neutralità fiscale.

In caso di fusioni e scissioni effettuate nel periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2024, la società risultante (o incorporante/beneficiaria) subentra negli obblighi e nei diritti relativi alla riduzione dell’aliquota IRES, nei limiti e nei termini previsti per il dante causa. L’avente causa può anche completare gli investimenti rilevanti che il dante causa non ha ultimato entro i termini.

Se non tutti i soggetti coinvolti in un’operazione di riorganizzazione soddisfano le condizioni di accesso (ad esempio, l’accantonamento dell’utile 2024), la fruizione dell’IRES premiale è concessa in misura proporzionale alla somma dei valori contabili delle attività dei soggetti che soddisfano la condizione rispetto al totale dei valori contabili delle attività di tutti i partecipanti.

Per la condizione relativa alla Cassa Integrazione Guadagni, le operazioni di riorganizzazione non rilevano se realizzate nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo. Tuttavia, se almeno uno dei soggetti non soddisfa la condizione, si applica la proporzione di cui sopra.

Per quanto riguarda le cause di decadenza (Articolo 7):

  • La distribuzione dell’utile accantonato (Art. 7, comma 1, lettera a)) non determina decadenza se la “riserva vincolata” è ricostituita nel prospetto della dichiarazione dei redditi dell’avente causa, in proporzione al costo dei beni oggetto di investimento acquisiti, secondo le regole degli articoli 172 e 173 del TUIR. Fanno eccezione i conferimenti d’azienda e le scissioni mediante scorporo, per i quali il vincolo permane in capo al dante causa.
  • La dismissione o delocalizzazione dei beni (Art. 7, comma 1, lettera b)) non determina decadenza se i beni non sono estromessi o delocalizzati dall’avente causa entro il residuo periodo di sorveglianza.

Cumulo con Altre Agevolazioni (Art. 12)

Il decreto conferma la cumulabilità dell’IRES premiale con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi eleggibili, come i crediti d’imposta legati ai piani “Transizione 4.0” e “Transizione 5.0”. Tuttavia, viene introdotto un limite: la minore imposta dovuta per effetto della riduzione dell’aliquota IRES spetta nei limiti del costo sostenuto e rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti.

Questo significa che il beneficio fiscale (il 4% di risparmio sull’IRES agevolata) non può superare il costo degli investimenti che non sia già coperto da altri incentivi. Ad esempio, se l’IRES premiale teorica è di 400.000 euro e il costo degli investimenti rimasto a carico è 300.000 euro, l’aliquota agevolata si applicherà solo su 7,5 milioni di imponibile (300.000 / 0,04), mentre il restante reddito sconterà il 24%. Rimane da chiarire se il “costo rimasto a carico” debba essere calcolato al lordo o al netto dei crediti d’imposta 4.0 o 5.0

IRES premiale: verso un modello più moderno e sensibile

L’IRES premiale, pur essendo una misura inizialmente prevista per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, rappresenta un passo significativo verso un modello di corporate tax più moderno e sensibile alle scelte virtuose delle imprese. Con le sue precise condizioni di accesso relative a patrimonializzazione, investimenti qualificati e incremento occupazionale, mira a stimolare la ripresa economica e la competitività del sistema produttivo italiano.

Le complesse regole di coordinamento e anti-abuso dimostrano l’attenzione del legislatore a garantire l’efficacia della misura, evitando distorsioni e usi impropri, e al contempo monitorando l’impatto sui conti pubblici. Le imprese sono chiamate a una pianificazione attenta per sfruttare al meglio questa opportunità, considerando i vincoli temporali e le rigide condizioni previste.

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