Indennità di trasferta e trasfertismo: una distinzione fondamentale per l’imponibilità fiscale e contributiva

  • Di Calogero Di Benedetto
    • 6 Nov 2025
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Due colleghe in trasferta lavorativa

Tra gli istituti più delicati e spesso fonte di contenziosi nel diritto del lavoro italiano vi sono quelli relativi alla mobilità lavorativa: trasferta e trasfertismo. Due istituti apparentemente simili, ma che nascondono importanti differenze giuridiche, retributive e fiscali.

A chiarirle è intervenuta la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 24148 del 28 agosto 2025, che ribadisce la necessità di individuare correttamente quale delle due figure si applichi nel singolo rapporto di lavoro, evitando commistioni e soprattutto omissioni contributive.

L’oggetto della controversia riguardava un verbale Inps con il quale era stato contestato a una società il mancato assoggettamento a contribuzione di costi sostenuti tramite carta aziendale per i lavoratori inviati nei cantieri: spese di vitto, alloggio e trasporto che, secondo l’Istituto, avrebbero dovuto concorrere a formare il reddito imponibile. La società sosteneva invece che trattandosi di costi aziendali diretti — e non di rimborsi al lavoratore — non fossero imponibili.

La Cassazione ha tuttavia confermato le pretese dell’Inps, offrendo al contempo una ricognizione chiara delle due figure e dei relativi regimi fiscali e contributivi.

Come distinguere trasferta e trasfertismo

L’art. 51 del TUIR, ai commi 5 e 6, disciplina separatamente i due istituti.

Essi sono alternativi: non è possibile applicare un regime “ibrido” allo stesso lavoratore.

AspettoTrasfertaTrasfertismo
Sede di lavoroFissata contrattualmenteNon indicata nel contratto
MobilitàOccasionale, fuori dal territorio comunaleAbituale, luoghi sempre variabili
IndennitàCollegata alla trasferta svoltaFissa, non legata alla singola missione

Nel caso della trasferta, il lavoratore ha una sede stabile e si sposta temporaneamente.

Nel trasfertismo, invece, l’attività si svolge in modo continuo fuori sede: è l’incertezza del luogo di lavoro a definirne la natura.

La definizione legislativa del “trasfertista”

Per applicare il regime del comma 6 del TUIR devono coesistere tutti e tre i requisiti:

  • Nessuna indicazione della sede di lavoro nel contratto
  • Attività che richiede continua mobilità
  • Indennità/maggiorazione fissa, non collegata alla singola trasferta

Se anche uno solo dei requisiti manca si torna al regime della trasferta.

Questa triplice condizione mira a impedire abusi e forzature contrattuali finalizzate ad ottenere vantaggi contributivi.

La disciplina fiscale e contributiva: differenze operative tra Trasferta e Trasfertismo

La Cassazione descrive due regimi profondamente differenti a livello di imponibilità.

TRASFERTA (art. 51, comma 5 TUIR)

Solo la quota di indennità che eccede:

  • € 46,48 al giorno in Italia
  • € 77,47 all’estero entra nel reddito imponibile

Se l’azienda rimborsa vitto e/o alloggio le soglie si riducono rispettivamente di 1/3 o 2/3.

TRASFERTISMO (art. 51, comma 6 TUIR)

  • L’indennità concorre al reddito al 50%
  • Tutte le spese sostenute (vitto, alloggio, trasporto ecc.) sono imponibili al 100%, anche se pagate direttamente dall’azienda

Questa rigidità nasce dalla volontà del legislatore di evitare trattamenti privilegiati strutturali a favore dei trasfertisti.

Il caso deciso dalla Cassazione

Nel giudizio affrontato (ord. 24148/2025), la società ricorrente sosteneva che le spese sostenute tramite carta aziendale:

  • non costituivano rimborsi ai lavoratori
  • erano costi direttamente in capo all’impresa

La Cassazione ha respinto la tesi datoriale, affermando che, nel trasfertismo “tutte le altre spese comunque sostenute […] formano reddito da lavoro e vanno assoggettate a contribuzione”.

Anche in assenza di materiale erogazione in busta paga, la disponibilità del servizio per il lavoratore ha valore economico e quindi rilevanza fiscale.

Dunque, in caso di trasfertismo, la contestazione contributiva dell’Inps è pienamente legittima.

Perché questa distinzione è così importante? Le conseguenze sono economiche, fiscali, contrattuali e ispettive.

Per il datore di lavoro:

  • Errata qualificazione del rapporto → rischio di sanzioni e contributi arretrati
  • Necessità di coerenza documentale tra contratto, buste paga, turnazioni e ordini di servizio
  • Maggior attenzione nei rilievi ispettivi Inps

Per i lavoratori:

  • Differenze nella retribuzione e nei diritti previdenziali
  • Impatto su welfare, TFR e calcolo delle indennità
  • Tutele diverse in caso di contestazioni sulla sede di lavoro

La sentenza punta quindi non solo a chiarire concetti tecnici, ma a ristabilire un corretto equilibrio di sistema.

Cosa fare in azienda: indicazioni operative per trasferta e trasfertismo

  • Indicare sempre la sede di lavoro nel contratto (se esiste)
  • Regolare formalmente indennità e trasferte nella policy aziendale
  • Evitare di caratterizzare come “fisse” indennità che dipendono da missioni reali
  • Monitorare la mobilità per prevenire un cambio di qualificazione di fatto

In caso di mobilità costante del personale (es. edilizia, montaggi, manutenzione impianti), è opportuno:

  • valutare con precisione se ricorra il trasfertismo
  • predisporre un sistema di tracciamento delle giornate e della rendicontazione degli spostamenti
  • concordare la gestione fiscale con consulenti del lavoro

In conclusione, la dualità tra trasferta e trasfertismo non è un tecnicismo, ma una distinzione di sostanza che incide profondamente:

  • sulla determinazione del reddito imponibile
  • sul trattamento contributivo
  • sulla gestione amministrativa delle risorse umane
  • sui costi aziendali e sui rapporti con gli enti ispettivi

La Cassazione, con la sentenza del 28 agosto, ha offerto un perimetro chiaro, respingendo qualsiasi ambiguità interpretativa: i due regimi sono incompatibili e la loro applicazione dipende dalla reale organizzazione del lavoro e non dalla mera volontà contrattuale.

In un mercato del lavoro in cui la mobilità è sempre più diffusa, comprendere e applicare correttamente la disciplina diventa un passaggio obbligato per garantire legalità, trasparenza e sostenibilità dei rapporti di lavoro.

Un terreno su cui imprese e consulenti del lavoro sono chiamati oggi ad agire con competenza e precisione, per evitare rischi e contenziosi e per valorizzare l’organizzazione in modo conforme ai principi normativi.

Author

Calogero Di Benedetto

Consulente del Lavoro

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