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Tra gli istituti più delicati e spesso fonte di contenziosi nel diritto del lavoro italiano vi sono quelli relativi alla mobilità lavorativa: trasferta e trasfertismo. Due istituti apparentemente simili, ma che nascondono importanti differenze giuridiche, retributive e fiscali.
A chiarirle è intervenuta la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 24148 del 28 agosto 2025, che ribadisce la necessità di individuare correttamente quale delle due figure si applichi nel singolo rapporto di lavoro, evitando commistioni e soprattutto omissioni contributive.
L’oggetto della controversia riguardava un verbale Inps con il quale era stato contestato a una società il mancato assoggettamento a contribuzione di costi sostenuti tramite carta aziendale per i lavoratori inviati nei cantieri: spese di vitto, alloggio e trasporto che, secondo l’Istituto, avrebbero dovuto concorrere a formare il reddito imponibile. La società sosteneva invece che trattandosi di costi aziendali diretti — e non di rimborsi al lavoratore — non fossero imponibili.
La Cassazione ha tuttavia confermato le pretese dell’Inps, offrendo al contempo una ricognizione chiara delle due figure e dei relativi regimi fiscali e contributivi.
L’art. 51 del TUIR, ai commi 5 e 6, disciplina separatamente i due istituti.
Essi sono alternativi: non è possibile applicare un regime “ibrido” allo stesso lavoratore.
| Aspetto | Trasferta | Trasfertismo |
| Sede di lavoro | Fissata contrattualmente | Non indicata nel contratto |
| Mobilità | Occasionale, fuori dal territorio comunale | Abituale, luoghi sempre variabili |
| Indennità | Collegata alla trasferta svolta | Fissa, non legata alla singola missione |
Nel caso della trasferta, il lavoratore ha una sede stabile e si sposta temporaneamente.
Nel trasfertismo, invece, l’attività si svolge in modo continuo fuori sede: è l’incertezza del luogo di lavoro a definirne la natura.

Per applicare il regime del comma 6 del TUIR devono coesistere tutti e tre i requisiti:
Se anche uno solo dei requisiti manca si torna al regime della trasferta.
Questa triplice condizione mira a impedire abusi e forzature contrattuali finalizzate ad ottenere vantaggi contributivi.
La Cassazione descrive due regimi profondamente differenti a livello di imponibilità.
Solo la quota di indennità che eccede:
Se l’azienda rimborsa vitto e/o alloggio le soglie si riducono rispettivamente di 1/3 o 2/3.
Questa rigidità nasce dalla volontà del legislatore di evitare trattamenti privilegiati strutturali a favore dei trasfertisti.
Nel giudizio affrontato (ord. 24148/2025), la società ricorrente sosteneva che le spese sostenute tramite carta aziendale:
La Cassazione ha respinto la tesi datoriale, affermando che, nel trasfertismo “tutte le altre spese comunque sostenute […] formano reddito da lavoro e vanno assoggettate a contribuzione”.
Anche in assenza di materiale erogazione in busta paga, la disponibilità del servizio per il lavoratore ha valore economico e quindi rilevanza fiscale.
Dunque, in caso di trasfertismo, la contestazione contributiva dell’Inps è pienamente legittima.
Perché questa distinzione è così importante? Le conseguenze sono economiche, fiscali, contrattuali e ispettive.
Per il datore di lavoro:
Per i lavoratori:
La sentenza punta quindi non solo a chiarire concetti tecnici, ma a ristabilire un corretto equilibrio di sistema.

In caso di mobilità costante del personale (es. edilizia, montaggi, manutenzione impianti), è opportuno:
In conclusione, la dualità tra trasferta e trasfertismo non è un tecnicismo, ma una distinzione di sostanza che incide profondamente:
La Cassazione, con la sentenza del 28 agosto, ha offerto un perimetro chiaro, respingendo qualsiasi ambiguità interpretativa: i due regimi sono incompatibili e la loro applicazione dipende dalla reale organizzazione del lavoro e non dalla mera volontà contrattuale.
In un mercato del lavoro in cui la mobilità è sempre più diffusa, comprendere e applicare correttamente la disciplina diventa un passaggio obbligato per garantire legalità, trasparenza e sostenibilità dei rapporti di lavoro.
Un terreno su cui imprese e consulenti del lavoro sono chiamati oggi ad agire con competenza e precisione, per evitare rischi e contenziosi e per valorizzare l’organizzazione in modo conforme ai principi normativi.
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